Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9289 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29934-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3441/04/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso a sentenza n. 3441/04/19, depositata il 10 giugno 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dello stesso Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.L. contro l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale, modificando la classe da terza a quarta e la categoria da A/4 ad A/2, di un immobile, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non sufficientemente motivato in ordine alle caratteristiche specifiche dell’immobile oggetto di riclassamento.

2.Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c.”.

Assume infatti l’Agenzia ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere l’atto impositivo non sufficientemente motivato. Il motivo è infondato.

Infatti, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dell’atto di riclassamento deve essere rigorosamente completa, specifica e razionale sia riguardo alla microzona ove insiste l’immobile, sia con specifico riferimento al singolo immobile che viene riclassato.

Pertanto, quando il mutamento della rendita consegue alla revisione L. 30 dicembre 2004, ex art. 1, comma 335, del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere motivata dall’accertamento della variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 11/09/2019, n. 22671).

E’ dunque necessario che l’avviso di accertamento illustri le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento ed essendo invece indispensabile che l’Amministrazione indichi, in modo dettagliato, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno interessato l’area riqualificata, non essendo sufficienti meri richiami ad espressioni di stile avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. 09/03/2015, n. 4712; Cass. 17/02/2015, n. 3156; Cass. 21/06/2018, n. 16378; Cass. 26/09/2018, n. 23129; Cass. 02/11/2018, n. 28035), in difetto di riscontri estimativi individualizzanti (Cass. 08/04/2019, n. 9770; Cass. 23/07/2019, n. 19810; Cass. 19/11/2019, n. 29988; Cass. 28/11/2019, n. 31112; Cass. 11/03/2020, n. 6801).

Infatti, nella procedura di revisione del classamento, e quindi nella motivazione del relativo atto nel quale essa si conclude, si devono considerare, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici ed individualizzanti di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. 12/04/2019, n. 10403).

Pertanto, proprio riguardo alla necessità di motivare l’atto con specifico riferimento alle ricadute dei mutamenti di valore della microzona di competenza sulla singola unità immobiliare riclassata, è stato puntualizzato che “La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell’attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 7, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell’atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell’intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento” (Cass. 28/11/2019, n. 31112).

Nello stesso senso, si è quindi detto che “L’avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Cass. 23/01/2020, n. 1543; conforme, ex plurimis, Cass. 14/07/2020, n. 14932).

Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, perciò generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Piuttosto, l’atto deve specificamente indicare sia gli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; sia come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 11/09/2019, n. 22671; Cass. 17/09/2019, n. 23051).

In materia, questa Corte ha invero più volte ribadito che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le conseguenti i difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. 17/10/2018, n. 25960; Cass. 01/10/2018, n. 23792; Cass. 23/01/2020, n. 1560, ex plurimis).

Ed è stato altresì chiarito che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera); sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità è situata; sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. 17/10/2018, n. 25960; Cass. 01/10/2018, n. 23792; Cass. 29/09/2017, n. 22900; Cass. 17/02/2015, n. 3156).

Inoltre, è stato precisato che quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665).

Infine, va sottolineato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, se ha ritenuto che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, ha tuttavia contemporaneamente evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Pertanto, anche il giudice delle leggi ha richiamato l’attenzione sulla funzione essenziale della motivazione dell’atto di riclassamento e sulla necessità di una rigorosa verifica della sua completezza.

Così riassunto il consolidato orientamento di questa Corte nella materia sub iudice, al quale si intende qui dare ulteriore continuità, deve rilevarsi che è rimasto isolato il diverso pronunciamento di questa Corte (Cass. 19/01/2016, n. 21176), citato nel ricorso, favorevole ad un’interpretazione meno rigorosa dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di riclassamento, per la quale non sarebbe necessario indicare le specifiche carrieristiche dell’immobile interessato.

Tutto ciò premesso, la CTR, nella sentenza impugnata, si è adeguata ai predetti criteri normativi ed alla loro interpretazione giurisprudenziale, in particolare laddove ha evidenziato la necessità di una specifica motivazione dell’atto controverso.

Resta poi escluso che, in questa sede di legittimità, una volta individuati i corretti parametri normativi che devono presiedere alla verifica della validità della motivazione dell’atto in questione, possa attingersi altrimenti il merito della valutazione effettuata dal giudice a quo in ordine alla sufficienza o meno della parte motiva dell’accertamento, trattandosi di valutazioni che non possono essere oggetto del ricorso per cassazione, se non eventualmente nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso di specie non denunciato.

Tanto meno, poi, il merito della causa può essere attinto per effetto della pretesa violazione dell’art. 2697 c.c..

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 23/10/2018, n. 26769), ipotesi che nel caso di specie non è stata denunciata in questi termini. E, comunque, l’affermazione della CTR che l’Amministrazione è tenuta a fornire la prova delle caratteristiche concrete dello specifico immobile che giustifichino il riclassamento è contestuale alla valutazione che il contribuente ha prodotto una perizia asseverata “dalla quale risulta l’incongruità dell’accertamento”, quindi al giudizio di merito positivo in ordine alla prova offerta dallo stesso contribuente.

Dunque la CTR ha espresso sul punto un giudizio di fatto non censurabile in questa sede di legittimità, se non eventualmente nei limiti di all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e comunque non puntualmente censurato dalla ricorrente Amministrazione.

Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge.

Il ricorso va quindi rigettato.

3.Nulla sulle spese, essendo rimasto intimato il contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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