Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9291 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35064-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA

in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING BANCA PER I SERVIZI

FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA

VULCANO, CHIARA SOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/04/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 845/04/2019, depositata il 15 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello del Monte dei paschi di Siena leasing e factoring per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’atto con il quale l’Ufficio aveva rettificato la denuncia DOCFA presentata ai fini dell’accatastamento di un impianto biogas, attribuendo all’immobile la categoria D/I (quale impianto destinazione speciale) piuttosto che quella, proposta, E/3 (quale impianto a destinazione particolare di pubblica utilità), e di conseguenza riducendo la relativa catastale.

La CTP aveva infatti ritenuto che, avendo l’Amministrazione ridotto la rendita catastale rispetto a quella proposta dalla contribuente, non sussistesse l’interesse di quest’ultima ad impugnare l’atto.

La CTR ha accolto l’appello della contribuente ritenendo, a monte, nullo l’accertamento del classamento, non essendo stato effettuato dall’Amministrazione il sopralluogo, obbligatorio per le procedure accertative relative ai beni immobili a destinazione speciale, sottoposti al procedimento di stima diretta, come quello sub iudice, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8 e 30.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione “del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8-30, e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10″.

Assume infatti l’Amministrazione ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere il sopralluogo obbligatorio per le procedure accertative relative ai beni immobili a destinazione speciale, quale quello oggetto della lite.

Il motivo è fondato.

Infatti, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, ” Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo. Questo, infatti, a mente del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, può essere effettuato “salvo successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi medesime caratteristiche”, sicchè in tale chiave il riferimento alle strutture analoghe ha solo valore rafforzativo e integrativo del metodo legale utilizzato, essendo idoneo a confermare l’adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima diretta.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7410 dell’11/04/2005).

Nello stesso senso, è stato ribadito che “Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D/1 deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e del D.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo allo scopo essere desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio, senza necessità di sopralluogo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3103 del 16/02/2015).

Ancor più puntualmente, in ordine alla non obbligatorietà del sopralluogo, è stato aggiunto che: “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui alla L. n. 1231 del 1936, art. 28, deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 12743 del 23/05/2018).

Pertanto, è stato chiarito che “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019).

Ed è stato ribadito quindi che “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8529 del 27/03/2019; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 5362 del 27/02/2020).

A fronte di tale consolidato orientamento, in tema di non obbligatorietà del sopralluogo nel caso di specie, al quale si intende qui dare ulteriore continuità, non appare pertinente il richiamo della sentenza impugnata al precedente costituito da Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5600 del 06/03/2017, secondo cui “In tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo.”. Invero, la lettura della motivazione di tale pronuncia evidenzia come fosse in quel caso sub iudice il classamento di alcune unità abitative, che il giudice di merito aveva ritenuto viziato (anche) per mancanza di una stima diretta, fatta con sopralluogo. Pertanto, il riferimento alla “stima diretta con sopralluogo” era finalizzato solo ad escludere che il metodo della stima diretta dovesse applicarsi al classamento di immobili appartenenti alla categoria ordinaria, come quelli oggetto di quella controversia; ma non anche ad affermare che il procedimento di classamento con stima diretta, applicabile agli immobili a destinazione speciale, imponesse necessariamente anche il sopralluogo.

Ha dunque errato la CTR nel ritenere che il mancato esperimento del sopralluogo abbia determinato, per ciò solo, la nullità dell’atto di classamento controverso. Nè, peraltro, il giudice d’appello, come sostenuto dalla controricorrente, ha affermato l’obbligatorietà del sopralluogo quale strumento di attuazione del contraddittorio necessario con il contribuente. Infatti tale ratio decidendi, che la controricorrente lamenta non oggetto di critica nel ricorso erariale, non è esposta nella sentenza della CTR qui impugnata, per cui non può imputarsi all’Amministrazione ricorrente l’onere di censurarla specificamente ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Tanto premesso, è opportuno comunque ricordare che non si verte in materia di tributi armonizzati, per cui non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, e che in ogni caso, come questa Corte ha già precisato, “In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017, ed ulteriori precedenti ivi citati; nello stesso senso cfr. la giurisprudenza ante richiamata, secondo cui il sopralluogo non costituisce nè un diritto del contribuente, nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita).

Il motivo va quindi accolto, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto e per ogni ulteriore questione rimasta assorbita dal rilievo dell’invalidità dell’atto impositivo per la mancata esecuzione del previo sopralluogo.

2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e la falsa applicazione “dell’art. 112 c.p.c.”, assumendo che la CTR, investita dalla contribuente dalla domanda di annullamento dell’atto di classamento per mancanza del sopralluogo unicamente in funzione della quantificazione della rendita, avrebbe esteso d’ufficio, ultra petita, l’invalidità alla variazione catastale da E/3 a D/1, che non sarebbe stata contestata.

Il motivo è inammissibile, per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, cumulati nella rubrica del motivo, risultano, nel contenuto di quest’ultimo, censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza la possibilità di un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Tanto premesso, il motivo è pure infondato, poichè la dichiarazione dell’invalidità dell’atto impositivo incide a monte sull’intero contenuto di quest’ultimo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA