Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9285 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. I, 20/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32944/2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto n. 12,

presso lo studio dell’Avvocato Marco Grispo che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PATRONE

IGNAZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 11 marzo 2016, rigettava il ricorso presentato da J.A., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla regione del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Caltanissetta, a seguito dell’impugnazione presentata da J.A., fra l’altro: i) ribadiva il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni rese dal migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal suo paese di origine in quanto minacciato e perseguitato, insieme ai suoi fratelli, da parte di una famiglia con cui esistevano forti tensioni per motivi sia politici che privati), il cui racconto, estremamente generico e poco circostanziato, era viziato da notevoli profili di contraddittorietà intrinseca; ii) escludeva che la regione di provenienza del migrante fosse caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato tale da costituire una minaccia alla vita o alla persona, poichè i più recenti report internazionali non segnalavano un notevole pericolo di aggressioni armate nella zona del (OMISSIS) settentrionale; iii) riteneva che la vicenda personale del richiedente asilo non integrasse una condizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 19 marzo 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso J.A. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la Corte di merito ha dato atto che il migrante, una volta lasciato il (OMISSIS), è giunto in Italia dopo essere stato in Grecia, in Austria, dove avrebbe presentato la sua prima domanda di protezione internazionale, e successivamente in Germania, dove avrebbe avanzato una seconda domanda di protezione internazionale;

la circostanza è stata oggetto di esplicita domanda nel corso del colloquio svoltosi avanti alla commissione territoriale, nel corso del quale il migrante ha confermato di aver presentato richiesta di protezione in Austria in data 26 aprile 2012 e in Germania in data 3 dicembre 2012;

5. il regolamento UE 604/2013 prevede, al suo art. 3, che “una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III”; nel caso in cui “lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata”;

occorre dunque disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio onde verificare i presupposti per l’applicazione della normativa Europea in materia;

conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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