Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9282 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9282 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 16043-2008 proposto da:
,1,44 1342(I0Y3)
GI.TRE COSTR SRL IN LIQVIN PERSONA DEL LIQUIDATORE,
DAL CIN MICHELA C.F.DLCMHL49I48H657G, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo
studio dell’avvocato DI NARDO LITTORIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato PARPINEL LORIS;
– ricorrenti contro

COGIANCO SRL, P.I.01565091004, IN PERSONA DELL’AMM.RE
UNICO,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 24/04/2014

ALBISINNI LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BUONAFEDE ACHILLE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 201/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/04/2007;

udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Parpinel Loris difensore dei
ricorrenti che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La società Congianco srl con due distinti atti di citazione del 22 luglio 1997 e
del 23 luglio 1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone
Dal CM Michela e la società GI.TRE Costruzioni srl e, premettendo di aver
stipulato due contratti preliminari di vendita separatamente con i convenuti
_

convenuti non avevano adempiuto gli obblighi assunti dal momento che era
trascorso vanamente il termine del 30 aprile 2000 contrattualmente previsto
per l’approvazione da parte del Comune di Sacile del piano di lottizzazione
relativo ai terreni in questione, ciò premesso chiedeva che i convenuti fossero
condannanti al pagamento di £. 100.000.000 la Dal CM e di £. 108.000.000 la

società GI.TRE Costruzioni pari al doppio della caparra a loro versata.

.

Si costituivano i convenuti contestando l’addebito e in via riconvenzionale
deducevano che era l’attrice ad essere inadempiente perché aveva lasciato
trascorre il termine fissato per la stipulato del contratto definitivo accampando
pretesti vari e dichiarando di voler recedere dal contratto

e chiedendo che

venisse dichiarato il loro diritto a trattenere la caparra.
Il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 578 del 2004 respingeva la
domanda dell’attrice e ritenuta la legittimità del recesso dei convenuti
dichiarava il loro diritto a trattenere la caparra ricevuta condannava l’attrice al
pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello la società Congianco srl
lamentando l’erroneità della decisione che non avrebbe dato alcun rilievo alle
resultane della CTU e chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

1

avente ad oggetto due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Sacile, che i

La Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 201 del 2007 in parziale
riforma della sentenza impugnata che nel resto confermava, rigettava le
domande riconvenzionali svolte dalla Dal Cin e dalla società GI.TR srl. A
sostegno di questa decisione la Corte triestina osservava che le parti in data 17
dicembre 1999 aggiungevano il patto con il quale subordinavano gli effetti

entro la data del 30 aprile 2000 una variante alle previsioni del piano
particolareggiato che consentisse una determinata lottizzazione di terreni
oggetto dei due contratti, con l’intesa che il contratto definitivo avrebbe
dovuto essere stipulato entro 30 giorni del suddetto provvedimento del
Consiglio Comunale. Pertanto, considerato che la variante non venne
.

approvata dal Comune di Sacile doveva convenirsi sul fatto che nessun

,

inadempimento poteva essere addebitato a ciascuna delle parti, dato che si è
trattato del mancato (definitivo) avveramento di una condizione sospensiva, di
certo non per colpa delle parti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Dal Cin Michela e dalla
società GI.TRE srl con atto di ricorso affidato a due motivi. La società
Cogiano srl ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo Dal Cin e la società GI.TRE srl lamentano la
violazione dell’art. 360 n. 5 cpc., per omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo le
ricorrenti la Corte di appello non avrebbe dato rilievo al fatto che la clausola
aggiuntiva del 17 dicembre 1999 cui fa riferimento al sentenza impugnata non
poteva avere alcun valore e significato perché inerente ad un contratto che

*

2

del contratto alla condizione che il Consiglio Comunale di Sacile approvasse

aveva ormai perso la sua validità ed efficacia. In particolare, secondo le
ricorrenti,

le

parti

avevano

sottoposto

il

contratto

preliminare

di

compravendita all’avveramento della condizione consistente nella stipula da
parte della prominente acquirente di contratto di locazione relativo agli
immobili da edificare”. La specifica ed esclusiva finalità e, quindi, il motivo

:

essenziale che ha determinato la Cogianco all’acquisto di detti terreni era
quello della costruzione di 27 alloggi da dare in locazione alle famiglie delle
forze armate di stanza alla base USA di Aviano. Ora la stipula del contratto di
locazione era avvenuto in data 29 aprile 1998

come si rileva indirettamente

dai documenti prodotti dalla collega avv. Zuliani per la Dal Cin. Sennonché,
specificano ancora le ricorrenti nel giudizio di merito è stato dimostrato che le

tergiversazioni della Cogianco di stipulare il contratto definitivo erano dovute
al fatto che tra la fine di ottobre 1998 ed il gennaio 1999 la Cogianco aveva
acquistato numerosi terreni in Fontanafredda e a San Quirino. Pertanto,
ritengono ancora le ricorrenti l’affermazione della Corte di merito secondo la
quale “(….) resta il fatto che l’inadempimento non può essere desunto, come
ha ritenuto sbrigativamente il giudice di prime cure, da vicende estranee al
contratto (…)” lascia sconcertati dato che sul pano fattuale e logico giuridico
detta circostanza non poteva considerarsi” vicende estranee al contratto”.

1.1= Il motivo è infondato non solo perché si risolve nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio
di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento del giudice del
merito è immune da vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, perché, la sentenza
impugnata è bene argomentata ovvero, contiene un’ampia esplicazione delle
ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto la Corte di merito al rigetto

.

3

i

,

della domande degli odierni ricorrenti, priva di incongruenze e di illogicità e,

soprattutto, coerente con i dati processuali offerti dalle parti. In particolare, la
Corte territoriale ha avuto modo di evidenziare che “(…) il patto che venne
aggiunto in data 17 dicembre 1999 in calce ai due preliminari di vendita va
inteso per quanto è dato comprendere dalle espressioni, seppure generiche, in
.

l’assetto urbanistico dei terreni di cui è causa, riferita dal CTU nel senso che
le parti subordinano gli effetti del contratto alla condizione che il Consiglio
Comunale di Sacile approvasse entro la data del 30 aprile 2000 una variante
alle previsioni del piano particolareggiato che consentisse una determinata
lottizzazione dei terreni oggetto dei due contratti e che di seguito venisse
.

stipulata una convenzione di lottizzazione (

) e se si guarda a

quest’ultimi, cioè in definitiva al patto del 17 dicembre 1999 che è stato
invocato a sostegno delle contrapposte ragioni, deve convenirsi sul fatto che
nessun inadempimento può essere addebitato a ciascuna delle parti, dato che
si è trattato del mancato (definitivo) avveramento di una condizione
sospensiva di certo non per colpa delle parti”.
Ora, alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della
maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal
giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di
legittimità, né possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché
la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di
secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.
2.= Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.
1325, 1418, 1385 cc. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.,

4

essa contenute, e alla luce della cronistoria delle vicende che hanno interessato

violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Avrebbe errato la Corte di
Trieste, secondo le ricorrenti, nell’aver giudicato in ordine all’adempimento o
inadempimento delle parti ai preliminari di compravendita di cui è causa con
il solo riferimento all’astratto verificarsi di una condizione oggetto di
un’oscura clausola apposta successivamente a dei contratti che avevano già

:.
:

Corte di Trieste avrebbe dovuto considerare la costruzione delle 27 unità
abitative da locare agli Usa come elemento integrante la causa dei preliminari
de quo e, comunque, una finalità motivo essenziale ed inscindibile agli stessi,
il cui venir meno (con lo spostamento della loro costruzione sui terreni
successivamente acquistati) doveva portare ad accertare la conseguente

cessazione della validità ed efficacia degli stessi ai sensi dell’art. 1418 cc.

In definitiva, concludono le ricorrenti il quesito di diritto da porre sotto il
profilo di questo motivo di impugnazione potrebbe essere: in tema di
accertamento dell’inadempimento ad un preliminare di compravendita può
darsi o meno rilevanza ed effetto al contenuto di una clausola aggiuntiva, a cui
è astrattamente condizionata l’ulteriore efficacia del contratto, quando sia
accertato il venir meno della causa, o finalità o motivo essenziale ed esclusivo
dello stesso, a cui espressamente il promittente acquirente aveva condizionato

.
..

il contratto medesimo (e a cui, sempre astrattamente, connessa la clausola
aggiuntiva), per fatto e colpa dello stesso, così da non aver più alcun motivo
di adempiere.
2.1.= Anche questo motivo è infondato ed essenzialmente perché l’evento che,
secondo le ricorrenti,

avrebbe privato di efficacia i contratti preliminari

oggetto della controversia non integrerebbe,

,

5

neppure,

un’ipotesi di

cessato di esistere in fatto ed in diritto. Piuttosto, ritengono le ricorrenti la

presupposizione, ovvero di una “condizione implicita e/o non svolta”, ma di

,

una semplice supposizione o illazione palesemente in contrasto con i patti e
gli atti oggetto della vicenda processuale, comunque, non desumibile dal testo
contrattuale , per altro, nemmeno trascritto in parte qua.
In verità, le ricorrenti si sono limitate ad affermare che la clausola aggiuntiva

_

inerente ad un contratto che aveva ormai perso la sua validità ed efficace, per
vicende esterne, non tenendo conto che la Corte di merito ha correttamente
chiarito che “(…) l’inadempimento non può essere desunto, come ha
sbrigativamente ritenuto il giudice di prime cure, da vicende estranee al
contratto, e segnatamente dalla circostanza che la Cogianco srl ebbe ad

acquistare, nelle more, altri terreni nel Comune di Fontanafreelda sui quali

.

procedere alla costruzione dei suddetti alloggi

o dal fatto che nella

corrispondenza intercorsa con i promittenti venditori la stessa Cogianco srl
nulla disse a proposito dei suddetti aspetti urbanistici, bensì dal contegno
assunto dalle parti in relazione agli accordi contrattuali (…)” e, pertanto,
tenendo conto del patto aggiunto del 17 dicembre 1999.
D’altra parte, le ricorrenti non hanno tenuto conto neppure che l’indagine
volta a stabilire se una determinata situazione sia stata tenuta presente dai
..

contraenti nella formulazione del consenso si colloca sul piano propriamente
interpretativo del contratto, e costituisce, quindi, una valutazione di fatto,
riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di
legittimità se immune, come nel caso in esame da vizi logici o giuridici.
In definitiva, il ricorso va rigettato e le ricorrenti, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc. condannate in solido al pagamento delle spese

.

6

del 17 dicembre 1999 non poteva avere alcun valore e significato perché

del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento é
Selle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 3.800,00 di cui
€. 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione 1’11 febbraio 2014
A p , 7na (1,.11’art_ 132 ultimo corra e.p.c.,

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