Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9295 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22899-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO,

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 744/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/02/2019; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento, notificata in data 31.5.2013, fondata su cartella di pagamento afferente a crediti tributari per l’anno 2004 deducendo l’invalidità della notifica della cartella, effettuata senza osservare le modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., per le ipotesi di irreperibilità relativa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 ed eccependo l’estinzione della pretesa tributaria per decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, verificata la regolarità della notifica della cartella, rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello osservando che, pur essendo stata notificata la cartella sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, la pronuncia di annullamento della disposizione normativa, intervenuta quattro anni dopo la notifica, non poteva spiegare effetti su un rapporto ormai definito.

4. Avverso la sentenza della CTR S.G. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione mentre l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

2.1 Sostiene il ricorrente che dalla stessa documentazione depositata in giudizio da Equitalia Sud si evince che il notificante, non rinvenendo persone autorizzate al ritiro dell’atto, anzichè eseguire l’affissione sulla porte dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito ha eseguito tale affissione presso l’albo Pretorio conformemente a quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4.

Tale norma è stata dichiarata incostituzionale escludendo l’applicabilità della procedura notificatoria meno garantista deposito della cartella presso il Comune e affissione dell’avviso – riservata agli irreperibili assoluti (quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione ufficio o azienda del contribuente) alle ipotesi di irreperibilità relativa (temporanea assenza del destinatario) per le quali devono essere osservate tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. (deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, affissione alla porte dell’avviso, invio della raccomandata informativa).

2.2 La circostanza dedotta dal ricorrente può ritenersi accertata dal momento che nella motivazione dell’impugnata sentenza si legge che “la cartella veniva notificata nel 2008 secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, vigenti ratione temporis”.

2.3 Venendo, quindi, alla trattazione della questione giuridica oggetto della presente controversia costituita dalla efficacia della pronuncia di incostituzionalità, va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. 27485/2017) in una fattispecie identica a quella per cui è causa ha avuto modo di affermare che “le sentenze di accoglimento di un’eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi “esauriti” i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (Cass. n. 10761 del 10/05/2006). Pertanto, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto” (Cass., n. 10528 del 28/04/2017; Cass. 16047/2017).

2.4 Nella specie, contrariamente a quanto affermato dai giudici della C.T.R., la possibilità di impugnare l’atto presupposto, eccependone la decadenza, esclude che il rapporto, inteso nel suo complesso di atti prodromici e successivi possa considerarsi esaurito.

2.5 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio per la trattazione delle questioni di merito alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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