Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9283 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 11/04/2017, (ud. 25/10/2016, dep.11/04/2017),  n. 9283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9635-2015 proposto da:

G.F. – SOC. ALDAIR S.C.I., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Daniele Manca Bitti,

che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Mario Miscali e

Carlo Camilletti;

– ricorrenti –

contro

GU.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA, n. 63, presso lo studio dell’avv. Mario Contaldi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Franco Vazio;

– controricorrente –

nonchè contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco p. t.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1000068/2010 del TRIBUNALE di SAVONA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro;

udito l’avvocato Franco Vazio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha chiesto che le

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunite in camera di

consiglio, affermino la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria

italiana.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il sig. Gu.An., con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2010, conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Savona il sig. G.F., residente in (OMISSIS), nonchè la società Aldair S.c.i., con sede nel Principato di Monaco, chiedendo che fosse dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di terreni, concluso con gli stessi il 13 marzo 2006, per effetto della clausola risolutiva prevista in relazione all’ipotesi della mancata approvazione di un progetto relativo allo sfruttamento a fini edilizi dell’area, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione della somma di 250.000 Euro già versata a titolo di caparra confirmatoria;

instauratosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, contestando, poi, la fondatezza della domanda, per essersi il sig. Gu. reso inadempiente riguardo a varie obbligazioni poste a suo carico in relazione all’attività correlata all’approvazione del suddetto progetto edilizio; con ordinanza del 24 gennaio 2013 veniva fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, all’esito delle quali il Tribunale, ritenuta infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, trattandosi di contratto con obbligazioni sorte e da eseguire nel proprio circondario, con ordinanza ammetteva le prove orali dedotte dalle parti e disponeva in merito alla prosecuzione del giudizio;

il sig. G. e la società Aldair hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 41 c.p.c., affinchè sia risolta la questione relativa alla giurisdizione, invocando in primo luogo il criterio generale di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, con esclusione della giurisdizione italiana in quanto le parti convenute hanno, rispettivamente, la residenza e la sede nel Principato di Monaco, dove dovrebbe essere adempiuta, da parte del G., l’obbligazione di restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra; il sig. G. ha resistito con controricorso, sostenendo la giurisdizione del giudice italiano;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, che nella sua requisitoria ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano, per aver le parti stabilito la competenza esclusiva del foro di Savona, comportante la preventiva accettazione della giurisdizione di tale autorità giudiziaria;

i ricorrenti hanno depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, sollevata dalle parti intimate in relazione alla dedotta pronuncia sulla giurisdizione contenuta nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in data 6 marzo 2015, con la quale sono state ammesse le prove dedotte dalle parti, non può essere condivisa, in quanto la mera delibazione, in via incidentale, in ordine al tema della giurisdizione, contenuta in un provvedimento che, come chiaramente si desume anche dalla parte dispositiva, è privo di natura decisoria ed ha carattere meramente istruttorio, non può ritenersi preclusiva della proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2013, n. 4218; Cass., Sez. U., 27 novembre 2011, n. 22382); neppure la circostanza che la causa fosse stata in precedenza posta in decisione può ritenersi ostativa alla proposizione dell’istanza di cui all’art. 41 c.p.c., avendo questa Corte già affermato che l’esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l’anticipazione a tale momento della preclusione trova ragion d’essere nel fatto che esso segna l’inizio dell’iter dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove qualora la fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla previsione normativa dell’art. 41, viene meno la stretta correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e, quindi, la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito dell’esaurimento della fase istruttoria riapertasi (Cass., Sez. U., 15 dicembre 1997, n. 12654); deve condividersi l’affermazione del Procuratore generale secondo cui la clausola del contratto, secondo cui “per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Savona”, assume rilievo ai fini della giurisdizione, “poichè è chiaro che, se si concorda la competenza (esclusiva) di un determinate tribunale di un ben individuato Stato, vuol dire che si accetta preventivamente la giurisdizione di quella A.G.”.

deve osservarsi al riguardo che, costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato (cfr. amplius, Cass., Sez. U, 5 gennaio 2016, n. 29) frazione o misura della giurisdizione, l’indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr, Corte giustizia, 7 luglio 2016, Hoszig Kft, in relazione a una clausola in cui si era affermata “la giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi”). Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles (Corte giustizia, 9 novembre 2000, Corek), secondo cui la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola “individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future”, costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale;

la tesi secondo cui la clausola dovrebbe interpretarsi nel senso che la competenza esclusiva sarebbe stata pattuita “se e in quanto su quella controversia il giudice italiano avesse giurisdizione” prova troppo, sia perchè tale precisazione – necessaria ove si tratti di derogare a un criterio ermeneutico, come sopra evidenziato, universalmente riconosciuto e di intuitiva evidenza – non è ravvisabile nel testo del contratto, sia perchè non si tratta di stabilire, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia, la giurisdizione o la competenza, ma di interpretare la volontà della parti, con riferimento alla c.d. proroga della giurisdizione, come desumibile dalla complessiva formulazione della richiamata clausola;

in ogni caso, la tesi sostenuta dai ricorrenti, fondata sul luogo dove dovrebbe essere restituita la somma versata a titolo di caparra, non è condivisibile, in quanto prescinde dalla domanda principale, attinente alla risoluzione del contratto per effetto del verificarsi di condizione risolutiva o, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a causa della ritenuta operatività di clausola risolutiva espressa di un contratto preliminare di vendita da eseguirsi in Italia (mediante stipulazione prevista presso uno studio notarile di Albenga), dovendosi in tale caso attribuire preminenza alla domanda principale concernente l’intero rapporto obbligatorio, e non la richiesta, meramente caudataria della risoluzione dello stesso, di restituzione delle somme già versate (Cass. Sez. U, 15 giugno 2006, n. 11093; Cass., Sez. U, 21 novembre 1983, n. 6924);

che, pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano, al quale si rimette la liquidazione delle spese del presente regolamento.

PQM

Dichiara che la competenza giurisdizionale in ordine alla presente causa spetta al giudice italiano, al quale rimette la liquidazione delle spese relative al presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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