Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9285 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 9285 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24199-2010 proposto da:
RICCIARDI

MARIA

VITTORIA

RCCMTV36B62C525G,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91,
presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,
rappresentata e difesa dagli avvocati AMODIO ANTONELLA
MARIA, AMODIO FRANCESCO;
– ricorrente contro

MEGLIO RENATO, quale erede di MEGLIO FERDINANDO e di
VELARDI TERESA;

intimato

Nonché da:
MEGLIO RENATO MGLRNT48M11H955K, quale erede di MEGLIO

Data pubblicazione: 24/04/2014

FERDINANDO e di VELARDI TERESA, domiciliato ex lege in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, pressa la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROTONDI LUIGI;
– c/ric. e ricorrente incidentale contro

RICCIARDI

MARIA

VITTORIA

RCCMTV36B62C525G,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE,
rappresentata e difesa dagli avvocati AMODIO ANTONELLA
MARIA, AMODIO FRANCESCO;

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 2369/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 14/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato FRANCESCO AMODIO difensore della
ricorrente che si e’ riportato alle difese in atti e
ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per
l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

•£

Rilevato che al difensore del resistente, avv. Luigi Rotondi,
non è stata data comunicazione della fissazione dell’udienza del 5-32014;
ritenuto, pertanto, che al fine di garantire la partecipazione del

rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consigl
Il Pr

el 5-014

predetto difensore all’udienza di discussione, la causa deve essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA