Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9285 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29604-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 617/03/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAE di CATANZARO, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 6167/03/2019, depositata il 5 marzo 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato “inammissibile per tardività” l’appello dello stesso Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto il ricorso di M.A. e di M.G., in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Macchia del Mulino s.n.c., avverso l’avviso di liquidazione prot. n. 120270/2011.

La CTR ha infatti rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 30 aprile 2016 e che da tale data era iniziata la decorrenza del termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., oltre la decorrenza del quale, pur tenendo conto della sospensione feriale, l’appello era stato “notificato al contribuente il 19/12/2016, per come risultante dal prodotto avviso di ricevimento”.

Non era possibile, secondo il giudice di secondo grado, datare la notifica a mezzo posta dell’appello in base alla data di spedizione (30 novembre 2016) risultante dall’avviso di ricevimento prodotto, in quanto essa era trascritta con un semplice datario e non con stampigliatura meccanografica o con timbro datario dell’ufficio postale.

Ha poi aggiunto, “per completezza”, il giudice a quo che l’Amministrazione appellante “ha prodotto copia dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello che avrebbe dovuto essere recapitato a mezzo posta al procuratore domiciliatario del ricorrente, che appare privo di data e della sottoscrizione del ricevente e dell’incaricato alla distribuzione, Conseguentemente, è di tutta evidenza la mancata notifica dell’atto di appello”.

I contribuenti sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dell’art. 156 c.p.c. nonchè dell’art. 327 c.p.c.”.

2.Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

2.1. I due motivi sono connessi, se non sovrappponibili, e vanno trattati congiuntamente.

Infatti con entrambi l’Amministrazione ricorrente assume che la CTR ha errato nel far coincidere il perfezionamento della notifica dell’appello per l’impugnante, ai fini dell’interruzione del termine decadenziale lungo di sei mesi, con la data (19 dicembre 2016), risultante dall’avviso di ricevimento, nella quale è stato ricevuto il il plico postale dal contribuente, piuttosto che in quella (30 novembre 2016) di spedizione della notifica dell’impugnazione a mezzo posta, che l’avviso di ricevimento e, comunque, la distinta dell’elenco delle raccomandate consegnate per la notifica all’ufficio postale, erano idonei a provare.

Il motivo è fondato.

Infatti, l’Agenzia ricorrente ha riprodotto nel ricorso (allegandone anche copia) copia del “registro repertorio degli atti notificati”, ovvero una distinta sulla quale risulta indicata la data, con timbro datario, del 30 novembre 2016, che trova conferma nell’apposizione della medesima data con timbro datario dell’ufficio postale di Cosenza.

La circostanza che tale documento sia stato prodotto in appello in allegato all’impugnazione erariale è indicata dall’Amministrazione nel ricorso e trova conferma nella riproduzione, nel corpo del ricorso (e nell’allegazione all’atto), di attestazione proveniente dal segretario della sezione della medesima CTR che ha emesso la sentenza d’appello.

Da tale certificazione si ricava anche l’identificazione della “raccomandata A/R n. (OMISSIS) destinatario sig. M.G.+2 spedita al domicilio fiscale” prodotta nel fascicolo processuale d’appello e corrispondente a quella menzionata nella predetta distinta.

Tanto premesso, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge “ad substantiam”. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma soltanto la copia conforme dell’elenco dei pieghi raccomandati recante la data ed il timbro dell’ufficio postale)” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019; conformi Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018; Cass. 29/09/2017, n. 22878). Considerato, pertanto, che, come si ricava dalla stessa sentenza impugnata, la sentenza di primo grado appellata è stata depositata il 30 aprile 2016, la spedizione della notifica a mezzo posta ai contribuenti, avvenuta, come sinora argomentato, il 30 novembre 2016 (e ricevuta, secondo la stessa CTR, il 19 dicembre 2016) è tempestiva, tenuto conto della sospensione feriale, rispetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis.

Ha quindi errato la CTR nel dichiarare l’appello inammissibile perchè tardivo, essendosi invece tempestivamente perfezionata la notifica, per l’Amministrazione impugnante, con la spedizione a mezzo posta (ferma restando la necessità di ogni ulteriore verifica, nel giudizio di rinvio, in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio avuto riguardo anche ai destinatari della stessa notificazione).

La sentenza impugnata va quindi casata, con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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