Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9283 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. I, 20/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34946/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Rovigo Via Badaloni 19

presso lo studio dell’Avv.to Elena Petracca che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2345/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 28/8/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia di rigetto delle istanze avanzate da K.M. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Avverso la sentenza del Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1 perchè la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto inammissibile l’appello perchè introdotto con atto di, citazione depositata in cancelleria ed iscritta a ruolo in data 11 aprile 2017 oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente avvenuta il 2/3/2017.

A tal riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overruling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato. In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

Ciò premesso occorre acquisire nella fattispecie il fascicolo di ufficio del procedimento di appello al fine di verificare le date in cui sono stati compiuti i vari adempimenti relativi alla notifica.

P.Q.M.

Manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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