Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9287 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29651-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOS ADVERTISING DI P.A. E R.R. SNC,

P.A., R.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 845/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso l’ordinanza n. 845/23/2019, depositata il 15 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto dallo stesso Ufficio avverso il decreto con il quale il Presidente della medesima CTR aveva dichiarato estinto per cessata materia del contendere, a seguito della definizione della lite pendente D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il giudizio d’appello proposto dalla SOS Advertising di P.A. e R.R. s.n.c., da P.A. e da R.R., contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, che aveva respinto i ricorsi degli stessi contribuenti contro gli avvisi di accertamento, in materia di imposte dirette, Iva ed Irap, relative all’anno d’imposta 2008, loro notificati.

I contribuenti sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 28 nonchè dell’art. 155 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c.”.

Assume infatti l’Amministrazione ricorrente che il decreto presidenziale di estinzione le è stato comunicato dalla CTR a mezzo p.e.c. il 20 dicembre 2018 e che il 21 gennaio 2019 – entro il conseguente termine perentorio di 30 giorni, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28, comma 1, scadente sabato 19 gennaio 2019 e prorogato automaticamente ex art. 155 c.p.c., applicabile ratione temporis, a lunedi 21 gennaio 2019 – sono state spedite le notifiche, a mezzo posta, del reclamo ai contribuenti. Successivamente, aggiunge la ricorrente Amministrazione, il reclamo è stato depositato presso la CTR il 4 febbraio 2019, ovvero entro il termine di quindici giorni dall’ultima notificazione dettato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 2, e scadente il 5 febbraio 2019.

L’errore della CTR, secondo l’Ufficio ricorrente, consisterebbe nell’aver ritenuto il ricorso introduttivo del reclamo tardivo, rispetto al termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 1, prendendo in considerazione l’adempimento del deposito del ricorso (il 4 febbraio 2019) piuttosto che quello, antecedente e tempestivo, della spedizione della sua notifica alle controparti (il 21 gennaio 2019).

1.1. Il motivo è fondato.

Preliminarmente, va dato atto che l’ordinanza impugnata, emessa in nome del popolo italiano e sottoscritta dal Presidente-relatore, a prescindere dalla qualifica formale che le ha attribuito la CTR, ha la natura sostanziale della sentenza, forma che infatti le attribuisce il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 3, per il quale “La commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo”; (sulla prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 25837 del 11/12/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018).

E’ quindi ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento qui impugnato.

Tanto premesso, la CTR ha così argomentato: “(…) il ricorso di reclamo è stato presentato in data 4/2/2019, oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 1 che pertanto è inammissibile per tardività”.

L’Ufficio ricorrente ha riprodotto nel ricorso la comunicazione del dispositivo del decreto di estinzione datata 20 dicembre 2018 e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stato notificato ai contribuenti il reclamo, sui quali è stampata la data di spedizione del 21 gennaio 2019.

Pertanto, per quanto riguarda l’Ufficio reclamante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, prorogato ex art. 155 c.p.c. a lunedì 21 gennaio 2019, l’adempimento della notifica (nel caso di specie direttamente a mezzo posta), alle controparti, quanto meno al fine di evitare la decadenza dichiarata dal giudice a quo, è stato effettuato tempestivamente con la spedizione delle predette raccomandate, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, (“Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”) ed al consolidato principio secondo cui con la stessa spedizione, per quanto attiene al notificante, e quindi per quanto interessa ai fini di questa decisione, si hanno per verificati gli effetti interruttivi del termine (ferma restando la necessità che, prima di accedere alla decisione del merito, sia valutata l’integrità del contraddittorio verificando se la notifica si sia ritualmente perfezionata anche nei confronti del destinatario).

Ha quindi errato la CTR nel dichiarare la tardività del reclamo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 1, che prevede il termine decadenziale di trenta giorni, dalla comunicazione del decreto reclamato, per notificare il ricorso alle controparti. Tale errore è quindi di per sè sufficiente a cassare la sentenza impugnata.

Giova peraltro aggiungere che, spedito per la notifica il reclamo il 21 gennaio 2019, la diversa e successiva data del 4 febbraio 2019, presa espressamente in considerazione dalla CTR come quella nella quale “il ricorso di reclamo è stato presentato”, non può che essere quella del deposito dello stesso atto presso il giudice adito, prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, comma 1, entro quindici giorni dall’ultima notifica, e quindi tempestiva, già assumendo come dies a quo il 21 gennaio 2019, data di perfezionamento delle notifiche per il reclamante. E tanto più tempestiva considerando dies a quo la data del 24 gennaio 2019, nella quale, dagli avvisi di ricevimento riprodotti, risultano ricevute le raccomandate, atteso che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017). La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per la trattazione del reclamo, preclusa dall’inammissibilità rilevata in limine sul mero presupposto della ritenuta tardività della proposizione del relativo ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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