Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 93 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 93

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15561/2012 proposto da:

M.R., M.M., M.D., R.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso

l’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANGELO DI LORENZO, RAFFAELLA RAMPAZZO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CAMPONOGARA;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI CAMPONOGARA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso

l’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati FRANCESCA BUSETTO, ALFREDO BIANCHINI, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.R., M.M., M.D., R.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso

l’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANGELO DI LORENZO, RAFFAELLA RAMPAZZO, giusta procura

in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1104/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PAOLETTI NATALIA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE,

l’Avvocato BUSSETTO FRANCESCA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con sentenza parziale del 29 settembre 2003, ha rigettato la domanda proposta da M.G. e R.S. per la restituzione di un terreno di loro proprietà, con sovrastanti fabbricati e giardino, illegittimamente appreso dal Comune di Camponogara per la realizzazione di un parco pubblico nell’ambito di una procedura espropriativa basata su una dichiarazione di pubblica utilità annullata dal Consiglio di Stato; con sentenza definitiva del 24 gennaio 2005, il tribunale ha determinato il risarcimento del danno per equivalente in 221.700,00, oltre interessi legali, per la perdita della proprietà del terreno valutato come edificatorio.

Entrambe le sentenze sono state impugnate dagli eredi di M.G. ( M.R., M. e D.) e da R.S. nelle parti relative al rigetto della domanda restitutoria e alla determinazione del valore del terreno. La sentenza definitiva è stata impugnata anche dal Comune di Camponogara, in via incidentale, nella parte riguardante la quantificazione del danno.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 4 maggio 2011, ha accolto il gravame dei privati limitatamente alla rivalutazione monetaria e lo ha rigettato nel resto; ha rigettato il gravame incidentale e, preliminarmente, l’eccezione del Comune di inammissibilità dell’appello immediato proposto dai privati avverso la sentenza parziale del tribunale.

La Corte ha rigettato la predetta eccezione, rilevando che non fossa provata la riserva d’appello dei privati avverso la prima sentenza del Tribunale e che, quindi, l’appello immediato fosse ammissibile; per quanto ancora interessa, ha condiviso la decisione di rigetto della domanda restitutoria qualificata come di risarcimento del danno in forma specifica, ritenendo che la riduzione in pristino del terreno fosse eccessivamente onerosa dal punto di vista economico e, soprattutto, incompatibile con l’interesse pubblico, in considerazione della peculiarità del debitore (un ente pubblico territoriale), dell’entità dei lavori da eseguire per eliminare le opere ivi realizzate (campi da tennis e calcetto, condutture fognarie, cavidotti e vialetti, scavo totale…) e dell’impedimento dell’accesso della collettività all’adiacente parco pubblico con il quale il terreno costituiva un’unica area attrezzata; ha condiviso la quantificazione del danno per equivalente operata sulla base del valore di mercato; infine ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento dei beni residui.

Avverso questa sentenza M.R., M. e D. e R.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria; il Comune di Camponogara si è difeso con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale affidato a tre motivi; i privati hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ preliminare l’esame del primo motivo del ricorso del Comune di Camponogara, il quale denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere giudicato ammissibile il gravame dei privati avverso la sentenza parziale del tribunale di rigetto della domanda restitutoria, pur non avendo gli appellanti provato il fatto costitutivo della mancata proposizione della riserva di appello avverso detta sentenza.

Il motivo è inammissibile: il mezzo proposto ex art. 2697 c.c., è inadeguato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non deducendo un vizio di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito nella ripartizione tra le parti dell’onere della prova dei fatti controversi, ma un error in procedendo, cioè un errore di attività deducibile con il diverso mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Segue logicamente l’esame del primo motivo del ricorso principale con il quale i privati denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 948 e 2058 c.c., per avere giudicato (rigettandola) su una domanda di risarcimento del danno in forma specifica mai proposta, mentre quella proposta era una domanda di rivendica alla quale essi assumevano di avere diritto, e per non avere effettuato alcuna valutazione in concreto circa l’onerosità della riduzione in pristino e la sua compatibilità con l’interesse pubblico.

Il motivo è fondato.

I giudici di merito hanno esaminato e rigettato nel merito una domanda di risarcimento del danno (nella forma della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.) che non era stata proposta. Infatti, gli attori, deducendo la apprensione senza titolo del bene da parte dell’Amministrazione in una fattispecie assimilabile all’occupazione usurpativa (essendo stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità), avevano attivato in via principale il rimedio della revindica, cioè avevano chiesto la restituzione del bene rimasto in loro proprietà, ma su questa domanda la sentenza impugnata non ha statuito: essa infatti ha statuito su una domanda di risarcimento danni che era stata proposta (e solo per equivalente) in via subordinata (accogliendola in parte), in tal modo sostituendo alla causa petendi e al petitum della domanda di rivendica (la restituzione del bene) una domanda non proposta di risarcimento del danno in forma specifica.

Gli altri motivi del ricorso principale sono assorbiti: il secondo e terzo motivo, riguardanti il merito della reintegrazione in forma specifica, e il quarto e quinto motivo, riguardanti l’oggetto e l’entità del danno risarcibile per equivalente; sono assorbiti anche il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, riguardanti l’ammissibilità e il merito della domanda risarcitoria del danno per equivalente.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorso; rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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