Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9288 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29908-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SAS DR ELETRONIC DI M.R. E D.F.D. E C. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1902/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1902/15/2019, depositata il 4 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il suo appello principale (oltre che l’appello incidentale della contribuente) contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva parzialmente accolto il ricorso della D.R. Electronic di M.R. e D.F.D. s.a.s. in liquidazione contro l’avviso di liquidazione d’ufficio dell’imposta di registro relativa alla cessione dell’azienda effettuata a favore della Dierre s.r.l., ravvisata dall’Ufficio nella cessione frammentata di singoli beni articolata dalle parti.

2. La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Preliminarmente, deve darsi atto che in ordine all’an debeatur dell’imposizione si è formato il giudicato, permanendo in questa sede controverso, per effetto del ricorso dell’Ufficio, esclusivamente il quantum, limitatamente alla questione delle merci che sarebbero state oggetto di una duplice valutazione ai fini della determinazione dell’imponibile.

2.Con il primo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4″, assumendo che sarebbe meramente apparente la motivazione rassegnata dalla CTR relativamente al rigetto dell’appello erariale ed alla conferma della sentenza di primo grado in ordine allo scorporo, dalla base imponibile dell’imposta di registro, del valore delle merci cedute, che l’avviso di liquidazione avrebbe calcolato due volte, essendo gli stessi beni già oggetto del contratto estimatorio concluso tra cedente e cessionaria e già valutato ai fini dell’imposizione.

Il motivo è infondato e va respinto.

Infatti, ” La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente, ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6″ (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha invece argomentato, in ordine al punto di fatto controverso, esponendo una serie di considerazioni riferite espressamente anche a specifici punti della “documentazione in atti” ed esprimendo valutazioni in ordine ai dati istruttori apprezzati, per cui non può ritenersi che la motivazione del provvedimento si riduca ad una mera espressione grafica di una parte formalmente necessaria della sentenza.

Piuttosto, laddove la ricorrente Agenzia censura le considerazioni della CTR in ordine all’inverosimiglianza ed all’antieconomicità dell’ipotetico acquisto di ulteriori merce da parte della cedente in liquidazione, per poi rivenderle alla cessionaria, il motivo appare finalizzato, sotto la denuncia della pretesa apparenza della motivazione, ad attingere accertamenti in fatto del giudice di merito, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito, se non nei limiti di cui alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso di specie non proposto (e neppure proponibile, non trattandosi dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso).

Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la censura relativa al giudizio conclusivo sulla coincidenza degli importi in questione, esposto nel penultimo periodo della motivazione ed avente univoco contenuto valutativo in fatto.

Altrettanto, infine, deve dirsi per le valutazioni, esposte dalla CTR e censurate dall’Agenzia ricorrente, in ordine alla documentazione in atti.

Fermo quanto sinora premesso, deve rilevarsi che integra una censura ulteriormente inammissibile quella secondo cui la motivazione menziona un documento (il “processo verbale giornaliero del 4.12.2012”), a sua volta richiamato nel processo verbale del 21.12.2012 prodotto in giudizio, che tuttavia non sarebbe stato versato negli atti del procedimento di merito.

Infatti, ove si intenda sostenere che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), deve proporsi ricorso per cassazione per violazione dell’art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, ex plurimis), ciò che non è accaduto nel caso di specie.

Inoltre, la lettura del relativo passo motivazionale evidenzia che comunque la CTR ha preso in considerazione il “processo verbale giornaliero del 4.12.2012” solo in quanto (e nei limiti in cui) menzionato dal “PVC del 21.12.2012”, ed ha comunque espresso il giudizio di coincidenza, rispetto alle merci, sulla base proprio del “PVC” e dell’importo portato da quest’ultimo e dal contratto estimatorio (“Orbene l’importo indicato nel PVC coincide con quello indicato nel contratto estimatorio (…)”).

Pertanto, il riferimento al richiamato “processo verbale giornaliero del 4.12.2012” non appare, nel predetto contesto argomentativo, essenziale e decisivo, per cui la censura neppure attinge compiutamente la ratio decidendi.

3.Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., che la CTR avrebbe compiuto laddove ha argomentato che “oltretutto l’Agenzia, con gli incisivi strumenti di indagine a sua disposizione, avrebbe potuto documentare eventuali ulteriori acquisti di merci da parte della cedente”.

Il motivo è infondato.

Invero, con il predetto argomento il giudice a quo non ha attribuito all’Amministrazione l’onere probatorio, ma ha esposto una considerazione, incidentale, che segue solo ad abundantiam (“oltretutto”) quelle precedenti derivanti dalla valutazione della documentazione in atti, oltre che dall’apprezzamento della condizione economica e della convenienza della contribuente, sulle quali si fonda il libero convincimento del giudicante.

Nella sostanza, quindi, il complesso della motivazione sostiene la coincidenza tra le merci in forza della valutazione di riscontri istruttori, e non sulla base del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio.

E comunque, le ulteriori valutazioni positive, in ordine alla coincidenza delle merci, costituiscono, nell’economia della motivazione, autonome rationes idonee a sostenere la decisione, a prescindere dalla considerazione finale sui poteri dell’Ufficio.

4. Nulla sulle spese, essendo intimata la contribuente.

5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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