Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9289 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/04/2017),  n. 9289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20412-2013 proposto da:

G.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 380, presso lo studio dell’avvocato CIRO SINDONA,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA ORFEI DI NARDO,

ROMANO GAMBERINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MANFREDINI & SCHIANCHI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

LUCATTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER ALESSANDRO

MURATORI CASALI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/11/2012 r.g.n. 948/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato PIERLUIGI MILEO per delega verbale ROMANO GAMBERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 novembre 2012, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna, nel resto confermata. riduceva nell’importo il credito recato dal decreto ingiuntivo opposto e revocato, accogliendo in questi termini la domanda proposta da G.F. nei confronti della Manfredini & Schianchi S.r.l. avente ad oggetto la corresponsione di compensi derivanti dal rapporto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa svolta dal G., dapprima in nome proprio e poi in forma societaria, per l’esecuzione di indagini di mercato all’estero per la promozione della vendita di macchine per l’industria ceramica curata dalla predetta Società.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata le eccezioni di difetto di competenza del giudice de lavoro, di operatività della concordata clausola arbitrale, di difetto di legittimazione passiva del G. quale persona fisica, illegittima la condanna al pagamento della fattura n. (OMISSIS) recante un credito non azionato in sede monitoria e della fattura n. (OMISSIS) recante un credito estinto per avvenuto pagamento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso per una somma eccedente l’effettivo credito e rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto dal G., non potendo questi agire per una somma ulteriore rispetto a quella azionata, non provata la domanda svolta in via riconvenzionale dalla Società.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1967 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deduce a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’imputazione del pagamento opposto dalla Società alla fattura n. (OMISSIS), anzichè alla fattura (OMISSIS), non inclusa dal ricorrente nell’azione monitoria appunto perchè ritenuta pagata.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c. e dell’art. 645 e ss. c.p.c. nonchè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censura la statuizione della Corte territoriale di inammissibilità dell’appello incidentale condizionato, che, al contrario, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto ritenere ammissibile se avesse tenuto in debito conto la proposizione da parte della Società allora opponente di una domanda riconvenzionale.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dei D.M. n. 585 del 1994 e n. 127 del 2004 di approvazione delle tariffe forensi nonchè del D.M. n. 140 del 2012 recante i parametri di liquidazione delle spese legali ed al vizio di omessa pronunzia, è volto a censurare il mancato pronunciamento della Corte territoriale in ordine all’appello incidentale proposto dal ricorrente in punto spese di lite e, comunque. la statuizione con cui la Corte territoriale in via autonoma regolava le spese anche del precedente grado di giudizio, per essere la disposta liquidazione inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo deve ritenersi infondato atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale per il quale l’imputazione delle somme al credito più recente, del resto risultante in modo univoco in relazione al tempo di eseguito pagamento ed agli importi versati, fosse stata in qualche modo preventivamente esplicitata dalla Società debitrice non trova nei rilievi svolti in questa sede adeguata confutazione, non riflettendo, l’accordo tra le parti cui fa riferimento il teste S., avente ad oggetto la mera sospensione del pagamento (circostanza qui non contestata), la conclusione tra le medesime di alcuna intesa transattiva insuscettibile di essere provata per testi.

Parimenti infondato, al di là dei profili di inammissibilità che si ravvisano in relazione alla mancata specificazione della causa pelendi della proposta domanda riconvenzionale poi ribadita in sede di gravame in forma di appello incidentale condizionato, si rivela il secondo motivo. dovendosi condividere l’argomentazione posta dalla Corte territoriale a base della propria decisione di inammissibilità della domanda. per la quale al creditore procedente in via monitoria in sede di giudizio di opposizione al conseguito decreto ingiuntivo, stante la sua posizione di attore sostanziale. è preclusa la proposizione di domande ulteriori rispetto a quelle fatte valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo è invece da considerarsi inammissibile, essendo stato qui dedotto quale vizio di violazione di legge quello che semmai si configurerebbe come un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA