Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9285 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9285 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10643-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
899

contro

CTV SRL IN LIQUIDAZIONE (già CHIARA GAS SERVIZI SRL)
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,

che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPI

Data pubblicazione: 17/04/2013

RAFFAELLO giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 36/2010 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 22/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUCISANO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 22 luglio 2010 la Commissione Tributaria regionale del Piemonte
confermava la decisione resa dalla CTP di Alessandria che, in accoglimento del ricorso proposto
dalla CTV srl in liquidazione, già Chiara Gaservizi s.r.1., aveva dichiarato l’illegittimità degli atti
con i quali l’Ufficio delle dogane di Alessandria aveva richiesto il pagamento di interessi legali,
indennità di mora e sanzioni per il ritardato pagamento delle rata di acconto dell’accisa dovuta sul
2. Osservava la CTR che in relazione al contenuto dispositivo degli artt.26 comma 8
d.lgs.n.504/1995 e 28 comma 6 1.n.388/2000 risultava evidente come la fissazione del termine di
pagamento al 27 dicembre per le accise relative al gas metano riguardava soltanto l’anno 2001,
essendo stata introdotta per rendere più agevole il passaggio all’Euro a decorrere dall’anno 2002 e
non poteva, quindi, ritenersi applicabile per i versamenti dovuti per gli anni successivi, non essendo
peraltro mai stata disposta analoga disposizione all’interno del testo unico accise.
3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
ha resistito la società contribuente con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Con un unico motivo l’Agenzia delle dogane prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.26
comma 6 d.lgs.n.504/1995 e 28 comma 6 1.n.388/2000, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.,
evidenziando che la CTR aveva errato nel ritenere inoperante il termine del 27 dicembre fissato dal
comma 6 dell’art.28 cit.Detta disposizione, infatti conteneva una previsione avente valenza
generale, non limitata all’anno 2001, collegata alla contestuale introduzione della modalità di
pagamento a mezzo F24 disposta con la legge finanziaria 2001 e non già all’entrata in vigore
dell’Euro, come opinato dal giudice di appello.
5. La società controricorrente ha dedotto l’infondatezza della censura, evidenziando in ogni caso la
ricorrenza di obiettive incertezze normative, correlate alla doppia conforme rappresentata dalle
decisioni dei due gradi di giudizio che avevano accolto il ricorso, tali da escludere la sanzione
irrogata.
6. La censura è infondata.
6.1 Occorre rammentare che ai sensi dell’art.26 comma 8 tua, nella versione ratione temporis
applicabile anche all’accisa relativa al gas metano /stabiliva che “Il pagamento dell’accisa deve
essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei
consumi dell’anno precedente.”

6.2 A tale disciplina si è aggiunta quella introdotta dall’art.28 c.6 della 1.n.388/2000, a cui tenore
“Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
1

gas metano per il mese di dicembre 2005.

504, e successive modificazioni i versamenti per i quali la scadenza e’ prevista il 31 dicembre
dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.”
6.3 Peraltro, l’art.3 comma 4 TUA, nel testo modificato dall’art.3 d.l.n.209/2002, conv.nella
1.n.265/2002, dopo avere premesso, in via generale, che i termini e le modalità di pagamento
dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali
versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ha
deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo
avvenute dal 1 0 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il
giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e’ ammesso il versamento unitario ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi
prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi
rispetto a quelli fissati nel periodo precedente.
6.4 Orbene, reputa la Corte che la lettura composita delle disposizioni normative sopra riportate
lascia chiaramente intendere che per le accise disciplinate dal TUA la scadenza del termine previsto
per il versamento dell’accisa non può che coincidere con il 27 dicembre di ogni anno, in assenza di
un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disponga diversamente.
6.5 Ed è proprio l’analisi sistematica delle disposizioni suindicate ad escludere che all’art.28
comma 6 della 1.n.388/2000 possa attribuirsi efficacia temporale limitata alle imposte dovute per
l’anno 2001 per come prospettato dalla CTR, non ravvisandosi alcuna plausibile ragione, ad onta di
quanto diversamente postulato dalla società controricorrente, per individuare, quale ratio della
disposizione anzidetta, l’entrata in vigore dell’Euro e, soprattutto, per delimitarne l’efficacia
temporale in assenza di un’esplicita indicazione in tal senso, semmai individuandosi un’opposta
esigenza, chiaramente espressa dal legislatore di fissare in via generale nel termine del 27 il dies ad
quem entro il quale effettuare i relativi versamenti delle accise.
6.6 Né sembrano giocare in senso favorevole alla tesi esposta dalla società contribuente i decreti
ministeriali che, a partire dall’anno 2003, hanno individuato espressamente i termini per il
versamento delle accise, richiamando la scadenza del 27 dicembre ed espressamente non regolando
l’imposta sui gas metano- specificamente Decreto Min.Finanze 13 dicembre 2005- dovendosi per
quest’ultimo applicare la regola generale contemplata dal combinato disposto degli artt.3 c.4 tu. a. e
28 comma 6 1.n.388/2000. Norma, quest’ultima, mai abrogata né derogata da diverse
determinazioni ministeriali, le quali, come detto, non avrebbero peraltro posticipare il termine di
versamento alla data del 27 dicembre.
6.7 La decisione impugnata che non è si conformata a tali principi, muovendo da un’interpretazione
2

aggiunto che …Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa

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parcellizzata dell’art.28 c.6 1.n.388/2000 e nemmeno agganciata a solide basi argomentative quanto
alla limitata portata temporale dallo stesso giudice affermata in modo apodittico, è incorsa nel vizio
di violazione di legge prospettato dalla parte ricorrente.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata.
8. La causa può essere decisa nel merito, non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto,
essendo il caso di evidenziare che la società contribuente non ha documentato di avere riproposto
sanzione in relazione all’incertezza obiettiva della legge- peraltro infondata alla stregua dei
consolidati principi espressi da questa Corte-per cui v. Cass.n.882512012-, né le eccezioni che la
controricorrente richiama sbrigativamente nel controricorso e per le quali ha chiesto, in caso di
accoglimento del ricorso, che sia il giudice del rinvio a statuire. In definitiva, la parte contribuente,
sulla quale incombeva il relativo onere, non si è curata di indicare i termini esatti in cui le
eccezioni era state sottoposte al giudice di appello, ragion per cui le stesse devono ritenersi
abbandonate-cfr.Cass.14925/2011;Cass. n. 5970 del 14/03/2011-.
9. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente
P. Q .M.
La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della società contribuente
Compensa le spese della fase di merito.
Pone a carico della società contribuente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 12 marzo 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile.

in grado di appello né l’eccezione relativa all’insussistenza dei presupposti per applicare la

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