Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9299 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14747/2011 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LEONIDA RECH 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO POERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CHENG CHI CHANG, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/06/2010 R.G.N. 991/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CHENG CHI CHANG MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 682 del 2010, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.A. nei confronti del Ministero della giustizia, avverso la sentenza n. 695 emessa dal Tribunale di Teramo il 26 giugno 2008 tra le parti, rigettava l’impugnazione.

2. Il lavoratore, dipendente del Ministero della giustizia, inquadrato in area C, posizione economica C3, adiva il Tribunale chiedendo di essere equiparato, quanto al trattamento economico, al personale delle qualifiche ad esaurimento, di cui al D.P.R. n. 748 del 1972, artt. 60 e 61, in ragione dello svolgimento di mansioni del tutto identiche a quelle del suddetto personale, in quanto proveniente dalla ex 9^ qualifica funzionale.

3. Il Tribunale rigettava la domanda in ragione della diversità delle funzioni proprie della 9^ qualifica funzionale rispetto a quelle del ruolo ad esaurimento.

4. La sentenza del Tribunale veniva confermata dal giudice di secondo grado, che tuttavia precisava che il diverso trattamento economico fatto al personale proveniente dal ruolo ad esaurimento e conservato anche dopo la soppressione del suddetto ruolo, non si fondava sulla peculiarità delle mansioni svolte da tale personale, ma sulla peculiarità delle vicende attinenti alla relativa progressione in carriera.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre P.A., prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

7. All’udienza pubblica del 22 giugno 2016, rilevato che era deceduto il difensore del ricorrente, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

8. Costituitosi nuovo difensore, all’udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il ricorrente depositava atto di rinuncia notificato al Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2017, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato al Ministero della Giustizia.

Detta rinuncia non risulta accettata (all’udienza il Ministero non compariva), ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.

2. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., ord. 3971 del 2015).

3. Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo. Nulla spese.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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