Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9298 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9298 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 22569-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PIZZOLI MARCO TOMMASO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato
DEL FEDERICO LORENZO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LAURA ROSA giusta delega in
calce;

Data pubblicazione: 17/04/2013

- controricorrente
avverso la sentenza n.

82/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 22569/2008

Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo, con sentenza n. 82/09/2007, depositata il
21.6.2007, accoglieva l’ appello proposto da Pizzoli Marco Tommaso avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Pescara n. 83/04/2005, annullando l’avviso di recupero del
credito d’imposta, per l’anno di imposta 2004, per l’incremento dell’occupazione ex art. 7 1. n.
all’assunzione di un familiare ( padre), negando l’applicazione analogica dell’articolo 62 TUIR ,
ritenendo i prospetti paga prodotti idonei a superare la presunzione di gratuita del lavoro del
familiare, evidenziando anche, ai fini di tale presunzione, la mancanza di prova del requisito della
convivenza.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi:
a) violazione degli art. 7 1. n. 388/2000, 62, commi due e tre, d.p.r. 917/ 1986, nonché dell’articolo
12, comma secondo, preleggi, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c., ritenendo applicabile
alla fattispecie l’ articolo 62 Tuir e non essendo agevolabile, in base a tale normativa, l’assunzione
di un familiare.
b) violazione degli articoli 2094 c.c. e, in subordine 2697 c.c., omessa o efficiente motivazione, in
relazione all’articolo 360, numero tre e cinque c.p.c., in mancanza dei requisiti normativi per
qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, non avendo la CTR adeguatamente motivato al
riguardo avendo fatto riferimento alla sola esistenza dei prospetti paga
L’ intimato si è costituito con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.3. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1.In ordine logico va esaminata, preliminarmente, l’eccezione formulata nel controricorso relativa
alla inammissibilità del ricorso dell’agenzia per difetto di procura.
Tale rilievo è infondato.
Ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato costituisce una mera
facoltà per l’Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo
in riferimento ai singoli procedimenti – anche se non è necessaria una specifica procura -, non
essendo a tal fine sufficiente l’eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra
l’Agenzia e l’Avvocatura, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006)

1

/

388/2000, ritenendo mancare un espresso divieto della legge agevolatrice in relazione

Essendosi l’Avvocatura generale dello Stato costituita per la cassazione della sentenza impugnata
deve implicitamente ritenersi che sia stato richiesto dall’ Agenzia il patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato.
2. Il primo quesito di diritto risulta, dovendosi disattendere le contrarie argomentazioni al riguardo,
sufficientemente chiaro, e formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da
costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a

28536; id. sez. lav. 25.3.2009 n. 7197 id. III sez. 25.5.2010 n. 12712).
Va, preliminarmente, rilevato che la dedotta mancanza di prova della subordinazione del sig. Pizzoli
Sandro nel giudizio di appello non costituisce domanda nuova trattandosi di mera difesa, rientrante
nell’ambito della originaria domanda proposta.
La questione controversa concerne, con riferimento al primo motivo, l’applicabilità alla fattispecie
dell’articolo 62 Tuir nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito delle somme corrisposte
per prestazioni lavorative al familiare dell’imprenditore.
Va, al riguardo rilevato che l’art. 62, comma secondo del Tuir, applicabile “ratione temporis,
prevede che “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera
svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta’ o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche’ dai familiari partecipanti
all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti”.
Il successivo, temporalmente, art. 7 1 388/2000 testualmente recita:”Ai datori di lavoro, che nel
periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003

incrementano il numero dei

lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e’ concesso un credito di
imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
Il criterio sistematico di interpretazione consente l’ applicazione Ma agevolazione del credito d’
imposta, previsto dall’art. 7 1. 388/2000, anche nel caso di assunzione difamiliari ( nella fattispecie
il padre del datore di lavoro)
Va, anzitutto, rilevato che tale ultima normativa è successiva al d.p.r. 917/1986, e prevede
l’esclusione solamente per i soggetti di cui all’articolo 88 del Tuir, senza alcuna menzione all’art.
62, che prevede limitazioni in merito all’assunzione dei familiari.
La normativa sugli incentivi per la nuova occupazione elenca requisiti soggettivi e oggettivi
tassativi ai fini della fruizione dei benefici, senza alcun riferimento alla esclusione
2
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quello deciso dalla sentenza impugnata (Corte cass. SU 30.10.2008 n. 26020; id. SU 2.12.2008 n.

’dell’agevolazione per l’assunzione dei familiari, dovendosi desumere “a contrario” e non sia
esclusa la possibilità di godere dell’agevolazione per l’assunzione dei familiari.
Per altro, diversa è la “ratio” delle due normative.
Mentre l’art. 62 Tuir esenta da tassazione in capo al lavoratore le somme non ammesse in
deduzione dal reddito del datore di lavoro, l’agevolazione per l’incentivo dell’occupazione, ai sensi
dell’art. 7 1. 388/2000, assume la veste di credito d’imposta, senza incidere nella determinazione del
reddito d’impresa.

“multiplo” con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione.
Mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle
norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia
debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono
in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita
dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all’incongruità della
motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste
solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed
incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione,
ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere
giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la
violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata
un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la
quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto
applicata al caso concreto, perché la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a
mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. (ex
multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 07/05/2007 (Rv. 596657)
Nel caso di specie, comunque, vengono dedotte censure di merito ad una sentenza logicamente
correttamente motivata, in ordine alla prova della subordinazione del sig. Pizzoli Sandro alle
dipendenze del figlio, avendo la CTR effettuato uno specifico accertamento in fatto sulla
sussistenza del rapporto di subordinazione del padre, ritenuto provato anche dalla documentazione
prodotta giudizio ( buste paga da cui risulta che Pizzoli Sandro percepiva uno stipendio e i relativi
contributi)
Le ulteriori questioni proposte nel controricorso rimangono assorbite
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

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/

4. In relazione al secondo motivo va rilevata la inammissibilità della formulazione del motivo

ESENTE DA REGIS7T’AZIONE
,
AI SENS’,
– N. 5
N. 13i

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per 13, compensazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso,
dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 20.3.2013

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