Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9285 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6639-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2966/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR di Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Cosenza, di parziale accoglimento del ricorso proposto da C.A.M. avverso avviso di accertamento IRPEF 2004, per omesso deposito, da parte dell’ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello inviato a mezzo posta.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali l’intimata non ha replicato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un primo motivo la ricorrente amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118Disp. Att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza impugnata era solo apparentemente motivata; inoltre era stato depositato agli atti di causa la ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’appello, spedita al Dott. TORTELLO Luigi, difensore della contribuente, nominato con procura speciale, presso il suo studio e da questi ricevuta il 6 maggio 2015.

2. Con un secondo motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il medesimo testo legislativo, art. 22, nonchè degli artt. 156 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto erroneamente la CTR non aveva riconosciuto validità giuridica alla distinta di spedizione prodotta dall’ufficio, contenente il numero cronologico della raccomandata e recante altresì la data (30 aprile 2015) ed il timbro dell’ufficio postale; il che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, costituiva valida prova della spedizione dell’impugnazione; inoltre la CTR aveva illegittimamente escluso che il deposito dell’avviso di ricevimento potesse assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, qualora, come nella specie, nella copia dell’avviso di ricevimento fosse stata indicata la data di spedizione dell’appello (30 aprile 2015) e la data della sua ricezione (4 maggio 2015); con il che era stata provata sia la tempestività della propria costituzione nel giudizio di secondo grado, avvenuta il 27 maggio 2015, sia la tempestività della proposizione dell’appello, rispetto al termine d’impugnazione scadente il 4 dicembre 2015.

3. Con un terzo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la controversia instaurata innanzi alla CTP di Cosenza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività della proposizione del ricorso, atteso che l’atto di accertamento era stato notificato dall’Agenzia di (OMISSIS) il 22 maggio 2008 ed a seguito della pronuncia di estinzione emessa dalla CTP di Lodi la contribuente, invece di impugnare detta estinzione innanzi alla CTR della Lombardia, aveva adito la CTP di Cosenza con ricorso tardivamente notificato all’ufficio di (OMISSIS) il 26 ottobre 2010.

4. Va esaminato, per evidenti motivi di pregiudizialità, il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, che è da ritenere fondato.

5. Invero questa Corte a sezioni unite, con le sentenze n.ri 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, che:

a)- il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, ovvero dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione;

b)- non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè in detto avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che, in tali ipotesi, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;

c)- in mancanza, l’inidoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico venga certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza. (cfr. altresì Cass. 6 T n. 11559 del 2018).

6. Nella specie l’Agenzia ricorrente ha allegato al proprio ricorso copia della distinta delle accettazioni delle raccomandate datata 30 aprile 2015, dalla quale risulta che la raccomandata a.r. inviata dall’Agenzia delle entrate alla contribuente C.A.M., recante n. (OMISSIS), è stata acquisita dal competente ufficio postale il 30 aprile 2015 (data apposta con timbro a secco).

Dall’intestazione della sentenza della CTR, emerge che l’appello è stato depositato dall’Agenzia delle entrate il 27 maggio 2015 e quindi nel pieno rispetto del termine di trenta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22,comma 1, tenuto conto della data di spedizione della raccomandate, indicata, come sopra detto, nel 30 aprile 2015 nella distinta di accettazione, di cui sopra.

7. Da quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla CTR per la Calabria in diversa composizione, perchè esamini l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Cosenza e si pronunci altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

8. Sono da ritenere assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR per la Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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