Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9282 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26148/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato VALENSISE Antonio, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAGANETTI BIANCHI VANDA, giusta

mandato a margine del controricorso;

R.D., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA

LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 670/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2005 R.G.N. 627/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: per l’inammissibilità per

B. e R., per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione per M..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.5/30.9.2005 la Corte di appello di Milano confermava, previa riunione dei procedimenti, le sentenze rese dal Tribunale di Sondrio e di Milano che avevano dichiarato sussistere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le Poste Italiane e B.M., R.D. e M.G. per effetto della nullità dei termini apposti ai contratti di assunzione (relativi ai periodi: 8.6/30.9.2001 per la B.;

18.6/17.9.2002 per il R.; 4.12.1998/31.1.1999 nonchè 29.5/28.9.2002 per la M.); contratti stipulati col R. e con la M., limitatamente al secondo, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 (“per far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il normale organico”), i restanti ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 (per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre”) e dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in relazione alla graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”).

Osservava la corte territoriale, con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 30.4.1998, che si doveva ritenere che gli accordi sindacali successivi all’accordo del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma fossero piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita, e, con riferimento alle assunzione avvenute ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 ( B. e R.), che la genericità della clausola si risolveva nella assoluta indeterminatezza delle ragioni giustificataci dell’assunzione.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con cinque motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso gli intimati.

Hanno depositato memoria R.D. e M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, secondo e terzo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c., in relazione all’art. 25 CCNL 2001, nonchè omessa motivazione, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale pongono vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale e che le previsioni negoziali, peraltro, risultavano specifiche e dettagliate.

Con il quinto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 2094 e 2099 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte dei lavoratori, essendosi assegnato rilievo alla sola data di notificazione dei ricorsi, pur non contenendo gli stessi alcuna offerta della prestazione, o, nel caso della M., alla mera cessazione del rapporto di lavoro.

1. Il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di B.M. e R.D. va dichiarato inammissibile.

Sono stati, infatti, depositate copie dei verbali di conciliazioni stipulati fra la società ricorrente e i predetti in data 11.2.2009 ( B.)e 30.3.2009 ( R.). Da tali verbali risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale gli intimati sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Spese compensate, stante l’esito del giudizio.

2. Infondati sono, poi, il primo,secondo e terzo motivo (con riferimento alla posizione dell’intimata M.G.).

Riguardo a tali motivi, vanno, infatti, ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230,m art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr., per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141). In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), devono,quindi, rigettarsi i motivi del ricorso in esame, con conseguente conferma della nullità del termine apposto al (primo) contratto stipulato inter partes in data 4.12.1998 ed assorbimento di ogni ulteriore rilievo, stante la nullità derivata del restante.

3. L’intervenuta conciliazione fra la società ricorrente, la B. ed il R. preclude, invece, l’esame del quarto motivo, relativo esclusivamente alla posizione processuale di questi ultimi.

4. Infondato è, infine, il quinto motivo.

Basti, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata ha accertato che la M. ha offerto le proprie prestazioni lavorative al datore di lavoro con rituale atto di messa in mora e che il contenuto di tale accertamento non risulta documentalmente contestato (per la parte in cui si afferma che la sentenza impugnata ha confermato quella di prime cure, che avrebbe condannato la società ricorrente al pagamento delle retribuzioni dal giorno successivo alla cessazione del secondo contratto, in assenza di qualsiasi atto di messa in mora), con la trascrizione delle parti della decisione sul punto rilevanti, in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

Dovendosi ribadire, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

5. Le spese fra la società ricorrente e la M. seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di B.M. e R.D. e compensa le spese fra le dette parti; rigetta nel resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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