Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9297 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 22/04/2011), n.9297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175,

presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/02/2007 R.G.N. 1320/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.2.2007 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla societa’ Poste Italiane spa avverso la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva riconosciuto il diritto di V.A. all’inquadramento nell’area quadri di secondo livello a decorrere dall’11.1.1998, ritenendo che, ai fini del diritto al conseguimento della ed. promozione automatica, dopo la scadenza del contratto collettivo del 1994, fissata al 31.12.1997, si dovesse fare riferimento alle norme del codice civile e non piu’ a quelle del contratto collettivo – e quindi al termine trimestrale posto dalle prime e non al termine semestrale stabilito dal secondo – posto che l’art. 87 del c.c.n.l. andava interpretato nel senso che, da quella scadenza, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni del codice civile e, solo per gli aspetti non regolamentati dal c.c., quelle del regolamento aziendale e del contratto collettivo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la societa’ Poste Italiane spa con un unico articolato motivo di impugnazione cui resiste con controricorso V.A.. Il resistente ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso la societa’ ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento all’art. 87, commi 1 e 2, e all’art. 38, comma 7, del c.c.n.l. del 26.11.1994, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sull’assunto che la prima delle due citate disposizioni contrattuali costituirebbe, in sostanza, una clausola di ultrattivita’ del contratto collettivo, attraverso la quale le parti avrebbero espresso la volonta’ che, nelle more del rinnovo contrattuale, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane continui ad essere disciplinato dal contratto collettivo scaduto, il quale rimarrebbe dunque in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, poiche’ il contratto collettivo oggetto dell’esame del giudice d’appello non risulta essere stato ritualmente allegato al ricorso per cassazione.

3.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, e’ improcedibile quel ricorso al quale non e’ stato allegato in veste integrale l’accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non gia’ solo nella parte su cui si e’ svolto il contraddittorio o che viene invocata nell’impugnazione di legittimita’, cio’ perche’ la Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ben puo’ cercare all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell’esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all’interpretazione (sull’onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite 20075/2010, Cass. 4373/2010, Cass. 219/2010, Cass. 27876/2009, Cass. 16619/2009, Cass. 15495/2009, Cass. 2855/2009, Cass. 21080/2008, Cass. 6432/2008, cui adde Cass. 21366/2010 e Cass. 21358/2010). Si e’ precisato inoltre che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena d’improcedibilita’ del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e’ soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato gia’ effettuato il deposito di detti atti (Cass. 4373/2010 cit.) e che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non e’ limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessita’ che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite 20075/2010 cit., nonche’ Cass. 27876/2009 cit.).

4.- Nella specie, tutti i motivi di ricorso fanno riferimento a una determinata interpretazione delle norme contrattuali, ed in particolare dell’art. 87 del c.c.n.l. del 1994, che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito.

La societa’ ricorrente, tuttavia, ha omesso di depositare insieme al ricorso per cassazione il testo integrale del contratto collettivo al quale le suddette censure fanno riferimento, limitandosi semplicemente a riportare in ricorso il testo dell’art. 87, primi due commi del c.c.n.l. del 1994 e di alcune norme del c.c.n.l del 11.1.2001, di cui pure e’ stato omesso il deposito unitamente al ricorso per cassazione; e tutto cio’ pur svolgendo nei motivi di ricorso varie argomentazioni (cfr. pagg. 9-14) in ordine all’utilita’ del richiamo al contenuto di clausole contrattuali diverse da quelle prese in considerazione dal giudice d’appello, in quanto ritenute utili ai fini della corretta interpretazione di queste ultime.

5.- Di qui l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione.

6.- Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, disponendone la distrazione a favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. Antonino Pellicano’, antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

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