Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9295 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5118/2005 proposto da:

O.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA N. 5 INT. 7, presso

l’avvocato DICKMANN GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DE LEANDRO Dario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.E. (c.f. (OMISSIS)), O.V.,

O.D., OL.EL., in proprio e nella qualità

di eredi di G.W., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS 101, presso l’avvocato FRANCUCCI FULVIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DE FUSCO Tullia, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

O.P., O.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o comunque rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di O.P. nonchè di O.E., V., D., El. e F., questi ultimi quali eredi di O.R. e di G.W., contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.1.2004 che ha confermato la sentenza in data 29.6.2000 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda da lui formulata nei riguardi di O. P. e degli altri intimati, eredi di O.R., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (si trascrive l’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso): “per l’illegittimo comportamento di cui è doglianza in atti, posto in essere anche in qualità di amministratori della società OLIVIERO &

C. a r.l. (erroneamente in sentenza qui gravata definita s.n.c.) da O.P. e O.R. (di cui O.E., V., D., El. e F. sono figli superstiti succedutigli in uno alla coniuge G.W., poi, deceduta anch’essa) avanzata da O.A., sul presupposto che le circostanze dedotte da questi, non integrerebbero danno diretto ed immediato al patrimonio dell’attore, bensì al patrimonio sociale, che poteva essere salvaguardato solo mediante l’azione di responsabilità proposta dalla società previa autorizzazione dell’assemblea e non dal singolo socio. A motivazione del proposto appello l’odierno ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse ben valutato le pronunce penali passate in giudicato e la qualificazione anche errata dell’azione ex art. 2395 c.c., ribadendo, all’uopo, le richieste istruttorie disattese in primo grado, che pure si riproponevano.

Su tali doglianze la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza epigrafata (sic), rigettava l’appello principale e quello incidentale compensando le spese anche di questo grado.

A sostegno di tale decisione la Corte d’Appello deduceva che la condanna generica al risarcimento dei danni di cui alla sentenza penale cennata “presupponeva semplicemente l’accertamento della capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza del nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, salvo restando, nel successivo giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa del danno collegato eziologicamente all’evento reato”.

Alla luce di tali considerazioni l’attore, secondo la Corte, avrebbe dovuto dare prova dell’esistenza del nesso causale tra l’evento e il detto danno e non limitarsi ad invocare il giudicato penale sul punto stante la sentenza generica di condanna.

In conclusione, quindi, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’insussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato dall’ O.A. nella sua qualità di socio e la condotta illecita accertata in sede penale dai germani, nella loro qualità di amministratori, essendo stato acclarato solo un danno al patrimonio sociale e non al singolo socio.

Infine, poi, la Corte riteneva infondato anche il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta erronea interpretazione dell’art. 2395 c.c., in quanto, a dire di quest’ultima, proprio la descrizione dei fatti operata da O.A. e gli accertamenti compiuti in sede penale avrebbero dimostrato l’inesistenza di un danno, immediato e diretto al patrimonio di quest’ultimo, ma solo danni riflessi.

Anche alla luce di tali considerazioni, la Corte riteneva legittimo il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate già in primo grado e reiterate in sede di gravame per l’irrilevanza delle medesime”.

Ciò premesso, il ricorrente formula tre motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., per replicare alle eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale è manifestamente infondata perchè “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce” (Cass., Sentenza n. 15692 del 2009), così come nella concreta fattispecie.

2.2.- E’ anche infondata l’eccezione di inammissibilità per carente esposizione dei fatti perchè secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006). E, nella fattispecie in esame, sia la premessa (integralmente e letteralmente trascritta nella parte narrativa proprio per evidenziarne l’esaustività) che i motivi formulati in ricorso consentono una completa cognizione dei fatti oggetto della presente controversia e che – come ha evidenziato la Corte di appello nella sentenza impugnata – dimostrano, nella stessa esposizione fattane dall’attore, l’infondatezza della domanda ex art. 2395 c.c..

2.3.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” deducendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato l’art. 278 c.p.c., e che dalla sentenza penale di condanna si evince che vi è stata “attività truffaldina degli amministratori in chiaro pregiudizio del consocio e denunciante O.A.”. Era stata offerta la prova sull’an e occorreva solo determinare il danno subito.

Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato per il quale “la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall’esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione. Pertanto, ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato e non impedisce che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l’infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale” (Sez. 3^, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005).

2.4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia” deducendo che gli era stato negato un acconto di L. 200.000.000 – chiesto per le precarie condizioni economiche – per completa mancanza di fondi. Ciò proverebbe il danno, stante l’impossibilità di distribuzione degli utili. Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato l’art. 2395 c.c..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha evidenziato che “proprio dalla descrizione dei fatti operata dall’attore e dagli stessi accertamenti compiuti in sede penale emerge che le condotte illecite, accertate definitivamente in sede penale, non hanno causato all’appellante il danno immediato e diretto al patrimonio di quest’ultimo socio, richiesto dall’art. 2395 c.c., ma solo danni riflessi. In altri termini, come indicato nella sentenza appellata, gli stessi fatti storici su cui si basa la domanda risarcitoria svolta dall’appellante – irregolare tenuta delle scritture contabili, falsi ed omissioni contabili nei rapporti con gli istituti di credito, mancata indicazione di operazioni ed indebite rettifiche, nonchè i fatti relativi alla fase della liquidazione della società – sono certamente atti a depauperare il patrimonio sociale o a occultare risorse in favore dei soci ma non a danneggiare direttamente l’appellante nella sua qualità di socio, il cui interesse alla conservazione del patrimonio sociale poteva essere salvaguardato solo con azioni proposte dagli organi sociali fino alla liquidazione della società con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”.

Alla luce di tale premessa fattuale, dunque, la Corte del merito ha correttamente applicato il principio – di recente ribadito dalle Sezioni unite – secondo il quale “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorchè esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonchè sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito” (Sez. un., 24 dicembre 2009 n. 27346).

D’altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte “nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), posto che gli utili sono parte del patrimonio sociale fin quando l’assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell’amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, l’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2395 cod. civ., la quale presuppone invece l’esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 cod. civ., può chiedere il risarcimento all’amministratore” (Sez. 1^, Sentenza n. 10271 del 28/05/2004). Si che anche l’unica indicazione di incidenza sul patrimonio personale contenuta in ricorso (in relazione all’acconto sugli utili richiesto) è assolutamente irrilevante ai fini della dedotta applicabilità dell’art. 2395 c.c..

2.5.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente motivazione in ordine alla mancata assunzione dei mezzi di prova”, dedotta in primo grado e reiterata in sede di gravame.

E’ appena il caso di evidenziare l’inammissibilità di tale motivo per assoluta mancanza di autosufficienza della censura.

2.6.- Da ultimo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2395 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., perchè al socio di società di capitali non è dato agire – come per le società di persone – per la reintegrazione del capitale sociale.

L’eccezione è manifestamente infondata perchè muove da una inesatta interpretazione delle norme di riferimento e prescinde del tutto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “l’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l’azione concessa all’ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell’inadempimento dei doveri statutari o legali; tuttavia, la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 cod. civ., ed in applicazione analogica dell’art. 2395 cod. civ., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” (Sez. 1^, Sentenza n. 16416 del 25/07/2007).

La disparità di disciplina denunciata, dunque, è affatto insussistente se la giurisprudenza applica per analogia la norma dettata dall’art. 2395 c.c., anche alle società di persone.

A ciò si aggiunga che, se tale risultato interpretativo fosse ritenuto non corretto, occorrerebbe concludere che il tertium comparationis invocato è affatto diverso rispetto alla concreta fattispecie e, a diversità di fattispecie, non può che conseguire diversità di regolamentazione legislativa.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese processuali in favore degli intimati; spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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