Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9281 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9304-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5488/1/20:1L7 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che D.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il D. lamenta “palese discrasia tra dispositivo e motivazione della impugnata sentenza, inesistenza giuridica/nullità radicale dell’impugnata sentenza, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quanto al principio di non contestazione dei fatti nonchè violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè le conclusioni della sentenza impugnata sarebbero state in palese contrasto con fatti non contestati del giudizio “a quo”;

che, col secondo, il ricorrente denuncia insufficienza e grave contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata: la CTR avrebbe motivato in modo apodittico, senza esplicitare le giustificazioni della decisione e neppure valutare le ragioni dell’appellante;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 54 e L. n. 212 del 2000, art. 12 non essendo stato assolto l’onere della prova in capo all’Amministrazione;

che l’Agenzia non si è costituita;

che il primo motivo è infondato, giacchè non si palesa alcuna evidente discrasia fra motivazione (volta a contrastare i motivi di appello) e dispositivo (volto a rigettare il gravame), la sentenza non è nulla, nè è dato comprendere dove risieda l’affermata violazione dell’art. 115 c.p.c., posto che il principio di non contestazione, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, nel processo tributario riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Sez. 5, n. 12287 del 18/05/2018);

che, in particolare, nel processo tributario, il principio di non contestazione deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Sez. 5, n. 19806 del 23/07/2019; Sez. 5, n. 7137 del 13/03/2019);

che il secondo motivo è infondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che la CTR ha dato conto del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione;

che il terzo motivo è infondato;

che la CTR si è conformata ai principi di questa Corte, secondo i quali in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38 nel testo applicabile ratione temporis, l’ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà (Sez. 6-5, n. 7757 del 28/03/2018; Sez. 6-5, n. 3445 del 14/02/2014);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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