Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9286 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2017, (ud. 07/12/2016, dep.11/04/2017),  n. 9286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17615-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4105/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/200 r.g.n. 2011/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato LUIGI

FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4105/2008, depositata il 25 giugno 2009, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di Poste Italiane S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma, che, accogliendo la domanda di T.L., aveva ritenuto la nullità del termine

apposto al contratto a tempo determinato stipulato, per il periodo dal 2 luglio al 30 settembre 2000, CCNL 26 novembre 1994, ex art. 8, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”.

La Corte osservava a sostegno della propria decisione che l’appellante, pur onerata della dimostrazione delle ragioni specifiche e oggettive che l’avevano determinata ad apporre il termine (e ciò in forza della ritenuta applicabilità della disciplina generale, di cui alla L. n. 230 del 1962, alle ipotesi individuate dall’autonomia collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23), non aveva, tuttavia, fornito alcuna prova idonea delle specifiche esigenze eccezionali derivanti dal periodo di ferie nell’ufficio, presso il quale la lavoratrice era stata assunta, nè poteva considerarsi sufficiente a tal fine il rilievo che, in linea generale, il periodo di ferie comporta di per sè un maggiore carico di lavoro.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società Poste Italiane S.p.A. con due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata pur a seguito di rinotifica dell’atto come da ordinanza del 12 novembre 2015.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2, nonchè della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto soggetto a limitazioni il potere, riconosciuto ai contraenti collettivi da tale ultima disposizione, di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge e per qualunque situazione di fatto.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) e art. 3, del CCNL 26 novembre 1994, art. 8, della L. n. 56 del 1987, art. 23, e dell’art. 1362 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente assimilato alle fattispecie legali le ipotesi di assunzione a termine elaborate dall’autonomia collettiva e per avere, facendo una non corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, trascurato dì rilevare che la clausola in questione prevede, quale unico presupposto per la sua operatività, e di conseguenza quale unico tema di prova a carico di Poste Italiane, che l’assunzione avvenga nel periodo da giugno a settembre e cioè nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Come, infatti, precisato da questa Corte, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento della L. n. 56 del 1987, art. 23″ (Cass. n. 22009/2011).

La sentenza n. 4105/2008 della Corte di appello di Roma deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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