Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9283 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9562-2018 proposto da:

D.M.L., D.N., D.S., D.A.,

M.G., D.R., tutti ad eccezione della sig.ra

M.G. che agisce anche in proprio, nella qualità di eredi

del sig. D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 209, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE RUGGIERO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1478/49/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che M.G., D.N., D.A., D.M.L., D.R. e D.S. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione imposta di registro per l’anno 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la M. ed i D. invocano l’estensione del giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il coobbligato O.P. – acquirente degli immobili, in forza dell’atto soggetto ad avviso di rettifica e liquidazione – che aveva impugnato autonomamente l’accertamento, si era visto accogliere il ricorso, con sentenza n. 11488/33/2015 della CTR, divenuta irrevocabile;

che, col secondo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 52, comma 3 nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 giacchè la CTR avrebbe avallato la motivazione insufficiente dell’atto di rettifica, che non si era riferito al valore dichiarato in altri atti di vendita simili e anteriori di non oltre tre anni e dando valore esclusivo alle stime OMI;

che, mediante il terzo, i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo stata motivata la condanna alla rifusione delle spese di lite per i due gradi di giudizio;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

che il primo motivo è infondato, giacchè, in tema di solidarietà tributaria, l’eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti “nuovi” sopravvenuti, sicchè l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede (Sez. 3, n. 14883 del 31/05/2019; Sez. 5, n. 21170 del 19/10/2016; Sez. 6-5, n. 25401 del 17/12/2015); che, infatti, la sentenza favorevole al condebitore (n. 11488/33/2015) è divenuta definitiva ben prima della conclusione del giudizio d’appello che riguardava gli odierni ricorrenti;

che il secondo motivo è infondato;

che, in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l’epoca di costruzione dell’immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purchè non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 29143 del 13/11/2018; Sez. 5, n. 1961 del 26/01/2018);

che la CTR ha, all’uopo, richiamato la superficie catastale, le quote OMI, ma anche il periodo di formazione dell’atto, le caratteristiche degli immobili, le indagini svolte dall’Ufficio presso le agenzie immobiliari di zona e l’intervenuta capitalizzazione dei redditi;

che il terzo motivo è infondato;

che il giudice d’appello si è attenuto al principio, per il quale il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Sez. 3, n. 9064 del 12/04/2018);

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA