Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9296 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10386/2005 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

BANCHI NUOVI 39, presso l’avvocato IANNETTI GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dagli avvocati BALZARINI Marco, MANCARI ANTONINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ASCOTEC DI GIULIANO CERIANI & C. SAS, in persona

del

Curatore Dott. G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 28, presso l’avvocato ORLANDO GUIDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MATTAINI NOVATI Giovanna giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SIVI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3085/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il controricorrente, l’Avvocato Orlando, con delega, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 febbraio 1999^. il signor G. G. si oppose alla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti, quale socio occulto, in estensione del fallimento dell’As.Co.Tec di Giuliano Ceriani e C. s.a.s.. L’opponente contestò di possedere la qualità di socio occulto e quella di accomandatario di fatto della società fallita, dalla quale era stato assunto come capo cantiere, e per la quale aveva fatto da referente presso il cantiere in cui lavorava. La curatela resistette all’opposizione, e nel giudizio fu chiamata la SIVI s.r.l., ricorrente nella dichiarazione di fallimento principale.

Il Tribunale di Milano respinse l’opposizione con sentenza 17 giugno 2002, contro la quale il signor G. propose appello. La corte d’appello di Milano, con sentenza 26 novembre 2004, rigettò l’appello.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 21 febbraio 2005, ricorre il signor G. con atto notificato in data 19 aprile 2005 al Fallimento As.Co.Tec. di Giuliano Ceriani e C. e alla SIVI s.r.l., affidato a due mezzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento As.Co.Tec. di Giuliano Ceriani e C., resistente, eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, perchè non notificato al fallimento di G.G. in estensione.

L’eccezione è fondata. Oggetto della controversia, che oggi viene all’esame della corte, è l’opposizione del signor G. G. alla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti, quale socio occulto, in estensione del fallimento della As.Co.Tec di Giuliano Ceriani e C. s.a.s.. Nei confronti degli organi del fallimento suo personale, conseguentemente, il ricorrente avrebbe dovuto proporre l’impugnazione per cassazione, che invece è stata proposta in via esclusiva nei confronti del fallimento della As.Co.Tec di Giuliano Ceriani e C. s.a.s., e della SIVI s.r.l., ricorrente nella dichiarazione di fallimento della società. Occorre allora ribadire che nel giudizio di opposizione, instaurato dai soci illimitatamente responsabili, all’estensione L. Fall., ex art. 147, nei loro confronti, del fallimento della società di persone, non sussiste litisconsorzio necessario in capo alla società, considerato che il diritto di difesa dell’originario soggetto fallito trova adeguata tutela nella possibilità di partecipare al giudizio di opposizione spiegando in esso intervento volontario ex art. 105 c.p.c., comma 2 (Cass. 30 ottobre 2008 n. 26108). Nella fattispecie, pertanto, la notifica del ricorso al fallimento della società e ad un creditore sociale non valeva a radicare un contraddittorio imperfetto, suscettibile di integrazione a norma dell’art. 331 c.p.c., con salvezza degli effetti dell’impugnazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00,di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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