Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9296 del 22/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 22/04/2011), n.9296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MORIN

45, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALMERI FERDINANDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/03/2008 R.G.N. 1699/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato SALMERI FERDINANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Poste italiane con comunicazione del 25 giugno 2001, ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 inizio’ una procedura per il licenziamento collettivo nei confronti di 9.000 lavoratori in eccedenza rispetto alla proprie esigenze tecnico-produttive.

2. In tale comunicazione alle RSU, ai sensi dell’art. 4, comma 3 su citato, venivano indicati: I motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure dirette a porre rimedio alla situazione; numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in eccedenza e del personale abitualmente impiegato; tempi di attuazione del programma di mobilita’; misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma.

3. Alla comunicazione erano allegati l’organico dei dipendenti alla data del 1 maggio 2001, distinto per regioni e diverse aree di inquadramento, nonche’ le eccedenze, alla medesima data, ripartite per regione e con riferimento alle diverse aree di inquadramento, poi ulteriormente specificate con successive comunicazioni.

4. L’esame congiunto con i sindacati, protrattosi in vari incontri, ebbe esito negativo. In seguito, pero’, presso il Ministero del lavoro, tra Poste italiane e sindacati venne raggiunto un accordo per la definizione della procedura. “Nell’intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale” derivanti dall’attuazione del piano di riorganizzazione e ristrutturazione, le parti concordarono la risoluzione del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 dicembre 2002 fosse in possesso dei requisiti per il pensionamento. Poste italiane ha quindi comunicato ai lavoratori in tale condizione la cessazione dal lavoro.

5. Fra costoro vi era M.E., la quale impugno’ il licenziamento dinanzi al Tribunale di Locri, che accolse il ricorso e dichiaro’ illegittimo l’atto di recesso, ritenendo sussistente la violazione della procedura regolata dalla L. n. 233 del 1991, art. 4 e specificamente dal nono comma di tale norma.

6. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2008, ha respinto l’impugnazione di Poste italiane.

7. Poste italiane propone ricorso per cassazione. Il motivo e’ unico.

La M. ha depositato controricorso. Poste ha presentato una memoria per l’udienza.

8. Con l’unico motivo si denunzia la violazione della L. 223 del 1991, art. 4, comma 9. Il quesito posto e’ testualmente: “qualora il criterio di scelta per individuare i lavoratori da licenziare sia stato concordemente individuato nel possesso dei requisiti per il pensionamento, la comunicazione L. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9 da inviarsi all’Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria di cui al comma 2, va interpretata nel senso per cui la stessa, laddove richiede l’indicazione delle modalita’ di applicazione del criterio, richieda la mera menzione del predetto e non anche l’indicazione, per tutto il personale impiegato presso il datore di lavoro e per tutto il personale licenziato, dei requisiti di anzianita’ e di contribuzione”.

9. La Corte d’appello ha infatti ritenuto che la procedura prevista dalla L. 223 del 1991, artt. 4 e 5 sia stata violata con riferimento alla previsione dell’art. 4, comma 9 perche’ Poste italiane si e’ limitata a comunicare ai sensi dell’art. 9, il mero elenco dei lavoratori licenziati, senza specificazione per ciascuno di essi dell’anzianita’ di servizio e della posizione contributiva.

10. la L. 223 del 1991, art. 4, comma 9 cit., impone al datore di lavoro di comunicare per iscritto, contestualmente, ai lavoratori il recesso e all’UPLMO, alla CRI e ai sindacati di categoria l’elenco dei lavoratori collocati in mobilita’, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’eta’, del carico di famiglia, nonche’ con puntuale indicazione delle modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta.

11. Nel caso in esame Poste italiane si e’ limitata a trasmettere l’accordo sindacale dell’ottobre 2001 e l’elenco dei lavoratori che sarebbero stati licenziati, in parte entro il 31 dicembre 2001 e in altra parte entro il 31 marzo 2002, riservandosi di effettuare ulteriori comunicazioni relative alla fase esecutiva degli accordi sindacali e della procedura di legge, che non sono mai state effettuate. Le istituzioni e i sindacati, nonche’ i lavoratori, non hanno avuto modo di verificare pertanto se il criterio di scelta concordato con i sindacati, indubbiamente oggettivo, abbia comportato il licenziamento di tutti coloro che si trovavano in tale situazione o solo di una parte di essi e, tra coloro che si trovavano in tale situazione, di verificare come sono stati selezionati i lavoratori licenziati nel primo blocco.

12. L’omissione delle comunicazioni contenenti tutti i dati richiesti dall’art. 4, comma 9 per giurisprudenza consolidata di questa Corte integra una violazione di legge, che, a sua volta, comporta l’inefficacia del licenziamento.

13. Il principio di diritto affermato, anche con specifico riferimento a questa medesima procedura di licenziamento collettivo di Poste italiane, e’ che “il criterio di scelta dei dipendenti da porre in mobilita’, determinato nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 223 del 1991, artt. 4 e 5 non puo’ essere lasciato, quanto alla sua applicazione, al mero potere discrezionale dell’imprenditore perche’ cio’ comporterebbe cadute pregiudizievoli sulla posizione dei singoli lavoratori e sul loro interesse ad una gestione della mobilita’ e della riduzione del personale, che sia trasparente, chiara ed affidabile e che non puo’ quindi prescindere da una sua compiuta e corretta applicazione” (Cass. 22 marzo 2010, n. 6841).

14. Piu’ specificamente, Cass. 11 novembre 2010, richiamando Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541, ha, ancor piu’ di recente, affermato che la legittimita’ del criterio della prossimita’ al pensionamento non esonera il datore di lavoro, e nella specie Poste italiane, dal dovere, in sede di comunicazioni L. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, di precisare in maniera puntuale come il criterio e’ stato applicato e in base a quali ragioni ha portato alla scelta, tra coloro che si trovavano in tale situazione, dello specifico lavoratore licenziato.

15. La giurisprudenza di questa Corte e’ parimenti consolidata nel senso che la sanzione, anche con riferimento a questa specifica ragione di illegittimita’ della procedura prevista dall’art. 4, e’ quella dell’inefficacia del licenziamento ai sensi della L. 223 del 1991, art. 5, comma 3, (Cass. 11 novembre 2010, n. 22898; richiamando Cass. 18 gennaio 2005, n. 880).

16. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vanno distratte al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 27,00 Euro, nonche’ 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e distrae all’avv.to Ferdinando Salmeri, dichiaratosi anticipatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA