Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9299 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9644-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN BORGESE;

– ricorrente –

contro

MA.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 2,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA LUPPINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO CAVALLARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/02/2016, R.G.N. 271/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Palmi in parziale accoglimento delle domande proposte da Ma.Lu. nei confronti di M.M.o, volte a conseguire il pagamento di differenze retributive anche a titolo di lavoro straordinario, 13 mensilità e TFR in relazione al rapporto di lavoro subordinato inter partes, protrattosi dall’agosto 2002 al gennaio 2004, condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 4.804,03 oltre accessori di legge.

Detta pronunzia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria che, con sentenza resa pubblica il 9/2/2016, considerato che alla stregua delle acquisizioni probatorie era emersa la natura a tempo pieno del rapporto di lavoro fra le parti, nonchè lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, condannava la parte datoriale al pagamento, in favore del lavoratore, dell’importo di Euro 14.465 per i titoli descritti.

Avverso tale decisione M.M. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali oppone difese l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in tema di accertamento dell’orario di lavoro osservato dal Ma., atteso che, sul piano probatorio, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni rese da testimoni non attendibili, per i vincoli parentali che li legavano al ricorrente.

Ci si duole altresì che,per tali ragioni, sia mancata una prova specifica del lavoro straordinario oggetto della pretesa attorea, che invece postula, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità, un accertamento rigoroso con riferimento all’orario di lavoro effettivamente osservato.

2. Con il secondo motivo si prospetta omesso ed insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica nuovamente, sotto rinnovato versante, lo scrutinio del materiale probatorio svolto dai giudici del gravame; si ritiene non sorretta da chiara e motivata argomentazione – con particolare riferimento al rapporto di lavoro riconosciuto a tempo pieno – la statuizione con la quale tale modalità di esplicazione del rapporto, per i periodo anteriore al 2002, non era stata ritenuta sufficientemente dimostrata, mentre per quello successivo, era stata considerata assistita da prova adeguata.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per connessione, sono inammissibili.

Occorre premettere, e con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, che in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (vedi Cass. 13/3/2018 n. 6035).

Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi Cass. 4/4/2017 n. 8758).

Sempre in via di premessa, non può inoltre, tralasciarsi di considerare che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (vedi Cass. 8/8/2019 n. 21187).

4. Orbene, non può sottacersi che i rilievi formulati dal ricorrente – riferiti a censure prospettate come violazione di legge e come vizio di motivazione – sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che ha portato lo stesso a ritenere fosse stato dimostrato, nel periodo di formale vigenza del contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno per cinque giorni alla settimana; ciò in quanto i testimoni escussi, fra i quali era compreso anche un teste non legato da vincoli di natura familiare con il ricorrente, avevano concordato sul fatto che l’orario di lavoro osservato dal Ma., dopo la pausa pasto, si prolungava anche nel pomeriggio.

La statuizione censurata rientra, dunque, nel perimetro riservato alla delibazione del giudice di merito, alla stregua del novellato testo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), e ribadita in numerosi successivi arresti, con i quali si è compiutamente posto in rilievo che la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, vedi Cass. 2/8/2016 n. 16056).

Non è dunque neanche prospettabile una questione di omesso ed insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio qualora il fatto storico, rilevante in causa, (così come nella specie) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice e si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni, non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla Corte di legittimità di procedere ad un nuovo esame di merito al cospetto di una struttura motivazionale sorretta – come nella specie – da argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue e non rispondenti a requisiti della assoluta omissione o della irredimibile contraddittorietà che avrebbero giustificato l’esercizio del sindacato in questa sede di legittimità.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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