Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9293 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26609/2004 proposto da:

IMMOBILIARE EXCELSIOR S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 18, presso l’avvocato SALDUTTI Nicola Alessandro,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BACHINI

ALESSANDRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO;

– intimato –

sul ricorso 666/2005 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO (c.f. (OMISSIS)),

in persona del Presidente e del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 9, presso

l’avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTINO CLAUDIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE EXCELSIOR S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1084/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ARCANGELO GUZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rinvio degli atti alle SS.UU.

oppure rigetto dei ricorso principale ed assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Immobiliare Excelsior s.r.l. con atto 24.11.99 convenne innanzi al Tribunale di Pistoia il Consorzio di Bonifica di Padule del Fucecchio e ne chiese la condanna al rimborso dei contributi annuali, pagati fin dal 1987 per il complessivo importo di L. 9.448.488, sostenendo d’avere assolto indebitamente all’obbligo contributivo, cui non era tenuta poichè il fabbricato di sua proprietà, adibito a cinena-teatro nel Comune di (OMISSIS), non aveva tratto alcun beneficio dall’attività svolta dal Consorzio.

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza 23.4.2002, accolse la domanda.

Avverso tale decisione il Consorzio propose appello innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza n. 1084 depositata il 18 maggio 2004 e notificata il 6 ottobre 2004, in riforma della precedente statuizione ha respinto la domanda.

Quest’ultima statuizione è stata infine impugnata dalla società Immobiliare Excelsior s.r.l. col presente ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Consorzio di bonifica del Fucecchio ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale ed illustrato anche con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare si dispone la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto hanno ad oggetto la medesima decisione.

La società Excelsior, ricorrente principale, denuncia col primo motivo violazione del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, e col secondo motivo violazione dei principi di diritto enunciati dalle SS.UU. di questa Corte nn. 8957 e 8960 entrambe del 1996, applicabili al caso di specie dal momento che l’espletata c.t.u. ha accertato che l’immobile non ha tratto beneficio specifico e diretto dagli interventi eseguiti dal Consorzio, nè tanto meno ne è aumentato per loro effetto il valore. Sostiene che la Corte territoriale, ritenendo la sufficienza del beneficio generale, ha disatteso gli enunciati citati che hanno ammesso che il beneficio può essere generale, nel senso che può riguardare una serie di immobili, ma non può mai essere generico ed in ogni caso deve determinare un incremento di valore del cespite soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica.

Il Consorzio resistente replica alla censura deducendone l’inammissibilità, in quanto tesa a riesame del merito, e comunque l’infondatezza atteso che la Corte territoriale ha accertato che il beneficio, che può essere generale se riguarda una pluralità di immobili facenti parte di un dato territorio, nella specie s’identifica con la salvaguardia idraulica del territorio assolta grazie all’attività preventiva svolta dal Consorzio.

I due motivi, data la loro intima connessione logica, meritano trattazione congiunta.

La Corte territoriale ha ravvisato il presupposto dell’obbligo di contribuzione gravante sulla società odierna ricorrente non già nell’individuazione di uno specifico vantaggio riconducibile all’opera di bonifica bensì nel beneficio di carattere generale, accertato dal primo giudice, discendente dall’azione consortile sulla sicurezza idraulica del territorio per la difesa del suolo ed il miglioramento della salubrità ambientale eseguita in favore della collettività, da cui ha tratto giovamento anche l’immobile di sua proprietà. Il Consorzio ha posto in essere intervento preventivo rispetto a fattori ambientali di deterioramento territoriale incidente su assetto naturalistico, igienico, estetico, paesaggistico, da cui sono derivati benefici diffusi che chiamano alla contribuzione la collettività che se ne giova. L’espletata c.t.u. ha escluso l’influenza dell’opera consortile sul valore economico del bene ma il dato è insignificante perchè non si vede una ragione per distinguere l’immobile dall’intero tessuto urbano di (OMISSIS). L’utilità per quanto remota c’è ed il ritorno in termini economici è in re ipsa.

Tale approdo si discosta, e senza enunciare argomenti critici di smentita, dall’esegesi consolidatasi sul solco degli enunciati delle Sezioni Unite nn. 897 e 8960 del 1996 che, apportando ordine nella lettura della legge speciale contenuta nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, richiamato nell’art. 858 c.c., di cui forniscono armonica interpretazione, ha ritenuto indeclinabile il rapporto di proporzionalità fra il beneficio ottenuto dal bene sito nel comprensorio e l’intervento sostenuto dal Consorzio, chiarendo che l’obbligo contributivo presuppone la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile, accertabile in termini di concretezza ed effettività, non desumibile dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio, che si giova delle opere consortili, perchè non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Se dunque il vantaggio può essere generale, laddove riguardi un ampio complesso di immobili che tutti ricavano il beneficio, non può però essere generico “in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare, anche se ripetuto per una pluralità di fondi, del vantaggio stesso”. Laddove sia provato che l’opera di bonifica abbia apportato un beneficio complessivo, in quanto destinato a fini di interesse generale, consistente, come accertato nel caso di specie dalla Corte territoriale, nel miglioramento dell’igiene e della salubrità del territorio nondimeno occorre accertare anche se via stato un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, e che esso, ove sussista, sia in rapporto causale con le opere di bonifica (cfr. Cass. nn. 19509/2004, 8700/2009).

La lettura degli atti di questo giudizio rende palese che di questo principio non ha avuto contezza la Corte di merito che lo ha disapplicato laddove ha sostenuto che non era necessaria l’esistenza di concreto beneficio derivante dalle opere eseguite, che avevano portato un deciso miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali di tutta la zona del (OMISSIS), siccome era desumibile dalla semplice inclusione dell’immobile nel comprensorio, valorizzando un criterio irrilevante e perciò non corretto, basato in sostanza sulla sufficienza di un vantaggio indiretto o generico.

Al di là del termini usati, la decisione impugnata legittima in conclusione la pretesa impositiva del Consorzio sulla base di un generico e non generale miglioramento complessivo dell’igiene o della salubrità dell’ambiente, determinato dalla rimozione di fattori ambientali negativi di ordine idraulico, che ha apportato il beneficio all’intero territorio ma non direttamente e concretamente al fondo controverso. Relaziona infatti espressamente il presupposto del contributo al vantaggio che la collettività ha tratto dall’opera di bonifica ed in questa errata chiave di lettura svaluta il risultato dell’indagine del c.t.u., che aveva di contro accertato l’ininfluenza dell’opera anzidetta sul valore economico del cespite in discussione, criterio, come rilevato, avente preminente funzione di discrimine nello scrutinio sul requisito della specificità del beneficio legittimante l’obbligo della contribuzione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Resta assorbito il ricorso incidentale con cui il Consorzio lamenta violazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10 e dell’art. 860 c.c., alla luce degli arresti delle S.U. nn. 8957 e 8960 del 1996, e vizio di motivazione, e censura la decisione impugnata laddove asserisce che l’utilità, anche remota e teorica, legittima il potere impositivo, osservando che, di contro, il beneficio accertato dal c.t.u. non è indifferente, ma consiste in un incremento di valore del bene, e comunque è rappresentato dal danno evitato o ridotto dalle opere di bonifica.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Firenze che accerterà se ed in quale misura l’immobile di proprietà della società Excelsior abbia tratto miglioria dall’utilità generale apportata dalle opere eseguite dal Consorzio all’intero comprensorio, e se tale miglioria si sia tradotto in una “qualità del fondo”, e, in caso affermativo stabilirà la corrispettiva misura dell’obbligo contributivo gravante sulla società consorziata. Sarà compito del giudice di rinvio liquidare altresì le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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