Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9282 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7197/2010 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI TEDESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati MALLUZZO

Luigi Maria, FRANCESCO SURACE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOCCHINI ROBERTO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

OTIS SPEDIZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1291/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. e la s.r.l. Otis Spedizioni, avverso la sentenza del 22 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto con gravame delle spese giudiziali l’appello della Telecom e rigettato quello incidentale del S. avverso la sentenza n. 1202 del 2008, con la cui il Giudice di Pace di Badolato, provvedendo sulla domanda di esso ricorrente contro la Telecom e su quella di manleva di quest’ultima verso la Otis, ha accolto la domanda del medesimo, intesa ad ottenere dalla Telecom il risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento contrattuale all’obbligo di consegnare, nel quadro del relativo rapporto di utenza, l’elenco telefonico dell’anno 2006, condannando la Telecom al pagamento di Euro 80,00 (comprensive del rimborso dell’addebito di Euro 0,96 oltre i.v.a. per costo consegna elenco) ed alle spese giudiziali, distratte a favore del difensore della parte attrice, nonchè, in accoglimento della domanda di manleva, condannato la Otis (che, secondo la Telecom era stata incaricata della consegna degli elenchi) a tenere indenne la Telecom delle conseguenze della soccombenza.

1.1. L’appello principale della Telecom, nella contumacia della Otis, è stato accolto dal Tribunale escludendosi la sussistenza della prova del danno patrimoniale lamentato, nonchè, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 28972 del 2008, la risarcibilità del preteso danno non patrimoniale.

1.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Telecom, mentre non ha svolto attività difensiva la Otis.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il primo motivo deduce “nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art. 352 c.p.c. e art. 281 sexies c.p.c., in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione dell’art. 24 Cost.”.

Il motivo prospetta due censure.

La prima è articolata con l’assunto che il procedimento decisionale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non sarebbe applicabile al procedimento d’appello davanti al tribunale quale giudice d’appello e, quindi, al tribunale in composizione monocratica.

La seconda è che, quand’anche lo fosse, nella specie l’art. 281 sexies, sarebbe stato applicato in modo lesivo del diritto di difesa, perchè, prima della decisione a seguito di trattazione orale, non vi sarebbe stato l’invito alle parti a precisare le conclusioni.

3.1. Entrambe le censure sono prive di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata ed allo svolgimento processuale. Infatti, la sentenza impugnata non è stata affatto pronunciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., bensì come si enuncia nella pagina 3 a seguito di rimessione in decisione all’udienza del 7 luglio 2009, sulle conclusioni precisate “da parte appellante”, con rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.. La sentenza risulta, poi, depositata in cancelleria il 21 ottobre 2009. Si tratta, quindi, di sentenza pronunciata con il procedimento di cui all’art. 352 c.p.c., u.c., salva la particolarità che vi è stata rinuncia al deposito di conclusionali.

3.2. Il motivo appare, pertanto, inammissibile, in quanto non si fa carico dell’effettiva motivazione della sentenza impugnata. Infatti, il motivo di impugnazione e, quindi, anche quello di cassazione, deve necessariamente articolarsi in una critica alla sentenza impugnata e, dunque, alla sua motivazione (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi). Del resto, nella stessa enunciazione del fatto parte ricorrente palesemente fa riferimento ad uno svolgimento della fase di decisione che vorrebbe avvenuto ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in un’udienza del 22 ottobre 2009 e, quindi, riferisce uno svolgimento processuale di tale fase che in alcun modo concerne la controversia cui si riferisce la sentenza impugnata.

4. – Il secondo motivo denuncia “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione art. 8 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto indimostrato l’esperimento, anteriormente all’inizio della lite in primo grado, del tentativo di conciliazione previsto dal detto regolamento. Si sostiene sia che l’esperimento sarebbe stato dimostrato “dall’avviso di ricevimento dell’11.12.2007 attestante la richiesta inoltrata al CORECOM competente”, sia che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato indimostrato la condizione di procedibilità per non essere stata data prova della comunicazione dell’istanza conciliativa alla controparte. Sotto questo secondo profilo si sottolinea che il detto Regolamento prevede che l’attivazione del contraddittorio debba curarsi da parte del CORECOM. 4.1.- Anche questo motivo è palesemente inammissibile per assoluta mancanza di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata, posto che essa, dopo avere espressamente disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Telecom, ha riformato la sentenza del primo giudice nel merito.

4.2. – Il ricorso dovrebbe, conclusivamente dichiararsi inammissibile per l’inammissibilità dei due motivi prospettati”.

p. 2. Il Collegio preliminarmente osserva che nella memoria il difensore della parte ricorrente ha rappresentato di avere “appreso” che il relatore ha collaborato in un volume diretto dal Prof. Avv. Briguglio, condifensore con altro legale della Telecom e che in essa, pur asserendo di non avere dubbi sulla correttezza del relatore, ha rimesso al medesimo ogni valutazione sull’opportunità di astenersi.

11 relatore, con istanza del 14 gennaio 2011, ha manifestato al Primo Presidente della Corte, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., u.c., la disponibilità ad astenersi, pur precisando di non ravvisando alcuna ragione di grave convenienza in proposito. Il Primo Presidente Aggiunto della Corte, in pari data non ha autorizzato l’astensione.

p. 2.1. Il Collegio – premesso che in casi assolutamente analoghi questa Sezione della Corte ha già reso decisioni sulla base dei principi richiamati dalla relazione (Cass. (ord.) nn. 2024 e 2025 del 2011) – condivide le argomentazioni e le conclusioni di quest’ultima, alle quali la memoria non ha mosso rilievi idonei a superarne la validità.

Ha, infatti, ritenuto di replicare soltanto alle valutazioni espresse nella relazione con il primo rilievo mosso riguardo al secondo motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ma lo ha fatto limitandosi a chiedere del tutto genericamente “la rimessione in termini per errore scusabile dovuto al mutamento di giurisprudenza” e, quindi, procedendo ad indicare che la documentazione sarebbe prodotta nel fascicolo del giudizio di primo grado davanti al giudice di pace. In subordine ha chiesto la sottoposizione della (non meglio specificata) questione alle Sezioni Unite.

11 Collegio osserva che la giurisprudenza evocata dalla relazione, nell’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si è formata fin dal 2008 (anteriormente alla citata decisione delle Sezioni Unite, si veda già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e, per gli atti processuali, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008). Peraltro, l’art. 366 n. 6 è stato più volte considerato da tale giurisprudenza come il precipitato normativo del principio di autosufficienza, onde l’esegesi compiuta non presenta, ferma l’esistenza della nuova norma, aspetti di novità (si veda, infatti, in proposito, ex multis, Cass. n. 12239 del 2007) ed appare conforme ad orientamento ormai consolidato.

p. 2.2. Il ricorso è, dunque, rigettato ribadendosi integralmente le valutazioni espresse nella relazione.

Si intende, pertanto: a) dare continuità all’orientamento sull’art. 366 c.p.c., n. 6; b) dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. n. 6205 del 2009; e) affermare il principio di diritto che comporta la correzione della motivazione, secondo cui “In tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, previste dal Regolamento approvato con Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS, l’attivazione del contraddicono con l’operatore, cioè con la controparte, è rimessa dall’art. 8, comma 1, del detto regolamento al CORECOM. Ne consegue che la prova della comunicazione all’operatore non può essere accollata alla parte che ha proposto l’istanza di conciliazione, perchè essa non ha l’onere di procedervi”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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