Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9294 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9294 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 8109-2010 proposto da:
AVVOCATURA DELLO STATO c.f 80224030587, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i
cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2014
169

contro

GIAMBRA ROCCO C.F. GMBRCC55R30A253U, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 24/04/2014

avvocati NESPOR STEFANO, VALERIA SERGI, giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro

SCARANTINO SERGIO, MARZANO PRIAMO, FRATODDI ANNA,

PAOLINO, PAVIA ANTONIA, FUSCO SABRINA, LIBERATORE
SILVANA, MAURO VINCENZO, LONGOBARDI MICHELE, RAO
SERGIO SEBASTIANO, SCHIATTARELLA ANGELO, BARTOLOMEI
CARLA, ZANI FULVIA, FILIA VALERIO, MACERI SALVATORI,
LOMBARDO MARIA TERESA, BRUNO LUIGI, SALVATORE GRAZIA,
BARRESI AGATA, NANNI ROSANNA, RINALDI SILVANA TERESA,
BISELLO O RAGNO DANIELA, TESTAGROSSA SEBASTIANA,
FEDERICO TERESA INCORONATA, RISOLA ANTONIO, ROSSI
ERNESTO, MARCIANO GIORGIO, GARAVAGLIA PAOLA, CAMBONI
GIORGO, FALSONE CANDIDA, MESSINA GIUSEPPE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 814/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 13/10/2009 R.G.N. 2056/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato FEDELI FABRIZIO (Avvocatura dello
Stato);
udito l’Avvocato SANITA’ RENATO per delega NESPOR
STEFANO E SERGI VALERIA;

MIGLIO ALESSANDRA, COPPOLECCHIA MARINA, DE PAOLIS

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso introduttivo Giambra Rocco ha dedotto di essere dipendente
dell’Avvocatura dello Stato, inquadrato nella posizione economica B l ; di aver
partecipato alle procedure di riqualificazione indette con decreto dell’Avvocato
Generale dello Stato del 24 aprile 2001.
Ha lamentato che l’art. 6 del decreto summenzionato attribuiva alla esperienza
professionale acquisita presso le pubbliche amministrazioni il punteggio di 0,50 per

anno, con riferimento alla anzianità di servizio nelle posizioni economiche inferiori
(B1), mentre veniva valutata punti 1 per anno con riferimento alla anzianità di servizio
immediatamente inferiore (B2) rispetto a quella per cui si era concorso; che la posizione
immediatamente inferiore otteneva quindi un evidente privilegio o preferenza rispetto a
quelle inferiori; che con l’applicazione errata dell’art. 15, comma 1, del CCNL del 16
febbraio 1999, era stata completamente modificata la graduatoria, in contrasto con il
punteggio finale ottenuto (26,55 per i titoli e 50 punti per la prova di esame) con
collocazione invece che al posto n. 136° al posto 246°.
Il Giambria, quindi, impugnava il decreto dell’Avvocato Generale dello Stato
del 12 marzo 2005 che approvava graduatoria per passaggio nell’area B, dalla
posizione economica B l, B2 a B 3.
L’Avvocatura Generale dello Stato resisteva alla domanda.
Non si costituivano i controinteressati pure convenuti in giudizio.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3918 del 2006 accoglieva la domanda.
2. l’Avvocatura Generale dello Stato interponeva appello.
3. Con sentenza del 13 ottobre 2009, n. 814, la Corte d’Appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, che disapplicando il decreto del 12
marzo 2005 dell’ Avvocato Generale dello Stato di approvazione della graduatoria di
merito relativa alla procedura di riqualificazione per la copertura di n. 167 posti della
posizione economica B3, area B, riservata al personale amministrativo dell’Avvocatura
dello Stato, dichiarava il diritto del Giambria ad essere inserito nella graduatoria con
collocazione al 136° posto, e a conseguire la posizione economica B3 dell’area B;
condannava l’appellante alla rifusione in favore di controparte, delle spese del giudizio
di secondo grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Avvocatura Generale dello
Stato con due motivi.
4. Resiste con controricorso Giambria Rocco.
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5. Con ordinanza interlocutoria n. 4809 del 2012, questa Corte, rilevato che il
ricorso non risultava notificato ai contumaci nel giudizio di secondo grado, ad eccezione
di Paolino De Paolis, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli
stessi.
5. Le parti intimate non hanno svolto difese.
6. Le parti costituite hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 15, del C.C.N.L. computo
ministeri 1999-2001 del 16 febbraio 1999, dell’art. 28 del Contratto collettivo
integrativo dell’Avvocatura dello Stato stipulato in data 10 ottobre 2000, dell’art. 8,
comma 2, C. C.C.N.L. comparto Ministeri del 12 giugno 2003, dell’art. 11, comma 1,
del d.lgs. n. 287 del 1999, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
Assume la ricorrente che il quadro normativo di riferimento non può esaurirsi
nel solo art. 7 del bando e nell’art. 28, comma 6, del Contratto collettivo integrativo,
ma occorre considerare anche l’art. 15 e l’art. 8 dei suddetti CCNL Ministeri.
Ed infatti la previsione dell’art. 15: “sarà considerato, in ogni caso, elemento
determinante la posizione economica di provenienza” (espressione letteralmente ripresa
nell’art. 28, punto 5, del CCI), risultava confermata dall’art. 8, comma 2, del CCNL
Ministeri del 12 giugno 2003.
Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 15, comma 1, del
C.C.N.L. computo Ministeri 1999-2001 del 16 febbraio 1999, dell’art. 28 del Contratto
collettivo integrativo dell’Avvocatura dello Stato stipulato in data 10 ottobre 2000,
dell’art. 8, comma 2, C.C.N.L. comparto Ministeri del 12 giugno 2003, dell’art. 11,
comma 1, del d.lgs. n. 287 del 1999, interpretati alla luce degli artt. 51, 97 e 98 della
Costituzione, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
Prospetta l’Avvocatura Generale dello Stato che, consentendo l’accesso del
personale inquadrato nella posizione economica B1 alla superiore posizione economica
B3, la procedura in esame finirebbe per consentire ai dipendenti concorrenti un doppio
salto nella progressione professionale, che inciderebbe negativamente sul buon
andamento dell’amministrazione (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale
n. 314 del 1994, n. 1 del 1999, nn. 194 e 373 del 2002).

4

2. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro
connessione. Gli stessi non sono fondati (cfr., Cass., n. 473 del 2014, Cass., n. 6502 del
2012).
2.1. In questo giudizio si controverte sulla legittimità della graduatoria della
procedura di riqualificazione per la copertura di 167 posti della posizione economica
B3, riservata al personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.
2.2.0ccorre premettere che questa Corte ha già statuito (sentenza n. 6502 del

2012) che in tema di pubblico impiego contrattualizzato (esaminando l’art. 7 del
contratto integrativo dell’ 11 maggio 2001 per i dipendenti dell’ex Ministero dei Lavori
pubblici) il prevedere – in conformità all’art. 15 del CCNL 1998/2001 per il personale
dipendente del comparto Ministeri — l’avanzamento “per saltum” (nella specie, dalla
posizione economica B1 alla posizione economica B3, con salto della posizione
intermedia B2) non è in contrasto con l’art. 97 Cost., poiché condiziona tale risultato
agli esiti del corso di riqualificazione e all’utile collocazione del personale nella
graduatoria di merito; né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo ai principi affermati
dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002.
Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in ragione
delle modalità previste per l’avanzamento in questione (procedure concorsuali
mediante percorsi di qualificazione professionale che prevedono un esame finale). Le
procedure selettive di cui si tratta, infatti, proprio perché diverse da quelle di cui si sono
occupate le richiamate sentenze della Corte costituzionale, hanno struttura e
caratteristiche tali da escluderne, di per sè, il contrasto con i principi costituzionali e, in
particolare, con l’art. 97 Cost.
2.3. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo che l’Avvocatura
dello Stato aveva errato ad anteporre, nella graduatoria finale dei partecipanti, ai
dipendenti di livello B I tutti i dipendenti di livello B2, immediatamente inferiore a
quello posto a concorso.
Come già affermato da questa Corte (citata sentenza n. 473 del 2014),
correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la previsione dell’art. 15, comma 1,
lettera b), del CCNL comparto Ministeri 1999-2001 del 16 febbraio 1999, che prevede
un criterio preferenziale in favore dei candidati provenienti dalla posizione economica
immediatamente inferiore a quella messa a selezione (nel caso di specie B2) stabilendo
che, al termine dei percorsi di riqualificazione, “sarà definita una graduatoria per la cui
formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione
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economica di provenienza”, deve essere integrata dalla previsione contrattuale collettiva
integrativa (art. 28, punto 6) e dallo stesso bando (art. 7) che specificano il contenuto di
questa preferenza.
Da una parte, lo stesso bando di gara all’ art. 7 prevedeva testualmente che le
graduatorie definitive saranno stilate in base al punteggio finale ottenuto sommando il
voto dell’esame ed il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli.
D’altra parte, l’art. 28 del contratto collettivo integrativo 10 ottobre 2000

stipulato presso l’Avvocatura dello Stato prevedeva che la graduatoria definitiva
sarebbe stata stilata in base al punteggio finale ottenuto sommando il voto dell’esame ed
il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. A parità di punteggio finale sarebbe
stato preferito il dipendente in posizione economica poziore.
Quindi il criterio preferenziale previsto dalla contrattazione di comparto era
comunque realizzato prevedendosi nel bando di gara appunto la “preferenza” in
graduatoria per i B2 rispetto ai Bl, ma solo a parità di punteggio. Inoltre il carattere
determinante della posizione economica di provenienza era stato rispettato anche
tramite la limitazione a soli quattro anni di esperienza per accedere alle prove, mentre
per i B1 ne occorrevano otto e nella valutazione dei titoli (in cui parimenti erano
privilegiati i candidati di provenienza B2 quanto al punteggio attribuito per l’anzianità
di servizio). Insomma la normativa contrattuale collettiva integrativa e lo stesso bando
hanno dato contenuto al criterio preferenziale previsto dal contratto di comparto, che
non può leggersi nel senso voluto dall’Avvocatura di Stato ricorrente, ossia nel senso
che sempre e comunque i dipendenti in posizione B2 avrebbero dovuto essere preferiti
ai dipendenti in B1 anche se con punteggio, in ipotesi, notevolmente inferiore. Una tale
lettura della citata norma del contratto di comparto non sarebbe neppure in sintonia con
il canone del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) perché
mortificherebbe oltremodo il merito dando una rilevanza rigida ed assoluta alla
posizione economica di provenienza, ossia sostanzialmente all’anzianità di servizio.
Mentre la lettura che del citato complesso normativo ha dato la Corte d’Appello appare
conforme al canone del buon andamento della pubblica amministrazione perché assegna
ai dipendenti in B2 una preferenza ragionevole rispetto ai dipendenti in B1 e non già
una rigida priorità anche nel caso estremo di punteggio minimo sufficiente per i primi a
fronte di un punteggio massimo dei dipendenti in Bl.
3. Il ricorso va quindi rigettato con affermazione del seguente principio di
diritto:
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la procedura di riqualificazione per la copertura di 167 posti della posizione
economica B3, riservata al personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato,
indetta con decreto dell’Avvocato Generale dello Stato del 24 aprile 2001, ha struttura
e caratteristiche tali da escluderne, di per sè, il contrasto con i principi costituzionali e,
in particolare, con l’art. 97 Cost., poiché condiziona il passaggio nell’area B, dalla
posizione sia B1 che B2, alla posizione B3, agli esiti del corso di riqualificazione e

3.1. Va, altresì, ribadito il seguente principio di diritto (Cass., n. 473 del 2014):
la disposizione dell’art. 15 comma 1, lett. b), del CCNL per il comparto dei Ministeri
1999-2001 del 16/2/1999, che prevede un criterio preferenziale in favore dei candidati
provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella messa a
selezione (nel caso di specie B2 rispetto alla posizione B3 messa a concorso) stabilendo
che, al termine dei percorsi di riqualificazione, “sarà definita una graduatoria per la cui
formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione
economica di provenienza deve essere integrata dalla previsione contrattuale collettiva
integrativa (nella specie, art. 28, punto 6, contratto collettivo integrativo del 10 ottobre
2000 per il personale dell’Avvocatura dello Stato) e dallo stesso bando di concorso che
specificano il contenuto di questa preferenza, in termini di requisiti per la partecipazione
al concorso e di criterio residuale di scelta in caso di parità di punteggio, senza che il
personale di categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso (nella
specie, B2) sia sempre e comunque preferito a quello di categoria inferiore (nella specie,
B1).
4. Alla soccombenza consegue la condanna dell’Avvocatura ricorrente al
pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura
liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.
5. Non occorre provvedere sulle spese per le parti non costituite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore di Rocco Giambria che liquida in euro cento per esborsi,
euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre accessori. Nulla spese nei
confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2014.

all’utile collocazione del personale nella graduatoria di merito.

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