Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9295 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2462/2016 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 15/07/2015 R.G.N.

804/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato CRISTINA GIGANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la avvenuta costituzione tra il dott. V.L. e la ASL di Taranto di un rapporto di lavoro subodinato a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di dirigente medico secondo il bando di concorso n. 1749 del 27.10.2000 e l’atto di approvazione della graduatoria n. 1539 del 24.11.2011.

2. La Corte ha premesso che il V. aveva partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso per titoli ed esami, bandito dalla A.S.L. (OMISSIS) ai sensi del della L.R. n. 4 del 2010, riservato ai dirigenti medici già in servizio presso le strutture aziendali, in forza di contratti a tempo determinato. Espletate le operazioni concorsuali ed approvata la graduatoria, il contratto di lavoro non era stato sottoscritto avendo la ASL ritenuto che vi ostasse la pronuncia n. 68 del 2011 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 20 della L.R. n. 4 del 2010.

3. In punto di diritto la Corte territoriale ha osservato che le sentenze dichiarative di incostituzionalità, pur avendo efficacia ex tunc, non spiegano effetti sulle situazioni giuridiche già esaurite e, quindi, non incidono su rapporti consolidati, costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili; nessun atto della procedura di stabilizzazione aveva formato oggetto di impugnazione da parte dei controinteressati e, anche dopo la sentenza di incostituzionalità, la ASL non aveva avviato alcuna iniziativa ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies; gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non si estendono automaticamente all’atto amministrativo adottato sulla base della norma costituzionalmente illegittima; il D.L. 98 del 2011, art. 16, comma 8, convertito nella legge n. 111 del 2011, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non trova applicazione ai rapporti già in essere alla data della sua entrata in vigore, tanto più che la L. n. 14 del 2012, ne ha escluso la applicabilità ai rapporti consolidati.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. Il V. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente principale ha depositato istanza, sottoscritta dal proprio difensore, con la quale è stato chiesto che si dichiari l’avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, allegando verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 1.2.2016.

6. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal rappresentante della ASL (OMISSIS), oltrechè dal V. e dai rispettivi difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame, con il quale è stata prevista la definitiva assunzione del V., sia pure con decorrenza successiva a quella dell’originario contratto individuale.

7. Le parti si sono date atto dell’intervenuta conciliazione, del venir meno della materia del contendere in relazione al presente giudizio, e della concordata compensazione delle spese relative a quest’ultimo e ai precedenti gradi del giudizio, eccezion fatta per quelle già liquidate ìn corso di causa.

8. Ad avviso del Collegio il citato verbale di conciliazione è idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.

9. Le spese sono dichiarate compensate.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere;

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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