Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9282 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9467-2018 proposto da:

ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO NATALE;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2545/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di N.N. contro un avviso di intimazione IRPEF, IVA e ILOR relativo agli anni 1993-1996.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4;

che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di questa Suprema Corte n. 23397/2016 potesse trovare applicazione anche nei confronti dei crediti erariali;

che l’intimato ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il motivo è fondato;

che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale: pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016);

che, in altri termini, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario;

che, nella specie, nè la normativa IRPEF, nè quella ILOR, nè quella IVA contengono la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 65, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6-5, n. 32308 dell’11/12/2019);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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