Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9294 del 07/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21901-2019 proposto da:
METALMECCANICA AGRIGENTINA SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE FALZONE;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE CUCCHIARA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Metalmeccanica Agrigentina srl impugnava l’intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti di natura tributaria, su cartella di pagamento dell’importo di Euro 183.345 assumendo l’invalidità della notifica della cartella di pagamento e deducendo plurimi vizi dell’intimazione di pagamento e l’inesistenza del credito tributario.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione di Riscossione Sicilia spa la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che, come accertato con sentenza nr. 4007/8/18, emessa in data 19/2018 dalla CTR della Sicilia nel giudizio avente ad oggetto il ricorso averso la cartella di pagamento, l’atto prodromico all’intimazione di pagamento era stato correttamente notificato in data 23/2/2015 a mani dell’impiegato della società addetto alla ricezione degli atti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis e dell’art. 139 c.p.c., ed era stata data comunicazione di tale notifica a mezzo di raccomandata semplice.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi. Riscossione Sicilia spa si ècostituita depositando controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, dell’art. 145 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b bis, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in quanto risulta errato l’indirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e non era stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.
1.1. Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non essersi i giudici di secondo grado pronunciati sugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle controdeduzioni dell’appello aventi ad oggetto l’omessa motivazione e la mancata sottoscrizione dell’atto di intimazione la decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste con la cartella di pagamento e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
2. Il primo e secondo motivo sono inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
2.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che: “In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica Indicazione del luogo in cui n’ è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399/2017; Cass. n. 12288/2016; Cass. n. 23575/2015).
2.2 Con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185/2017).
2.3 Nella fattispecie la ricorrente pur contestando la validità del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o prodotto la relata di notifica nè ha specificato la sede dove reperirla.
3. Il terzo motivo è fondato nei termini appresso indicati.
3.1 Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che “la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame dei giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione” (cfr. Cass. n. 25714/2014).
3.2 Orbene è evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifici motivi che riguardano il merito della pretesa fiscale e vizi di forma di cui sarebbe affetto l’atto di intimazione sicchè il motivo erroneamente rubricato come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, va più correttamente qualificato come omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..
3.3 Ciò premesso il ricorrente con specifici motivi contenuti nell’atto difensivo del giudizio di appello e riprodotti in ossequio al principio di autosufficienza a pagina nove e segg del ricorso per Cassazione, aveva sottoposto alla cognizione della CTR le questioni relative all’omessa motivazione, alla mancata sottoscrizione dell’atto di intimazione, alla decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste con la cartella di pagamento e alla mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
3.4 I giudici di ” seconde cure”, pur avendo riportato nello svolgimento del processo le argomentazioni spese dall’Agenzia a confutazione delle doglianze del contribuente, hanno completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, su tali punti.
4. In accoglimento del terzo motivo di ricorso va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo, cassa l’impugnata sentenza in ordine al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021