Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9299 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25013-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SERVICES & SERVICES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1/B,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRIMARCHI, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MAURO DI DALMAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6584/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Services & Service srl impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente una indebita detrazione di Iva per l’anno 2011, attraverso l’accertato sistema di interposizione di manodopera fornita dalla soc. Adriatica Press srl, con conseguente ripresa fiscale.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara rigettava il ricorso rilevando la sussistenza di un genuino contratto di appalto tra la soc. Services & Service srl e la soc. Adriatica Press srl.

3.Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello osservando che la contribuente aveva fornito una serie di elementi che dimostravano l’esistenza dei requisiti- organizzazione produttiva, assunzione del rischio connesso all’esecuzione dell’opera e del servizio – idonei a configurare il rapporto intercorso la soc. Services & Service srl e la soc. Adriatica Press srl come un contratto di appalto e non una illecita interposizione fittizia di manodopera.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con entrambi i motivi il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere reso la CTR una motivazione apparente omettendo di valutare il complesso materiale indiziario contenuto nei processi verbali di accertamento che evidenziavano l’esistenza di un sistema volto alla realizzazione di una interposizione illecita di manodopera realizzato con l’ausilio di diversi soggetti tutti collegati con la Adriatica Press srl tra cui la società intimata.

2 I motivi sono infondati.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. (sentenza n. 8053 del 2014)

2.2 Orbene l’impugnata sentenza dopo aver dato conto delle linee guida elaborate dalla giurisprudenza per distinguere il contratto di appalto di servizi dalla interposizione fittizia di manodopera e dei principi che regolano il regime di ripartizione dell’onere probatorio in materia di fatture per operazioni inesistenti ha spiegato, argomentando in modo ampio e diffuso, le ragioni per le quali è stata riconosciuta la sussistenza di tutti i presupposti del contratto di appalto.

2.3 In particolare sono stati indicati e valorizzati gli elementi offerti dal contribuente, comparati con quelli posti a base dell’avviso di accertamento, comprovanti che la soc. Service & Service srl disponeva di un organizzazione, ed operava con rischio di impresa e i lavoratori subordinati erano sottoposti al potere direttivo e sanzionatorio della società appaltatrice.

2.4 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di appello, con motivazione recante il minimo costituzionale, hanno dato conto delle ragioni in fatto ed in diritto poste a base della loro decisione

2.5 Le argomentazioni fatte valere con i motivi di censura formulato come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente si risolvono in realtà in una critica all’apprezzamento del materiale probatorio contenuto nella sentenza con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3 II ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 10.200 per compensi Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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