Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9298 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24229-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INCONTRO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 888/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Incontro Società Sportiva a.r.l., proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione Finanziaria operava una ripresa fiscale Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania rigettava l’appello ritenendo l’avviso di pagamento nullo in difetto di valida delega alla sottoscrizione

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, costituito dalla qualifica di dirigente del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento e dalla indicazione del nome del dirigente nell’atto di delega di firma.

1.1 Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in rapporto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere l’invalidità della delega per mancanza mancata indicazione delle ragioni che la rendevano necessaria, del termine di validità e della indicazione nominativo del soggetto delegato.

2. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c (cfr da ultimo Cass. n. 319 del 2019), va prioritariamente esaminato secondo motivo che è fondato con assorbimento del primo motivo.

2.1 Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, dispone che ” Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” “.

2.2 Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (cfr. Cass. n. 8814 del 2019) Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c, ed, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con Delib. n. 6 del 2000; Reg. Amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. (cfr Cass. n. 8814 del 2019 e Cass. n. 11013 del 2019)

2.3 La delega, pertanto, non deve indicare le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione (quali la carenza di personale, l’assenza per malattia, una vacanza d’organico, ecc.), il termine di validità e, neanche, il nominativo del soggetto delegato.

2.4 L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass. n. 14877 del 2016; Cass. n. 15781 del 2017; Cass. n. 52002018)

2.5 Nel caso di specie risulta accertato che l’Amministrazione Finanziaria, a fronte della contestazione del contribuente, abbia tempestivamente prodotto l’ordine di servizio (OMISSIS) contenente la delega di firma relativa agli avvisi di accertamento a favore della Dott.ssa Capo Ufficio C.R..

2.6 La CTR non sè è quindi uniformata ai principi sopra esposti.

3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte,

accoglie il secondo motivo del ricorso assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza in ordine al motivo accolto, e rinvia alal Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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