Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9288 del 11/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.11/04/2017),  n. 9288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30185-2010 proposto da:

D.G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CARUSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SIRACUSA,

PASQUALE TAMMARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’ avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 457/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2010 r.g.n. 49/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato

SALVATORE TRIFIRO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 457/2010, depositata l’11 giugno 2010, la Corte di appello di Milano rigettava il gravame di D.G.M. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva respinto la domanda volta alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato con la S.p.A. Poste Italiane “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso il Polo Corrispondenza Lombardia, assente nel periodo dall’1/10/2004 al 15/1/2005”.

La Corte di appello rilevava a sostegno della propria decisione che la clausola appositiva del termine era da ritenersi sufficientemente specifica, posto che conteneva l’indicazione della zona geografica e delle mansioni e che, inoltre, risultava che entrambe le parti avessero interpretato l’ambito territoriale facendo riferimento all’ufficio cui il lavoratore era stato concretamente addetto; erano poi da ritenersi effettive le esigenze fatte valere alla stregua della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali rese dal responsabile dell’ufficio.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D.G. con sei motivi; la società ha resistito con controricorso.

Sono in atti le memorie di entrambe le parti depositate avanti la Sesta Sezione, da cui il ricorso proviene a seguito di ordinanza emessa all’udienza del 3/2/2012.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con i primi quattro motivi proposti (lett. A, B, C e D) il ricorrente censura la sentenza impugnata: 1) per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, avendo la Corte di appello ritenuto sufficientemente specifica la causale indicata nel contratto, nonostante che la stessa non contenesse una specifica indicazione della persona (o delle persone) da sostituire nè della ragione della loro assenza; 2) per vizio di motivazione, avendo la Corte motivato in modo contraddittorio e comunque inadeguato sul requisito in concreto di specificità della clausola, prima valutandola come molto ampia e ai limiti dell’inammissibilità e, poi, ritenendola sufficientemente dettagliata, ed inoltre, in esito a motivazione anch’essa carente, valutato come raggiunta la prova sull’effettività della sostituzione, nonostante che la datrice di lavoro non fosse stata in grado di dimostrare neppure ex post chi fosse la persona quotidianamente sostituita dal D.G.; 3) per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo il giudice di merito incorso in “malgoverno” del materiale di prova, con riguardo alla ritenuta dimostrazione della effettività delle esigenze sostitutive; 4) per violazione e falsa applicazione di norme del CCNL 11/7/2003 (artt. 22 e 25) e vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello minimamente tenuto in considerazione, e nulla avendo motivato, in ordine a quanto già dedotto dal ricorrente nel primo grado di giudizio, e ancora riproposto con il ricorso ex art. 433 c.p.c., e cioè che la datrice di lavoro, pur a ciò tenuta, non aveva fornito la prova di non avere superato i limiti quantitativi di utilizzo di lavoratori precari fissati dalla contrattazione collettiva (c.d. clausole di contingentamento).

Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi. Gli stessi risultano infondati.

La Corte si è, infatti, attenuta all’orientamento di legittimità, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”: Cass. n. 1576/2010; conf.: Cass. n. 1577/2010; Cass. n. 23119/2010 (ord.).

Ai fini della ricerca di tali elementi integrativi e ulteriori deve aversi riguardo al contenuto dell’intero documento contrattuale e non già soltanto a quella parte di esso in cui trova formale enunciazione la natura della causale, concorrendo l’atto scritto, nel suo insieme e nel complesso delle previsioni e pattuizioni in cui si articola, ad assolvere l’onere di specificazione delle richiamate ragioni sostitutive.

Anche a tale principio risulta essersi conformato il giudice di merito laddove – a fronte di un contratto recante, oltre alla causale sostitutiva, l’indicazione del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione, dell’inquadramento e delle mansioni da espletare – ha sottolineato il rispetto, in concreto, del requisito della specificità e, di conseguenza, accertato l’idoneità della causale in esame a consentire (sia al lavoratore che nella sede giudiziale) la verifica della sussistenza del presupposto legittimante l’assunzione a termine, in particolare mediante il confronto tra i dati delle assenze e dei contratti a tempo determinato riferiti all’ufficio di assegnazione.

Peraltro, il secondo motivo, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere considerato raggiunta – con motivazione lacunosa e contraddittoria e sulla scorta di inidonea documentazione prodotta da Poste Italiane S.p.A. – la prova della effettività delle ragioni sostitutive, risulta inammissibile, al pari del terzo motivo, il quale sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., svolge nella sostanza una critica di ordine motivazionale alla decisione di secondo grado fondata su carenze nell’esame e nella valutazione delle risultanze istruttorie.

Al riguardo, è da ribadire l’orientamento di legittimità consolidatosi nel vigore dell’art. 360 n. 5, nella formulazione della norma anteriore alla novella del 2012, orientamento che, nel definire i limiti del controllo sulla motivazione, ha costantemente sottolineato l’attribuzione, in via esclusiva, al giudice del merito del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., fra le molte, Cass. n. 6288/2011).

Il quarto motivo risulta anch’esso inammissibile, alla stregua del principio di diritto, per il quale “l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o dei vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolto in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”: Cass. n. 329/2016 (ord.).

Con riferimento infine ai paragrafi E) ed F) del ricorso (pp. 40-48), si rileva che con essi non vengono svolti motivi di censuro alla sentenza impugnata, la quale, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto delle domande proposte dal lavoratore, nulla ha, di conseguenza, statuito in ordine, rispettivamente, alla questione, delle nullità totale o parziale del contatto e alla prova dell’aliunde perceptum.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA