Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9289 del 17/04/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9289 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Teodori Romolo e Valli Carla,
elettivamente
domiciliati in Roma Via Val Brembana 13, presso lo
studio dell’Avvocato Massimiliano Casadei, e
rappresentati e difesi dall’Avv.to Sergio Marini
in forza di procura speciale a margine del ricorso
_ ricorrenti
contro
Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– controricorrente —
avverso la sentenza n. 1661/2007 della Commissione
Tributaria Centrale di Roma, depositata il
27/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
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Data pubblicazione: 17/04/2013
Svolgimento del processo
Con sentenza n.1661 del 12/02/2007, depositata in
data 27/02/2007, la Commissione Tributaria Centrale
di Roma, Sez. 25, accoglieva il ricorso proposto
dall’Ufficio delle II.D.D. di Tolentino avverso la
decisione n. 1749/03/1991 della Commissione
Tributaria di II ° grado di Macerata, che aveva
confermato la decisione della Commissione
proposto da Teodori Romolo e Valli Carla contro il
silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio in ordine
all’istanza di rimborso presentata dai predetti.
La Linea Grafica srl, società di cui il Teodori e
la Valli erano soci, in data 16/12/1983, aveva
deliberato la distribuzione ai soci degli utili
conseguiti in precedenti esercizi sociali ed
accantonati al Fondo Riserva straordinario previo
versamento a conguaglio forfetario del 15%, ai
sensi dell’art.2, comma 4, legge 649/1983, ma
l’Ufficio delle II.D.D. di Tolentino rettificava,
ex art.36 bis DPR 600/1973, il credito di imposta,
esposto dai soci, dalla misura, fissata dalla Legge
del 1983, dei 9/16 dei dividendi a quella,
inferiore, di 1/3, ritenendo che la norma suddetta
trovasse applicazione solo dal periodo di imposta
1984. I soci contribuenti avevano quindi presentato
le istanze di rimborso del maggior credito di
imposta, sulle quali l’Ufficio aveva opposto il
silenzio-rifiuto.
La Commissione di I ° grado, la cui decisione veniva
confermata da quella di II ° grado, accoglieva il
ricorso dei contribuenti, ritenendo che la
L.
649/1983 non contemplasse alcuna condizione
temporale relativa alla delibera di distribuzione
degli utili.
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Tributaria di I ° grado di accoglimento del ricorso
La Commissione Tributaria Centrale accoglieva
invece il ricorso dell’Ufficio erariale, in quanto
riteneva che il credito di imposta, a favore dei
soci delle società indicate nell’art.2 lett.a) DPR
597 del 1973, per gli utili da queste distribuiti
in qualunque forma e sotto qualsiasi denominazione,
introdotto nell’ordinamento tributario con la
1.16/12/1977 n. 904
(“in aderenza al principio che
anche nel confronti di soggetti diversi”,
essendo
“attribuito al soggetto percettore degli utili
imponibili un credito rapportato all’imposta già
scontata dai medesimi”),
nella nuova più elevata
misura, dettata dalla 1. 649/1983
(“per effetto
dell’aumento, a decorrere dal 1983, dell’aliquota
dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche”),
competeva solo con riguardo agli
utili la cui distribuzione fosse stata deliberata
dopo la chiusura dell’esercizio in corso alla data
di entrata in vigore della legge, stante la
separazione temporale del momento della tassazione
originaria degli utili di gestione, connessa alla
posizione dell’ente erogante, e di quello del
trasferimento degli stessi utili ai soggetti
percettori. I giudici della C.T.C. rilevavano che
“insorgendo il diritto al credito di imposta solo
nel periodo di tempo nel quale gli utili risultano
riscossi – periodo comunque successivo a quello
della tassazione originaria -, ne consegue che un
qualsiasi mutamento nell’ambito del prelievo
tributario sui medesimi non può comportare un
corrispondente cambiamento nel credito di imposta
se non nell’esercizio nel quale detti utili
risultano acquisiti dal soggetto percettore”
e
precisavano che la variazione in aumento
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vieta la doppia imposizione di un medesimo reddito
dell’aliquota IRPEG, con decorrenza 1983,
“operando
sugli utili di detto periodo di gestione pervenuti
al percettore dei medesimi nel corso del 1984”
determinava
“solo da quest’ultimo periodo di
imposta l’insorgenza del diritto al credito
tributario nella misura stabilita dalla 1.649 del
1983”,
con conseguente non spettanza ai
contribuenti, per l’anno 1983, del diritto al
sedicesimi.
Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per
cassazione i contribuenti Teodori e Valli,
deducendo, sotto unica rubrica, due motivi di
ricorso per cassazione, per violazione e/o falsa
applicazione dell’art.2 comma l e 4 della
L.649/1983, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., e
per omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi
dell’art.360 n. 5 c.p.c., non avendo giudici
tributari considerato che la società erogante aveva
provveduto ad effettuare, in conformità del comma 4
della L.649/1983, la maggiorazione di conguaglio
dell’importo pari al 15% dell’imposta sui redditi
conseguiti dalla società fino al 1982, cosicché era
legittima l’attribuzione ai soci del maggior
credito di imposta conseguente all’innalzamento
dell’aliquota IRPEG per la società, che aveva
interessato anche gli utili la cui distribuzione
era stata deliberata in data 16/12/1983 e che erano
maturati almeno nel 1982.
L’Agenzia
delle
Entrate
ha
resistito
con
controricorso ed ha depositato memoria, ai sensi
dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
Nel merito si osserva quanto segue.
Recita l’art.2 L.649/1983, commi l e 4:
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“1. Con
credito di imposta nella misura del nove
decorrenza dal
periodo d’imposta
in corso
all’entrata in vigore della presente legge,
l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche e’ elevata al 36 per cento e 11 credito
d’imposta di cui all’articolo 1 della legge 16
dicembre 1977, n.904, e’ stabilito nella misura
uniforme di nove sedicesimi degli utili che
concorrono a formare il reddito imponibile dei
da riserve o altri fondi, diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b) del comma
precedente, gia’ esistenti alla
esercizio chiuso
della presente
fine dell’ultimo
prima dell’entrata
in vigore
legge o formati con utili o
proventi dell’esercizio stesso, l’imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dalla
societa’ per l’esercizio nel quale ne e’ stata
deliberata la distribuzione e’ aumentata, a titolo
di conguaglio, di un importo pari al 15 per
cento del relativo ammontare, diminuito della
parte assegnata alle azioni di risparmio al
portatore.”.
Secondo la Circolare ministeriale n.
16/3/1984
“In
ordine all’efficacia
della nuova misura del
8 del
temporale
credito d’imposta,
al
sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed
in conformita’
alle istruzioni
ministeriali
impartite con circolare n. 122 del 16
1978,
che
qui
si
maggio
intendono confermate
compatibilmente con la disciplina
recata dalla
legge in esame, il dividendo ed 11 relativo
credito d’imposta
del reddito
anche in
concorrono
imponibile dei
alla
formazione
soci per “cassa”,
deroga al principio di “competenza”
stabilito nell’art. 74 del
5
D.P.R. 29
settembre
soci…. 4. Se vengono distribuite somme prelevate
1973,
n. 597 e quindi indipendentemente
dalla
data cui risale la delibera di distribuzione. Il
credito d’imposta
compete pero’ nella nuova
piu’ elevata misura relativamente agli utili
la cui distribuzione e’ deliberata dopo la chiusura
dell’esercizio in corso alla data di
entrata in vigore della legge (l dicembre 1983)
e cio’ anche per quelli tratti da riserve o
La decorrenza dell’aumento del credito d’imposta
e’ coerente con la decorrenza dell’applicazione
della maggiore aliquota (36 per cento)
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
di cui si e’ detto sopra e con la decorrenza
della maggiorazione di conguaglio di cui si dirai
piu’ avanti. Pertanto il credito d’imposta
continua a spettare nella misura di un terzo del
dividendo (elevata al 42,85 per cento per le
societa’ di capitali e
quando
gli enti
finanziari)
la delibera di distribuzione degli utili,
delle riserve o altri fondi risulti adottata
prima della chiusura dell’esercizio in corso al
1 dicembre 1983, anche se posteriormente
all’entrata in vigore della legge.”.
Ora, poiché la legge è entrata in vigore il l
dicembre 1983, i dividendi percepiti durante il
periodo d’imposta 1983 avrebbero attribuito,
secondo la tesi dei ricorrenti, il credito di
imposta pari ai 9/16 del loro ammontare.
La tesi è infondata.
Come
già
affermato
da
questa
Corte
(Cass.1210/2011), con pronuncia cui si intende dare
continuità,
“essa trascura la essenziale rilevanza
del collegamento, risultante dalla formula della
disposizione e corrispondente alla logica
6
altri fondi formati anteriormente a tale data.
dell’istituto, fra l’aliquota pagata dalla società
per azioni sugli utili distribuiti ed il beneficio
attribuito al percettore di essi, inteso ad evitare
la doppia imposizione sul medesimo reddito. Poiché,
scontando l’aliquota irpeg del 36%, la società paga
36 punti di imposta per ogni 64 punti di reddito
distribuito, al percettore degli utili azionari
spetta un credito di 36 punti per ogni 64 punti di
36). La formula: “il credito di imposta di cui alla
L.
16 dicembre 1977, n. 904, art. 1 è stabilito
nella misura uniforme di 9/16 degli utili che
concorrono a formare il reddito imponibile dei
soci” va dunque letta in stretta connessione con la
frase cui fa seguito: “l’aliquota dell’IRPEG è
elevata al 36%”. Sicché, se quest’ultima aliquota è
applicabile agli utili societari realizzati “con
decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge”, e cioè
nell’esercizio sociale ordinariamente chiuso il 31
dicembre 1983 (in ogni caso non prima del 1
dicembre 1983), il corrispondente credito di
imposta del 56,25% spetta al percettori di quei
redditi, realizzati nel 1983 ma risultanti dai
bilanci 1983 approvati nel 1984 e distribuiti non
prima del 1984. Gli utili percepiti nel 1983, cui
si riferisce la pretesa di rimborso azionata in
giudizio, non rientrano nel regime della normativa
invocata”.
La Corte respinge il ricorso.
Le spese processuali, considerata la relativa
novità delle questioni trattate, vanno
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La
Corte
rigetta
il
7
ricorso
e
dichiara
reddito incassato (nove sedicesimi di 64 uguale a
TeSENTF
Al SENSI
N. 131
„
=•••5
,ALL.
MAURIA TRtirrAMA
integralmente compensate tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 14/03/2013.
Il Presi ente
Il Consig iere est.