Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9299 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, piazza dell’Emporio 16/A,

presso l’avv. PAGNI I., che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. A. Risaliti, come da mandato a margine del ricorso:

– ricorrente –

contro

Fallimento Monte Antico s.r.l.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 1733/2006 del Tribunale di Grosseto,

depositata il 29 settembre 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. Pagnui, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Libertino Alberto, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Grosseto, revocati suoi precedenti provvedimenti, ha ridotto a Euro 13.425,67 gli acconti già riconosciuti nella misura di Euro 113.620,52 al Dr. M. A. per la curatela del fallimento Monte Antico s.r.l. e ha attribuito al rag. M.S., succedutogli nella curatela, un acconto di Euro 24.350,00.

Hanno ritenuto i giudici del merito che i provvedimenti revocati erano stati adottati sulla base di un calcolo erroneo dell’attivo effettivamente già realizzato.

Ricorre per cassazione M.A. e propone tre motivi d’impugnazione, mentre non ha spiegato difese il Fallimento Monte Antico s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha già chiarito a Sezioni Unite, anche con riferimento al testo originario della L. Fall., art. 339, il compenso al curatore cessato dalla carica non può essere liquidato prima della chiusura della procedura concorsuale (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26730, m. 601085); e il provvedimento di liquidazione di un acconto su tale compenso non è impugnabile per cassazione, in quanto non definitivo (Cass., sez. un. 19 dicembre 2007, n. 26730, m. 601084).

Il ricorrente sostiene che nel caso in esame il provvedimento impugnato avrebbe tuttavia caratteri di definitività per tre ragioni:

a) perchè predetermina con effetti vincolanti i criteri di calcolo del compenso;

b) perchè è posto a base di un’azione di ripetizione degli acconti già pagati in misura superiore a quella rideterminata dal tribunale;

c) perchè il provvedimento non rinvia alla conclusione della procedura concorsuale la determinazione del compenso definitivo.

Questi argomenti sono tutti privi di fondamento.

Come risulta da una semplice lettura del provvedimento impugnato, il Tribunale di Grosseto ha stabilito solo “il massimo acconto sul compenso finale liquidabile per il predetto titolo in favore del dr. M.A.”, nel presupposto che “l’entità dell’acconto sul compenso finale suscettibile di liquidazione nel corso della procedura fallimentare va commisurata all’entità dell’attivo realizzato”. Sicchè è evidente che, trattandosi della liquidazione di un acconto, il provvedimento non ha quel carattere di definitività che ne renderebbe ammissibile l’impugnazione.

Nè il provvedimento può essere considerato definitivo in ragione dei criteri adottati nella liquidazione dell’acconto. Quand’anche si trattasse di criteri errati, infatti, essi non risulterebbero affatto vincolanti, come sostiene il ricorrente; tanto vero che i precedenti provvedimenti di liquidazione di acconti sono stati appunto revocati, perchè considerati erronei.

Infine l’impugnabilità del provvedimento non può dipendere dal fatto che esso possa essere utilizzato come titolo per la ripetizione degli acconti versati in eccesso. La revoca della liquidazione di un acconto è pur sempre un provvedimento non definitivo, atteso che non ha effetti vincolanti quanto alla determinazione della misura dell’acconto finale. E il ricorrente neppure contesta che il provvedimenti di liquidazione di un acconto sia revocabile.

Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese del fallimento intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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