Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9288 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. I, 19/04/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 19/04/2010), n.9288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3984/2005 proposto da:

V.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso

l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAZZAGLIA Maria Luisa, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA;

– intimato –

sul ricorso 6424/2005 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DURANTI DANTE, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 300/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/10/2004;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti

avverso la stessa sentenza;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti, la sentenza denunziata n. 300/2004 della Corte d’appello di Perugia ed i ricorsi, riuniti, proposti da V. P. e dal Consorzio Agrario Provinciale di Perugia in l.c.a in persona del commissario liquidatore.

Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere rel. Dott. M.R. Cultrera.

Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Rilevato che le parti hanno depositato memoria con cui hanno congiuntamente dichiarato la cessazione della materia del contendere e che pertanto non hanno più interesse alla decisione.

Che per l’effetto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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