Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9291 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 9291 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 2972-2011 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
2013
3710

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 24/04/2014

- ricorrente contro

MEMMI ANTONIO, EQUITALIA LECCE S.P.A. (già SOBARIT
S.P.A.);
– intimati –

di LECCE, depositata il 27/07/2010 R.G.N. 1663/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 2088/2010 della CORTE D’APPELLO

Udienza del 17 dicembre 2013 — Aula A
n. 8 del ruolo — RG n. 2972/11
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.—La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto dall’INPS e dalla SCCI
s.p.a. nei confronti di Antonio Memmi e della SO.BA .RIT s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale
di Lecce in data 4 dicembre 2008, di accoglimento dell’opposizione del Memmi alla cartella di
pagamento notificatagli dalla società SO.BA .RIT per contributi previdenziali e somme aggiuntive
con riferimento al periodo gennaio 2000-aprile 2002.
La Corte d’appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che:
a) analoga fattispecie è stata decisa da questa Corte con una precedente sentenza nella quale è
stato affermato che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 510 del 1996, come modificato dall’art. 23 della
legge n. 196 del 1997, stabilisce che agli accordi di riallineamento è riconosciuta validità pari a
quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, ai fini dell’applicazione in
favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie;
c) pertanto, la sentenza impugnata è immune da censure, tanto più che non è configurabile una
doppia fruizione di sgravi, nel senso indicato nelle circolari richiamate dall’INPS, perché il
riallineamento non comporta uno sgravio in senso tecnico, ma una determinazione del calcolo della
contribuzione sulla base di quella prevista negli accordi stessi.
2.—Il ricorso proposto dall’INPS — in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a. — domanda
la cassazione della sentenza per un unico motivo; Antonio Memmi ed EQUITALIA Lecce s.p.a.
(già SOBAR1T s.p.a.) non svolgono attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi delle censure
1.— Con l’unico articolato motivo l’Istituto ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: 1) combinato disposto
dell’art. 3, commi 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive
modificazioni e dell’alt 75, comma 4, della predetta legge n. 448 del 1998; 2) artt. 87 e 88 (ex artt.
92 e 93) del Trattato istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957, in riferimento sia alla
decisione della Commissione europea sull’aiuto di Stato n. 701/98 adottata in data 8 luglio 1999
(con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale CE dell’ 11 dicembre 1999 C-359/5), comunicata
all’Italia con lettera SG(99) D/6511 del 10 agosto 1999 sia alla decisione della Commissione
europea sull’aiuto di Stato n. 545/98 adottata in data 3 marzo 1999 ùg(con avviso pubblicato sulla
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gazzetta ufficiale CE del 24 aprile 1999 C-113/12), comunicata all’Italia con lettera SG(99) D/2482
dell’8 aprile 1999.

Il ricorrente rileva, poi, che l’iter argomentativo in base al quale la Corte d’appello di Lecce
ha ritenuto legittimo il cumulo dei due benefici è fondato su una “errata applicazione dei principi
vigenti in materia”, quali si desumono sia dalle disposizioni normative richiamate nella rubrica del
motivo di ricorso sia dalle decisioni della Commissione europea, del pari ivi menzionate.
Dall’insieme di tali atti si desume che gli sgravi incentivanti in oggetto non possono essere
applicati a quelle imprese che — come quella di cui si tratta — abbiano seguito il percorso del
riallineamento per favorire l’emersione dei dipendenti che erano già in forza presso lo stesso datore
di lavoro “in nero” ovvero con retribuzioni di importo inferiore a quello previsto dalla
contrattazione collettiva.
Infatti, la logica del sistema è quella secondo cui gli sgravi incentivanti possono essere
concessi solo per i nuovi assunti negli anni dal 1999 al 2001 che abbiano determinato un incremento
delle unità occupate al 31 dicembre 1998 ovvero per i nuovi dipendenti già iscritti nelle liste di
collocamento o di mobilità oppure che fruiscano della CIG nei territori indicati dal comma 5
dell’art. 3 della legge n. 448 del 1998.
In questa situazione la Corte leccese si è limitata a ritenere possibile il cumulo dei benefici in
argomento facendo esclusivo riferimento alla normativa nazionale — peraltro letta in modo distorto
— e senza neppure considerare che — per l’espresso rinvio contenuto nel comma 7 dell’art. 3 della
legge n. 448 del 1998 e nel comma 4 dell’art. 75 della stessa legge — l’attribuzione di entrambi i
benefici era subordinata all’autorizzazione e ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di
Stato.
Né va omesso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la vincolatività
delle decisioni della Commissione europea, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di
Stato, sottolineandone l’operatività “non solo quando la Commissione abbia ravvisato la denunciata
violazione, ma anche nel caso in cui la Commissione medesima abbia escluso il contrasto della
normativa nazionale con le prescrizioni del Trattato” (Cass. 17 novembre 2005, n. 23269).
Pertanto è del tutto inconferente l’equiparazione — affermata dalla Corte territoriale — tra
accordi di riallineamento e contrattazione collettiva agli effetti dell’applicazione di tutte le
normative nazionali e comunitarie sulle quali è basata la sentenza impugnata.

2

L’Istituto sottolinea che la presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento in favore
della impresa Memmi Antonio degli sgravi incentivanti per la creazione di nuova occupazione — di
cui all’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 — riferiti al periodo contributivo gennaio
2000-aprile 2002, in relazione al quale la medesima impresa, per gli stessi lavoratori, ha beneficiato
anche delle agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti di riallineamento
(art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.
608 e successive modificazioni).

Infatti tale equiparazione non solo non prova l’effettività dell’incremento occupazionale ma
anzi si pone in contraddizione rispetto a tale requisito visto che il riallineamento ha la funzione di
“mantenere” l’occupazione e non di incrementarla.
Il — Esame delle censure

2.1.- A proposito degli accordi di riallineamento questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 13 agosto
2012, n. 14450) ha già avuto modo di sottolineare che con l’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996,
convertito dalla legge n. 608 del 1996, si istituirono i contratti o accordi di riallineamento “al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per
le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera a) , del
Trattato istitutivo della Comunità europea” (art. 5, comma 1, cit., come modificato dall’art. 75 della
legge n. 448 del 1998), cioè nelle “regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si
abbia una grave forma di sottoccupazione” (come si legge nell’art. 87 TUE, in cui è confluito l’art.
92 TCE), originariamente individuati nei territori meridionali di cui all’art. 1 legge n. 64 del 1986
Tale art. 1 è stato abrogato, con decorrenza 1 maggio 1993, dall’art. 4 della legge 19 dicembre
1992, n. 488, mentre tutta la legge n. 64 del 1986 è stata abrogata, con decorrenza 20 ottobre 2012,
dall’art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Si è altresì precisato che il d.l. n. 510 del 1996 è stato successivamente più volte modificato
dall’art. 23 della legge n. 196 del 1997, dall’art. 75 della legge n. 448 del 1998 e dall’art. 45,
comma 20. della legge n. 144 del 1999.

La principale caratteristica degli accordi di riallineamento è rappresentata dalla possibilità
offerta ai datori di lavoro che intendessero regolarizzare i propri dipendenti e quindi farli emergere
dal “sommerso” di derogare a due norme fondamentali poste a carico dei datori di lavoro stessi in
materia di trattamento dei lavoratori: 1) quella in base alla quale la retribuzione su cui commisurare
la contribuzione è quella rapportata al “minimale” di cui all’art. 1 della citata legge 389 del 1989,
nel senso che la contribuzione deve essere necessariamente commisurata alla retribuzione
determinata dai contratti collettivi stipulati dalle 00.SS. comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, qualunque sia la retribuzione dovuta o corrisposta al lavoratore in forza del
rapporto di lavoro; 2) quella di cui all’art. 6, comma 9, lettera c), della stessa legge n. 389 del 1989,
in base alla quale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, ivi previsto, e, in particolare,
le riduzioni contributive non potevano spettare per i lavoratori retribuiti con retribuzioni inferiori a
quelle previste dal precedente art. 1, comma 1.
Infatti, il comma 4 del suddetto articolo 5 del d.l. n. 510 del 1996 consentiva — in deroga alla
prima delle suddette norme — di prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali
non la retribuzione sopra indicata — cioè il compenso non inferiore a quello previsto dai CCNL
stipulati dalle 00.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale — ma quella, inferiore,
fissata dai contratti di riallineamento retributivo.
3

2.- Il ricorso è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte, di recente già espresse nella
sentenza 5 settembre 2013, n. 20413 con riferimento ad un’analoga controversia.

Quanto alla seconda regola, il comma 1 dell’art. 5 consentiva di fruire della fiscalizzazione
degli oneri sociali anche in caso di contribuzione inferiore al minimale, purché parametrata alla
retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento.

2.2.- Ai fini del presente giudizio — in cui non si controverte dell’attribuibilità alla
dei benefici connessi con l’applicazione della normativa sugli accordi di riallineamento, ma della
cumulabilità di tali benefici con quelli previsti dall’art. 3 della legge n. 448 del 1998 — è bene
sottolineare che, come si è detto sopra, la normativa sui contratti di riallineamento già dal suo
incipil — come modificato dall’art. 75 della legge n. 448 del 1998 — dimostra di essere nata come
derogatoria rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, come è facile desumere
dalla definizione del relativo ambito territoriale di applicazione attraverso il richiamo dell’art. 92
del Trattato CEE (corrispondente oggi all’art. 87 del TUE), che disciplina, appunto, gli aiuti di
Stato.
Solo questa osservazione potrebbe essere sufficiente a dimostrare come una normativa che ha
caratteristiche del tutto peculiari e che è destinata ad operare in certe aree considerate depresse al
fine di favorire la regolarizzazione della manodopera esistente non sia compatibile — diversamente
da quanto ritenuto dalla Corte leccese — con la contemporanea fruizione da parte dello stesso datore
di lavoro e per i medesimi lavoratori di altri benefici aventi la diversa finalità di incrementare
l’occupazione, come emerge da un piana lettura dell’art. 3 della legge n. 448 del 1998, nel quale più
volte si fa riferimento a nuove assunzioni avvenute negli anni dal 1999 al 2001, cioè ad una
situazione di incremento occupazionale.
D’altra parte — come rileva anche l’Istituto ricorrente — la Corte d’appello non avrebbe potuto
non considerare sia le norme del Trattato UE, sia le molteplici decisioni della Commissione europea
in materia.
Del resto, il comma 7 dell’art. 3 della legge n. 448 del 1998 espressamente stabilisce che
“l’efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunità europea”.
A sua volta, il successivo art. 75 della stessa legge n. 448, nel prevedere “modifiche alle
disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo”, ha stabilito espressamente di
modificare il primo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 sostituendo alle
parole: “per le imprese operanti nei territori individuati dall’articolo I della legge 1° marzo 1986, n.
64” le seguenti: “per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all’articolo 92, paragrafo
3, lettera a). del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai
settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell’edilizia”.
4

Entrambe le deroghe sono state concepite come condizionate al fatto che le imprese
recepissero gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con specifici accordi aziendali, da
applicare nelle singole imprese (vedi, per tutte: Cass. 18 agosto 2004, n. 16155; Cass. 10 marzo
2011, n. 5719).

È noto che le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell’ambito delle funzioni ad essa
conferite dal Trattato VE, ai sensi dell’art. 211 (ex art. 155), sull’attuazione e lo sviluppo della
politica della concorrenza nell’interesse comunitario, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92)
dello stesso Trattato, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono
fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di
Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione.
(Cass. 17 novembre 2005, n. 23269) . Si tratta di un vincolo che, avendo come destinatario non solo
lo Stato membro, ma anche i soggetti dell’ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali,
amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell’obbligo di dare attuazione al diritto
comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto
con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto
irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto
fino all’esito della procedura di verifica (Cass. 10 novembre 2006, n. 24065).
Ne consegue che, anche da questo punto di vista, la Corte leccese non avrebbe mai potuto
basare la propria decisione su una interpretazione dell’art. 3 della legge n. 448 del 1998 nel suo
rapporto con l’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 che non corrisponde alla lettera delle norme, alla loro
ratio e non tiene minimamente conto del diritto comunitario, cui entrambe le disposizioni fanno
riferimento, essendo l’attribuzione di entrambi i benefici subordinata all’autorizzazione e ai vincoli
posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, le cui decisioni in materia hanno carattere
vincolante.

I I I — Conclusioni
3.- in sintesi, il ricorso deve essere accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va
cassata e. non accorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, ai sensi
dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione alla
cartella di pagamento proposta da Antonio Memmi.
4.- La natura e la sostanziale novità delle questioni trattate giustificano la compensazione, fra
le parti costituite, delle spese, riguardo ai due gradi di merito del giudizio. Invece, le spese del
presente giudizio di cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la
soccombenza. Nulla va disposto per le spese in favore delle parti non costituite in questa sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’opposizione alla cartella di pagamento proposta da Antonio Memmi. Compensa, tra le parti
5

Ciò ha determinato un rafforzamento esplicito della subordinazione della disciplina degli
accordi di riallineamento al diritto comunitario, cui si è pervenuti anche perché la Commissione
europea con la decisione CEE/88/318/ del 2 marzo 1988, aveva già cominciato a manifestare il
proprio indirizzo di rigore — consolidatosi nel corso degli anni — in merito alla normativa nazionale
prevedente sgravi contributivi. proprio perché considerata in contrasto con il divieto di aiuti di Stato
(in materia, vedi, per tutte: Cass. 4 maggio 2012, n. 6756).

costituite, le spese giudiziali dei due gradi di merito. Condanna Antonio Memmi al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione — in favore dell’INPS — liquidate in euro 100,00 (cento/00)
per esborsi, curo 2000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Nulla spese in favore delle parti non costituite in questa sede.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il giorno 17 dicembre

2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA