Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9284 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29589-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO SPA, in persona del procuratore pro tempore, BNPP

SECURITIES SERVICES SOCIETE’ EN COMMANDITE PAR ACTIONS DI DIRITTO

FRANCESE, in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio

dell’avvocato MARCO DI SIENA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2404/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2404/17/2018, depositata il 28 maggio 2018, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, della BNPP Securites Services Societe en Comandite per Actions di diritto francese e del Credito Emiliano s.p.a. contro l’avviso di rettifica e di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla cessione di ramo d’azienda conclusa tra le predette società il 10 settembre 2012.

Le due società contribuenti si sono costituite con un unico controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e la falsa applicazione del “D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 37, del D.P.R. n. 655 del 1982, artt. 6 e 7 nonchè dell’art. 2700 c.c.”.

Secondo l’Agenzia ricorrente la CTR avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello erariale in quanto, a fronte dell’eccezione di tardività delle appellate contribuenti, l’Ufficio non avrebbe provato la data di spedizione della notifica a mezzo posta dell’impugnazione, effettuata direttamente dall’Ufficio, non essendo a tal fine idonea la relativa annotazione manoscritta sull’avviso di ricevimento prodotto in copia dall’appellante, essendo il timbro postale apposto su quest’ultimo illeggibile ed avendo le appellate contribuenti documentato, “attraverso un prospetto di Poste Italiane, come la “presa in carico” della raccomandata sia avvenuta il 21 marzo 2017 (il giorno successivo, dunque, allo spirare del termine per la impugnazione)” (così pag. 3 della sentenza della CTR).

Assume l’Ufficio che l’indicazione della data di invio della raccomandata sull’avviso di ricevimento è atto pubblico dell’ufficiale postale che la riceve e che la sottoscrizione dello stesso avviso da parte dei destinatari avrebbe valore confessorio della data di spedizione.

Il motivo, nonostante la sua formale rubricazione, deve interpretarsi (all’esito della sua lettura complessiva) come proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è infondato. Deve, innanzitutto, premettersi che sebbene il dispositivo adottato nella sentenza impugnata reciti “respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata”, la sua lettura coordinata con la motivazione che lo precede evidenzia univocamente che la CTR ha ritenuto e dichiarato l’impugnazione inammissibile in quanto tardiva, esprimendo una ratio decidendi logicamente e giuridicamente preliminare ed assorbente rispetto all’eventuale successivo esame del merito della controversia. In questo senso depone del resto la stessa motivazione della sentenza d’appello (“Il ricorso presenta innanzitutto profili di inammissibilità, per essere stato tardivamente proposto l’appello”), così come peraltro concordemente interpretata dalle parti.

Pacifico, inoltre, appare (dalla sentenza e dalla difesa delle parti) che la tempestività della notifica dell’appello sia stata documentata dall’Ufficio solo attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata postale, riprodotto nel ricorso, e non anche versando in atti la ricevuta di spedizione della medesima, o eventualmente la distinta con l’elenco delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, documenti dei quali neppure l’Amministrazione ricorrente fa alcuna menzione.

Altrettanto pacifico, infine, per assumerlo la stessa Agenzia, oltre alla sentenza impugnata, che il termine per appellare la sentenza di primo grado scadesse il 20 marzo 2017.

Tutto ciò premesso, il motivo è infondato, contrastando con consolidata giurisprudenza di legittimità.

Infatti, questa Corte ha già chiarito che ” Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; conforme Cass. Sez. U -, Sentenza n. 13453 del 29/05/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11559 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20407 dell’1/08/2018).

Non è contestato, e risulta dalla stessa riproduzione fotostatica dell’avviso di ricevimento nel ricorso, che la data di spedizione fosse nel caso di specie manoscritta e non asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica.

Indiscusso (e comunque indiscutibile in questa sede, trattandosi di apprezzamento di fatto) che nella copia dell’avviso esaminata dal giudice a quo il timbro datario dell’ufficio postale fosse “sfumato e illeggibile”, come affermato nella sentenza d’appello.

Deve poi escludersi che, nel caso in esame, abbia esito positivo la c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce, in base alle quali l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

Infatti, l’avviso di ricevimento risulta ricevuto il 23 marzo 2017, come da dichiarazione sottoscritta da chi ha ricevuto la consegna per il difensore dei contribuenti destinatari, quindi dopo la scadenza, il 20 marzo 2017, del termine per appellare.

Pertanto, l’Amministrazione non ha dato prova della proposizione dell’appello entro il termine legale di decadenza, come era invece tenuta a fare sia ai fini della verifica da parte del giudice a quo, comunque doverosa d’ufficio, sia, e tanto più, per effetto della specifica eccezione delle appellate.

Essendo tale carenza istruttoria, imputabile all’appellante Amministrazione, ex se sufficiente a determinare, per le ragioni già illustrate, l’inammissibilità dell’appello, l’ulteriore apprezzamento del “prospetto di Poste Italiane” relativo alla “presa in carico” della raccomandata (secondo la ricorrente una mera “stampa del sito delle Poste”), prodotta dalle appellate contribuenti, non riveste, nel contesto della ratio decidendi della sentenza impugnata, rilevanza ai fini della rilevata tardività dell’impugnazione.

Infatti, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello perchè l’appellante non ha provato la sua tempestività, e non perchè le appellate ne abbiano provato aliunde la tardività.

Peraltro la ricorrente Agenzia non ha nè riprodotto la predetta “stampa”, nè ha comunque fornito indicazioni in ordine alla sua collocazione negli atti del giudizio di merito, non adempiendo quindi l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

2.Con il secondo motivo l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e la falsa applicazione del “D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 43, 51 e 52 (T.U.I.R.)”.

Il motivo è inammissibile atteso che, dalla lettura coordinata del dispositivo e della motivazione della sentenza impugnata, risulta che la CTR ha preliminarmente rilevato l’eccepita tardività, e quindi l’inammissibilità, dell’appello, esaurendo pertanto la potestas decidendi e formulando pertanto solo ad abundantiam ed incidenter tantum le successive valutazioni sul merito della lite.

Infatti “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, ex plurimis).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA