Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 930 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 17/01/2011), n.930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Flaminia n. 109, presso lo studio dell’avv. Biagio Bertolone,

rappresentata e difesa dall’Avv. Biancarosa Salvatore del foro di

Catania per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE

(CRIAS), in persona del Commissario straordinario Avv. C.

G., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Muscara’ Salvo

del foro di Catania per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 831/06 della Corte di Appello di

Catania del 7.11.2006 – 16.1 2.2006 nella causa iscritta al n. 1629

R.G. dell’anno 2004.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30.11.2010 dal

Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Salvatore Muscara’ per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Dott. IANNELLI Domenico, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.11.2 004 il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da Z.M.C., assunta dalla CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane) con contratto di formazione e lavoro ai sensi della L. n. 863 del 1984 trasformato in contratto a tempo indeterminato, intesa ad ottenere la costituzione – da parte della convenuta datrice di lavoro – di una tutela previdenziale complementare ex L. n. 335 del 1995, dopo che la stessa Cassa con delibera del CDA del maggio 1997 aveva soppresso il Fondo Pensioni CRIAS, nonche’ volta ad ottenere condanna della convenuta al risarcimenti dei danni, corrispondenti all’omissione dei versamenti sul fondo pensione e’o alla perdita di iscrizione al fondo con decorrenza dalla data di assunzione e fino all’effettiva attuazione della tutela previdenziale complementare.

Tale decisione, appellata dalla B. e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 831 del 2006, che ha ribadito l’inesistenza a carico della Cassa dell’obbligo di costituire un Fondo Pensione complementare, costituzione rimessa invece alla valutazione discrezionale della stessa Cassa. La Corte ha osservato che tale asserito obbligo non poteva rinvenirsi ne’ nel Regolamento Organico, che come fonte di previdenza integrativa operava salvo che i rapporti di lavoro non fossero disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali, come nel caso di specie, ne’ nella richiamata delibera del CDA della CRIAS del maggio 1997, contenente una mera dichiarazione di intenti.

Contro la sentenza di appello la lavoratrice ricorre per cassazione con quattro motivi.

La CRIAS resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

La ricorrente richiama l’art. 4 del contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’art. 35 del Regolamento Organico del Personale CRIAS, sostenendo che da essi si desumeva la chiara volonta’ del datore di lavoro di assicurare un trattamento pensionistico integrativo rispetto a quello ordinario erogato dall’INPS, dal che il palese vizio di motivazione dell’impugnata sentenza. La stessa ricorrente aggiunge che del tutto immotivata era anche l’altra affermazione, contenuta nella stessa sentenza, secondo cui gli stessi dipendenti avevano prestato consenso alla cancellazione del Fondo, non potendo la riscossione delle componenti retributive contenute in busta paga, tra i quali erano compresi contributi accumulati in favore di ciascuno presso il Fondo Pensioni cancellato e restituiti, comportare espressa volonta’ di rinuncia alla tutela complementare.

In via preliminare va osservato che il ricorso risulta proposto contro sentenza depositata il 29 novembre 2006 e quindi soggetto alle modifiche al processo per cassazione, introdotte con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (art. 27, comma 2) a far tempo dal 2 marzo 2006;

Orbene, stante la mancata formulazione del quesito di diritto e soprattutto la chiara indicazione del fatto controverso, il motivo va dichiarato inammissibile in relazione a quanto prescrive l’art. 366 bis c.p.c..

Sul punto si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 dei 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non puo’ essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la “chiara indicazione del fatto controverso” nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perche’ tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come gia’ evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilita’, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall’art. 35 del Regolamento Organico della CRIAS. nonche’ vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva che da tale norma regolamentare discendeva l’obbligo di assicurare a tutto il personale il trattamento previdenziale complementare, non potendosi accedere ad una “lettura meramente testuale di tale disposizione” che ne circoscriveva l’obbligo a quello gia’ costituito e che, comunque, il regolamento, in quanto accordo di lavoro integrativo aziendale, doveva inserirsi fra le fonti istitutive dei fondi complementari di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, per costituire il contratto collettivo di settore mero parametro di riferimento per la determinazione del solo trattamento retributivo.

Il motivo e’ privo di pregio e va disatteso.

Va osservato che nell’esposto motivo non v erigono specificati i criteri di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale accedendo ad una interpretazione meramente letterale del testo del regolamento, correttamente interpretato come riferibile solo al fondo esistente presso la CRIAS ed istituito con Delib. 20 giugno 1959, n. 106.

In ogni caso il motivo appare privo di decisivita’, in quanto non considera che il giudice di appello ha puntualizzato: a) che la clausola contenuta nel contratto individuale a tempo indeterminato “di iscrizione al Fondo pensione CRIAS” era incompatibile con i principi ispiratori della nuova disciplina del fondo pensioni (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 8); b) che i lavoratori stessi con comportamento concludente avevano accettato la cancellazione del fondo e la restituzione dei contributi versati. Trattasi di autonome “rationes decidendi”, non fatte oggetto di specifica censura (in particolare quella sub b).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, nonche’ vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Osserva al riguardo che la norma richiamata risultava perfettamente compatibile con il riconoscimento del diritto dei dipendenti CRIAS, assunti con contratto di formazione, al trattamento previdenziale complementare.

Il motivo e’ generico, non specificando in alcun modo, sotto quale aspetto, alla luce del D.Lgs. n. 124 del 1993, fosse errata l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale e quale fosse quella corretta alla luce della stessa disposizione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1363 e 1453 c.c., nonche’ vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Sul punto, richiamata la Delib. 12 maggio 1997 n. 975/1914 del Consiglio di Amministrazione della CRIAS, sostiene che tale delibera, erroneamente interpretata come mera dichiarazione di intenti, aveva assunto preciso rilievo quale fonte di obbligo per la stessa CRIAS in relazione a quanto in essa stabilito e la mancata attuazione delle intese costituiva inadempimento nei confronti della ricorrente.

Anche questo ultimo motivo e’ da dichiarare inammissibile, in quanto le censure, oltre che essere generiche, contengono un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimita’, rispetto alla valutazione della Corte di merito, congruamente motivata, la quale ha rilevato che in base alla disciplina innovativa introdotta dal citato D.Lgs. n. 124 del 1993 le fonti istitutive delle forme di previdenza integrativa erano soltanto i contratti collettivi e i regolamenti aziendali, con conseguente impossibilita’ per il Presidente dell’Ente di manifestare, in relazione alla delibera del CDA CRIAS del maggio 1997, una volonta’ volta alla costituzione di un fondo pensione per i dipendenti della CRIAS (in questo senso cfr. Cass. n. 5542 dell’8 marzo 2010 in analoga controversia nei confronti della CRIAS).

5. In conclusione il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni ed argomentazioni, va respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 44,00 oltre Euro 2000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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