Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9298 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso

lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente Dott. M.A. e come tale legale

rappresentante pro tempore, nonche’ mandatario della S.C. CI. S.P.A.

– Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati,

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3164/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/06/2009 R.G.N. 9640/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza depositata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento il 21.10 – 11.11.2005, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da M.E., nella qualita’ di legale rappresentante dell’omonima ditta inteso ad ottenere il riconoscimento della inesistenza del suo obbligo contributivo verso l’INPS, ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29 per complessivi Euro 101.119,15, proponeva appello la parte soccombente, con atto depositato l’11.11.2006. Deduceva l’appellante l’infondatezza nel merito della pretesa creditoria avanzata dall’INPS, accolta in primo grado in virtu’ di erronea interpretazione della L. n 341 del 1995, art. 29 ed evidenziava la ingiustificata mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti, volti ad accertare i periodi lavorati, cui rapportare i conteggi per la determinazione del reale debito contributivo e per la verifica della cause di esenzione contemplate dalla disciplina legale; rilevava, altresi’, l’erronea interpretazione della fonte collettiva richiamata dalla norma di cui alla L. n. 341 del 1995, art. 29 atteso che l’orario normale di lavoro, determinato in base ai criteri stabiliti dalla norma suddetta, avrebbe potuto costituire al piu’ una presunzione di prova a favore dell’istituto, superabile dal contribuente a mezzo di prova contraria; infine, evidenziava profili di incostituzionalita’ della norma in esame in relazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53. Sulla base di tali rilievi e deduzioni, chiedeva che, in totale riforma dell’impugnata sentenza, previo accertamento delle effettive modalita’ di svolgimento delle prestazioni lavorative, fosse riconosciuto il diritto di esso appellante a commisurare la contribuzione previdenziale a quanto erogato per l’attivita’ lavorativa effettivamente prestata dai suoi dipendenti, dichiarando che nulla era ancora dovuto, oltre la contribuzione gia’ versata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.

Ricostituitosi il contraddittorio, l’INPS contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone la reiezione.

Con sentenza del 18 maggio – 23 giugno 2009, l’adita Corte d’appello di Napoli, ritenuto che, in base ad una corretta interpretazione della L. n. 341 del 1995, art. 29 l’obbligo contributivo andava adempiuto non in corrispondenza delle ore e delle giornate effettive di lavoro prestato -come sostenuto dal F. – ma con riferimento al c.d. minimale contributivo, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Mastrocinque Costruzioni srl nella quale e’ confluita la ditta individuale M.E., con tre motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 in relazione al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, della L. n. 77 del 1963, art. 1 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 14 assume che la norma dell’art. 29 e l’ivi previsto obbligo di rispetto del minimale contributivo non puo’ trovare applicazione nei casi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal carattere discontinuo dell’attivita’ di impresa e per effetto della quale, nei periodi e nelle giornate indicate dall’azienda, non sia dovuta alcuna prestazione lavorativa, ne’, conseguentemente alcuna retribuzione – corrispettivo.

2. Con il secondo motivo contesta alla sentenza impugnata vizio di omessa o carente motivazione, nonche’ violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che della L. n. 341 del 1995, art. 29 e dell’art. 420 c.p.c., comma 5, per non aver esaminato la documentazione allegata al fascicolo di primo grado (e nuovamente prodotta in appello) e per non aver ammesso la prova testimoniale intesa a dimostrare la causa di sospensione dell’obbligo retributivo.

3. Con il terzo motivo si solleva eccezione di incostituzionalita’ del D.Lgs. n. 341 del 1995, art. 29 in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

4. Esaminando congiuntamente i motivi osserva la Corte, richiamando le sue piu’ recenti decisioni (Cass. n. 12604 del 2008, n. 21700 del 2009, 16601 del 2010 e numerose successive conformi), che la normativa vigente in materia va interpretata nei sensi di cui al seguente principio di diritto (espresso, in particolare, da Cass. n. 21700 del 2009): “In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attivita’ edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varieta’ di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui e’ la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo (recte:

contributivo), dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identita’ di ratio tra le situazioni considerate, la possibilita’ di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica e cio’ tanto piu’ che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilita’ e le modalita’ di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che puo’ essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali”.

5. L’eccezione di contrasto del D.Lgs. n. 341 del 1995, art. 29 con gli artt. 3, 23 e 53 Cost. e’ manifestamente infondata, poiche’:

– l’art. 3 Cost. non impone di parificare situazioni diverse, come quelle delle imprese operanti in settori differenti, ossia variamente caratterizzate nei costi, nei ricavi, e quindi nella capacita’ contributiva;

la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. non vieta al legislatore di lasciare la determinazione della prestazione patrimoniale all’ente impositivo con atti amministrativi, purche’ attraverso criteri limitativi idonei ad evitare l’arbitrio (ex multis, Corte cost., n. 4 del 1957, n. 88 del 1986, n. 190 del 2007); – la capacita’ contributiva del singolo non deve essere necessariamente misurata di volta in volta ma puo’ essere desunta da indici presuntivi.

6. La sentenza impugnata e’ pervenuta ad identiche conclusioni ermeneutiche della citata e condivisa giurisprudenza di legittimita’, sicche’ non merita le censure che le vengono rivolte sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo (denunciato nel secondo motivo di ricorso) dell’omesso esame di materiale probatorio, essendo quest’ultimo diretto a dimostrare che l’esistenza di un accordo con i dipendenti per la riduzione della prestazione lavorativa, una circostanza cioe’ che, per le ragioni sopra indicate, e’ priva di decisivita’, non comportando l’accordo in questione esonero dall’obbligo del rispetto del minimale contributivo.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra la societa’ ricorrente e l’INPS in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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