Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9282 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 15/03/2017, dep.11/04/2017),  n. 9282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9789 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

COOPERATIVA CAVATORI LORANO S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante

pro tempore, P.C. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del ricorso, dagli avvocati Fabrizio Dionisio (C.F.:

(OMISSIS)) e Guido Mussi (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti del:

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), M.S.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Nicoletta Cervia (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

GENERALI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

248/2015, depositata in data 18 febbraio 2015 e notificata in data

16 marzo 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15

marzo 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fossagrande Marmi S.r.l. (poi divenuta (OMISSIS) S.r.l., posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita) ha agito in giudizio nei confronti della Cooperativa Cavatori di Lorano S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di alcuni macchinari di sua proprietà, causata da una frana verificatasi il (OMISSIS) in una cava di marmo gestita dalla convenuta.

Quest’ultima ha chiamato in giudizio, per esserne garantita in caso di soccombenza, la propria compagnia assicuratrice, Generali Assicurazioni S.p.A..

La domanda principale è stata rigettata dal Tribunale di Massa.

La Corte di Appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando la cooperativa convenuta al pagamento dell’importo di Euro 154.937,07, oltre accessori; ha invece rigettato la domanda di manleva proposta da quest’ultima nei confronti della compagnia assicuratrice.

Ricorre la Cooperativa Cavatori di Lorano S.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la curatela del Fallimento di (OMISSIS) S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, in relazione all’art. 300 c.p.c.. Nullità di tutte le attività poste in essere dopo l’apertura del fallimento e della sentenza impugnata (art. 360, n. 4)”.

Secondo la società ricorrente (convenuta vittoriosa in primo grado) il giudizio si era automaticamente interrotto per il fallimento dell’attrice, nel corso del giudizio di appello, e dunque le attività processuali compiute dopo l’interruzione, e la stessa sentenza, sarebbero nulle.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non è la parte colpita dall’evento interruttivo del processo, unica legittimata – secondo il costante indirizzo di questa Corte – ad eccepire la nullità delle attività processuali illegittimamente svolte dopo di esso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 19/08/2016, Rv. 641042 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 15031 del 21/07/2016, Rv. 640714 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4688 del 25/02/2011, Rv. 616202 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610119 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24762 del 28/11/2007, Rv. 600477 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15249 del 20/07/2005, Rv. 583202 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002, Rv. 557280 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; quantificazione del risarcimento dei danni ed onere probatorio (art. 360, n. 3). Nullità della sentenza; motivazione apparente e/o incoerente sul titolo legittimante il risarcimento dei danni e sulla determinazione del relativo ammontare (art. 360, n. 4)”.

Anche questo motivo è inammissibile.

In primo luogo esso difetta di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: la ricorrente non richiama lo specifico contenuto degli atti processuali in cui sostiene di avere espressamente contestato che i macchinari distrutti dalla frana fossero di proprietà dell’attrice, mediante la puntuale indicazione della parte di essi in cui sarebbe stata svolta tale contestazione (o almeno mediante l’indicazione della relativa pagina e delle relative righe, con l’esatta precisazione dell’allocazione del documento nel fascicolo processuale).

Per quanto poi attiene al valore dei macchinari distrutti, si tratta di un accertamento di fatto incensurabilmente operato dai giudici di merito e fondato sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti, tra cui la perizia stragiudiziale di cui la ricorrente contesta il valore probatorio, ma che la corte di appello ha ritenuto rilevante sia per il suo oggettivo contenuto, sia per la considerazione che essa era stata commissionata ad un perito industriale dalla stessa cooperativa convenuta.

Sotto questo aspetto, dunque, la motivazione della pronunzia impugnata deve considerarsi adeguata, mentre il motivo di ricorso in esame si risolve in una inammissibile contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati nel giudizio di merito, e in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, di certo inammissibile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; operatività della polizza assicurativa ed onere probatorio (art. 360, n. 3)”.

Con il quarto motivo si denunzia “nullità della sentenza; motivazione apparente e/o incoerente sull’esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 3, lett. H delle condizioni generali di assicurazione (art. 360, n. 4)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5); rapporto giuridico legittimante la presenza dei macchinari in cava in relazione allo svolgimento dei fatti”.

Si tratta di motivi connessi, tutti relativi al rigetto della domanda di garanzia, e dunque da esaminarsi congiuntamente.

Anch’essi sono inammissibili, in quanto difettano di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e non colgono la effettiva ratio decidendi della decisione.

La corte di appello ha espressamente affermato che i beni danneggiati erano “beni strumentali della Società (attrice) e si trovavano nella cava essendo destinati all’esercizio dell’attività estrattiva od attività connesse. Fatto – questo – pacifico o non contestato”.

Ha pertanto ritenuto operativa la clausola del contratto di assicurazione, che escludeva la copertura assicurativa per le cose “trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori” (art. 3, lett. H).

La ricorrente sostiene che nell’atto di citazione non era stato specificato per quale motivo i macchinari si trovavano nel piazzale della cava la notte della frana, che nella propria comparsa di risposta era stata contestata l’esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, nonchè il titolo legittimante l’azione risarcitoria di quest’ultima con riguardo ai beni distrutti dalla frana, e che le prove non avevano fornito elementi utili in proposito.

Orbene:

a) le considerazioni in ordine alla valutazione degli elementi istruttori acquisiti agli atti e dei mezzi di prova orale espletati sono del tutto inconferenti, in quanto la corte di merito ha fondato la decisione sul principio di non contestazione, e non sulla valutazione delle prove;

b) le allegazioni contenute nell’atto di citazione e le contestazioni contenute nella comparsa di risposta non sono specificamente richiamate, nè con la puntuale trascrizione dei passi rilevanti degli atti processuali in questione, nè con la specifica indicazione delle pagine e delle righe in cui esse avrebbero potuto rinvenirsi, e con la precisazione della esatta allocazione dei relativi documenti nel fascicolo processuale; dunque la fondatezza delle argomentazioni svolte in ordine alla corretta applicazione del principio di non contestazione non è verificabile nel merito, per difetto di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

c) è in ogni caso assorbente la considerazione che la decisione della corte di appello appare fondata sulla considerazione che la clausola contrattuale di cui all’art. 3, lett. H, della polizza escludeva la copertura assicurativa in base alla semplice circostanza che i beni distrutti fossero “cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori”; questa essendo la effettiva ragione espressa a fondamento della decisione (nella sentenza è anche specificato, in verità, che si trattava di beni strumentali che si trovavano nella cava in quanto destinati alle attività estrattive o ad attività connesse, ma in virtù del chiaro tenore letterale della clausola negoziale precedentemente richiamata senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi che si trattasse di considerazioni evidentemente espresse ad abundantiam), non può che rilevarsi che essa non risulta specificamente censurata; in tale ottica risultano infatti irrilevanti le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso con riguardo alla natura dei beni distrutti, ai motivi per cui essi si trovavano nella cava la notte delle frana, ed alla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale tra la società attrice e quella convenuta.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 14.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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