Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9293 del 17/04/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9293 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 28491-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
2013
ope legis;
– ricorrenti –
974
contro
ALLIANZ SPA;
– intimato –
sul ricorso 327-2008 proposto da:
Data pubblicazione: 17/04/2013
ALLIANZ SPA (già LAVORO e SICURTA’ SPA poi RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTA! SPA) in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO, che lo rappresenta e
TRIFIRO’ SALVATORE giusta delega a margine;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
–
controricorrenti a ricorso incidentale
–
avverso la sentenza n. 929/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 25/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che
si riporta al ricorso e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZUCCHINALI
che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
difende unitamente agli avvocati PROVERA VITTORIO,
. Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale, inammissibile il ricorso
incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
La società BECA spa effettuava negli anni 1992 e
godendo della procedura dell’anticipazione delle
restituzioni all’esportazione, in base alla quale
la ditta che esporta prodotti comunitari per i
quali vi è una differenza di prezzo tra il mercato
intracomunitario (maggiore) e quello estero
(minore) può godere di un intervento effettuato con
fondi comunitari, pari alla differenza di prezzo di
cui sopra. Tale beneficio richiede la stipula da
parte della ditta esportatrice di una garanzia a
prima richiesta rilasciata da istituto bancario o
creditizio in relazione all’importo anticipato coi
fondi comunitari.
Nella fattispecie a seguito di processo penale
1993 esportazioni di carne verso paesi esteri
concluso con la condanna di dipendenti ed
amministratori del gruppo BECA e richiesta di
escussione della polizza fideiussoria a prima
richiesta avanzata dall’Agenzia delle Dogane nei
confronti dei soggetti garanti, la Allianz spa
(successore dei diritti facenti capo a RAS spa)
adiva con ricorso ex art.700 cpc il Tribunale
1
n
civile
di
Bologna
chiedendo
di
inibire l’escussione della polizza fideiussoria a
prima richiesta in virtù dell’exceptio doli.
A seguito di provvedimento ex art. 700 cpc in data
10/7/1996 con il quale il giudice adito inibiva
a prima richiesta iniziava il giudizio di merito
tra RAS spa ed Agenzia delle Dogane che si
concludeva con sentenza del Tribunale di Bologna
nr. 3331 in data 13/6/2003 con la quale veniva
riconosciuto il diritto del Fallimento Beca di
trattenere in via definitiva le anticipazioni CEE
all’esportazione e veniva condannata
l’Amministrazione alla restituzione della
fideiussione di cui alla polizza di garanzia a
prima richiesta, in quanto escussa in violazione
del canone di buona fede e del provvedimento di cui
all’art. 700 cpc emesso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Dogane, la Corte di Appello di Bologna, con
sentenza nr.929 in data 25/7/2007 confermava la
sentenza di primo grado, ritenendo il carattere
abusivo dell’escussione della garanzia e
l’oggettiva inesigibilità dell’integrazione
documentale pretesa dalla Agenzia delle Dogane nei
confronti della società.
2
all’Agenzia delle Dogane l’escussione della polizza
• Avverso
la
sentenza
della
Corte
di
Appello di Bologna ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Dogane con cinque motivi
ed ha resistito l’Allianz spa con controricorso e
ricorso incidentale con un motivo e ricorso
delle Dogane ha depositato controricorso a ricorso
incidentale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art 16 Reg.CE nr. 2220 del
12/7/1985 ed artt. 1936 ed 1945 cc in
riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc in
quanto, in base alle norme sopra indicate,
sebbene in considerazione delle espressioni
usate emergesse che le parti avevano stipulato
un contratto autonomo di garanzia o fideiussione
cauzionale con clausola a prima richiesta in
virtù della quale, stante la deroga al principio
dell’accessorietà tipica della fideiussione
tradizionale, non era consentito paralizzare la
richiesta di pagamento immediato tranne che per
exceptio doli del garante conseguente a frode o
malafede dell’Amministrazione doganale, il
giudice d’Appello ha ritenuto proponibili le
3
incidentale condizionato più memoria. L’Agenzia
eccezioni
avanzate
garante
e
dall’istituto
confermato
la
condanna
dell’Amministrazione alla restituzione della
fideiussione.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
relazione all’art. 360 n.3 cpc degli artt. 18 e
25 Reg. CEE nr.3665/87 e Reg. CEE 729/70,
565/80, nonché dell’art.220 Reg. CEE 2913/92,
dell’art. 84 comma l DPR nr.43/73, art. 221
Reg.CEE nr. 2913/1992, art.220 in quanto la
Corte di Appello aveva ritenuto a carico
dell’Amministrazione l’onere della prova in
ordine alla spettanza delle somme richieste in
adempimento della garanzia prestata, mentre era
la ditta a dover provare l’immissione in consumo
nei paesi esteri della merce per la cui
esportazione erano state concesse le
agevolazioni. A tal riguardo doveva considerarsi
del tutto legittima la richiesta di integrazione
della documentazione originariamente presentata
dalla Beca spa avanzata dall’Amministrazione in
ordine alle esportazioni effettuate verso
l’Egitto ed il Libano dalla società, alla quale
quest’ultima non aveva risposto.
3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati
4
lamenta violazione e falsa applicazione in
congiuntamente
e
devono
essere
accolti.
4. Deve anzitutto essere premesso che la polizza
per cui è causa deve intendersi come contratto
autonomo di garanzia secondo quanto accertato
di questa Corte per il quale (Sez. 5, Sentenza
n. 7320 del 11/05/2012) “In tema di restituzioni
alle importazioni, ove la disciplina comunitaria
(art. 8 reg. CEE 2220/1985) prevede l’obbligo di
anticipare, al momento della dichiarazione
doganale
di
extracomunitari,
esportazione
verso
Paesi
il versamento della somma
corrispondente al diritto alla restituzione e
pretende
che,
in
caso
di
inadempimento
dell’esportatore, la restituzione della somma
anticipata
sia
prontamente
recuperata,
contratti di cauzione che siano stipulati in
funzione di assicurare la garanzia prevista
dalle norme comunitarie non possono che avere la
natura di contratto di garanzia autonomo, poiché
solo questo, e non anche il contratto di
garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha
anticipato la somma. (Nella specie, a garanzia
del
beneficio
dell’anticipazione
5
delle
dal giudice di merito e secondo l’orientamento
era
restituzioni,
stata rilasciata,
da società poi dichiarata fallita, fideiussione
a prima richiesta in favore dell’Autorità
doganale, che l’aveva escussa emettendo
ingiunzione doganale, verso la quale era quindi
qualificare la fidejussione come contratto
autonomo di garanzia, ha affermato il principio
su esteso).
5. Ciò
premesso,
risulta
pacifico
secondo
l’orientamento di questa Corte che “Il beneficio
delle
restituzioni
all’importazione,
riconosciuto dalla Comunità europea, agli
esportatori (nella specie di carne bovina) verso
Paesi extracomunitari, è condizionato al
versamento di un deposito cauzionale o al
rilascio di una fideiussione bancaria od
assicurativa che l’Autorità nazionale doganale
può escutere nel caso in cui l’impresa
finanziata non esegua l’esportazione nel termine
stabilito o non dia prova dell’effettiva
immissione al libero consumo nel Paese di
destinazione. Tale prova, che costituisce
condizione
essenziale
per
l’attribuzione
definitiva del beneficio, non si esaurisce nella
6
stata proposta opposizione; la S.C., nel
verifica
della
formale
corrispondenza della documentazione fornita alle
tipologie alternativamente indicate dall’art. 18
del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre
d’idoneità e sufficienza del contenuto dei
documenti prodotti in funzione dell’accertamento
dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione. A
tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre
abilitata a richiedere, ove non siano maturate
preclusioni temporali a suo carico, supplementi
documentali, che non costituiscono nuovi
adempimenti, ma solo specificazioni di quelli
previsti dalla legge in virtù del generale
obbligo previsto dall’art. 8 n. l del
Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970,
norma che costituisce espressione degli obblighi
imposti agli Stati membri dall’art. 5 del
Trattato, di prendere tutte le misure necessarie
per assicurarsi l’effettività e regolarità delle
operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto
il profilo della violazione dei principi di
buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a
prassi
amministrative
precedenti,
dell’intensificazione dei controlli da parte
7
1987, ma richiede una valutazione concreta
dell’Autorità
nazionale.
(Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata
che aveva accolto l'”exceptio doli” della banca
emittente la fideiussione escussa, sul
dall’operazione ed essendo fallito
l’esportatore,
la
richiesta
dell’Amministrazione, di produzione della
documentazione integrativa a titolo di prova cd.
secondaria dell’avvenuta esportazione era da
considerarsi in contrasto con i principi di
buona fede ed affidamento, anche perché in
contrasto con una precedente prassi di
tolleranza rispetto alla documentazione prodotta
a titolo di prova cd. Primaria)”(Cass.sez.V
Sentenza n. 30744 del 30/12/2011).
6. In particolare in ordine all’exceptio doli è
stato affermato in altra sentenza di questa
presupposto che, essendo trascorso molto tempo
sezione che “Nel contratto autonomo di garanzia
– in virtù del quale al garante non è consentito
opporre al creditore eccezioni fondate sul
rapporto principale, salvo l'”exceptio doli”,
formulabile nel caso in cui la richiesta di
pagamento sia “prima facie” abusiva o
fraudolenta – il garante non può limitarsi a
8
[91,
prospettare
l’esistenza
di
difficoltà, spaziali o temporali, nel
reperimento di documenti richiesti al fine della
verifica dell’adempimento dell’obbligazione
principale, ma deve comprovare rigorosamente le
la specifica situazione esistente al momento
della richiesta siano idonei a rendere
assolutamente impossibile l’acquisizione dei
detti documenti. (Nella specie, ove a garanzia
del beneficio dell’anticipazione delle
restituzioni, era stata rilasciata, da società
poi dichiarata fallita, fideiussione a prima
richiesta in favore dell’Autorità doganale,
questa aveva chiesto integrazioni documentali al
garante, al fine di verificare la ricorrenza dei
presupposti del beneficio, ed il garante aveva
opposto la difficoltà – per il tempo trascorso e
ragioni per le quali il trascorrere del tempo e
per la situazione internazionale – di produrre i
documenti richiesti; la S.C., nel cassare la
decisione impugnata, ha affermato il principio
su esteso).(Cass. Sez.V nr. 7320
dell’11/5/2012).
7. Il terzo e quarto motivo (riportati nel ricorso
9
9A-
come 4 e 5)
di
ricorso
principale, con i quali la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
cc e dei principi generali in materia di onere
della prova in relazione all’art. 360 n.3 cpc,
un fatto controverso e decisivo per il giudizio
in relazione all’art. 360 n.5 cpc. sono
assorbiti dall’accoglimento del primo e secondo
motivo del ricorso principale mentre, per le
medesime ragioni sopra esposte, deve essere
rigettato il ricorso incidentale condizionato,
palesemente infondato, relativo
1936,
agli artt.
1945,1322 ed 1362 cc in riferimento
all’art. 360 comma l n.3,4 e 5 cpc per erronea
qualificazione da parte del giudice di primo e
secondo grado della polizza stipulata come
contratto autonomo di garanzia invece che
nonchè omessa o insufficiente motivazione circa
fideiussione tradizionale.
8. Deve infine essere rigettato, conseguentemente a
quanto deciso, l’unico motivo di ricorso
incidentale, relativo a violazione e falsa
applicazione dell’art.1i2 cpc nonchè omessa o
insufficiente motivazione circa un fatto
10
91
controverso
giudizio
in
e
decisivo
relazione
all’art.
360
per
n.3,4
il
e
5
cpc in quanto sia il Tribunale che la Corte di
Appello
hanno
ritenuto
nuova
la
domanda
di
condanna formulata da RAS nei confronti del
dell’importo corrisposto dalla stessa in virtù
della polizza fideiussoria, sebbene la domanda
di ripetizione delle somme doveva ritenersi
implicitamente contenuta nell’istanza di
modifica della decisione impugnata e nonostante
che la Ras avesse formulato la domanda di
restituzione degli importi versati all’udienza
del 30/1/1997 e quindi nella prima sede
possibile (il pagamento era avvenuto
successivamente alla notifica dell’atto di
citazione).
9. Per quanto sopra l’Allianz spa deve essere
condannata alle spese in quanto soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso
incidentale e quello incidentale condizionato e
decidendo nel merito rigetta la domanda, condanna
Allianz spa al pagamento delle spese di giudizio a
favore dell’Agenzia delle Dogane che si liquidano
in E 7.200,00 oltre spese prenotate a debito.
11
Ministero di restituzione in favore di RAS
C-SENTE DA
Al SENSI DEL Tg.T-„….
N. 13I TA113.
Così deciso in Roma
MATERIA TRLLVj
nella camera di
consiglio della V sezione civile il 19/3/2013
Il Presidente
Il consigliere estensore