Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9291 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8555-2011 proposto da:

G.L. & GI.MI. S.N.C. P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALARINDO

CESAREO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,

LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1399/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/12/2010 R.G.N. 1339/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega Avvocato ALARINDO

CESAREO;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega Avvocato LORELLA

FRASCONA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 30.12.2010, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla s.n.c. G.L. e Gi.Mi. avverso il verbale ispettivo redatto a seguito di accertamento compiuto dall’INAIL il 15.6.2005, con cui si erano contestati all’azienda vari inadempimenti connessi al pagamento dei premi assicurativi.

Contro questa pronuncia,ricorre la s.n.c. G.L. e Gi.Mi., deducendo tre motivi di censura. Resiste l’INAIL con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione concernente l’omessa indicazione, tanto nel verbale di accertamento quanto nel certificato di variazione e della successiva contestazione della violazione ex L. n. 689 del 1981, dei termini per proporre il ricorso e dell’autorità cui indirizzarlo.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., nonchè omessa pronuncia e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto prive di specificità le censure svolte in appello circa il mancato riconoscimento della natura artigiana della propria attività e l’avvenuto pagamento dei premi dovuti in relazione alle giornate lavorative per le quali i dipendenti erano stati effettivamente impiegati.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di falsa applicazione della L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, per non avere il giudice di appello riesaminato l’intera vicenda già affrontata in prime cure, nonostante in tal senso vi fosse esplicita richiesta da parte sua.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della modalità della loro prospettazione, e sono inammissibili: è sufficiente al riguardo rilevare che parte ricorrente, in tutti e tre i motivi di doglianza, formula censure con riferimento a documenti e ad atti processuali che non risultano trascritti in ricorso, nemmeno per le parti rilevanti ai fini per cui è causa, e di cui non si indica in quale luogo del fascicolo processuale o di parte sarebbero reperibili. E poichè il ricorrente, che in sede di legittimità si dolga della valutazione di un documento o di risultanze probatorie o di atti processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento o dell’atto trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla trascrizione delle sue parti rilevanti, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (così, fra le tante, Cass. n. 17915 del 2010), il ricorso va ritenuto inammissibile per difetto del requisito della specificità, per come prescritto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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