Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9280 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9280 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 19758-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
690

contro

ARTEMIS CHEMICAL SAS, NESTA MAGARIO in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 17/04/2013

- ANGELINI ANTONIO giusta delega a margine;
MIXER SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA
DI RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI
LEONILDA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LIVERA FRANCO giusta delega in calce;
controrícorrenti

avverso la sentenza n. 31/2007 della COMM. TRIBUTARIA
II GRADO di TRENTO, depositata 1’11/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIPROTTI
delega Avvocato PAFUNDI che deposita cartolina verde
e chiede il rigetto, l’Avvocato MARI chiede il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Artemis Chemical sas impugnava con due distinti ricorsi
l’avviso di pagamento con il quale le era stato intimato il
pagamento, in solido con la Mixer s.r.1., di accisa evasa
sull’acquisto di solvente in relazione al p.v.c. del 15.12.2004 e
l’atto di contestazione per l’irrogazione della sanzione
amministrativa relativa alla violazione contestata con il primo
2. Nel corso dei due giudizi interveniva la Mixer s.r.l. e la CTP
di Trento, riuniti i ricorsi, li rigettava.
P

3. Proposto appello dalla Artemis Chemical sas, la Commissiond. ;,
b i TIZ E N.11-0
tributaria regionale )de17-7.-We-1193V- con sentenza depositata 1’11
aprile 2007, annullava la sentenza impugnata ritenendo assorbente,
ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione della società Artemis,
la carenza o insufficiente motivazione dell’avviso di pagamento,
in quanto l’Agenzia si era limitata a richiamare il processo
verbale di contestazione del 15.12.2004 senza allegarlo, in
violazione dell’art.7 comma 1 della 1.n.212/2000.
4. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, al quale hanno resistito, con
controricorso, la Artemis Chemical sas e la Mixer s.r.1..L’Agenzia :7
delle Dogane ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione
e falsa applicazione dell’art.7 1.n.212/2000,

in relazione

all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.. Lamenta che la CTR aveva
erroneamente dichiarato illegittimi tanto l’avviso di pagamento
che l’atto di contestazione, verso il quale, peraltro, non era
stata avanzata alcuna doglianza in ordine alla motivazione del
relativo provvedimento, senza considerare che l’avviso richiamava
il processo verbale di contestazione -pure allegato all’atto- ed
in ogni caso conteneva il richiamo agli elementi essenziali del
processo verbale già notificato ai contribuenti.
6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce il vizio di
omessa pronunzia, in relazione agli artt.122 c.p.c. e 360 comma 1
1

atto.

n.4 c.p.c., in quanto la CTR aveva annullato oltre all’avviso di
pagamento anche l’atto di contestazione ancorchè non fosse stato
contestato il difetto di motivazione.
7. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia deduce il vizio di
omessa e insufficiente motivazione sui punti decisivi della
controversia, non avendo il giudice di appello adeguatamente
motivato la decisione di accoglimento del ricorso, omettendo di
prodotto in giudizio.
8.Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art.14 d.lgs.n.546/1992 e dei principi
generali dell’intervento in causa, in relazione all’art.360 comma
l n.4 c.p.c. in quanto il giudice di appello non aveva estromesso
dal giudizio la Mixer s.r.1., interveniente
volontaria.Quest’ultima, infatti, aveva precedentemente proposto
autonomo ricorso averso gli atti che era stato dichiarato
inammissibile per mancata notifica dello stesso all’Agenzia, per
come dalla stessa tempestivamente dedotto.
9. Le società controricorrenti hanno dedotto l’infondatezza della
censura.
10. Esaminando con priorità la prima censura, la stessa è fondata.
10.1 Ed invero, nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000,
n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può
essere adempiuto anche “per relationem”, cioè mediante il
riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto
notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero
siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente
notificazione-cfr.Cass.n. . 13110 de/ 25/07/2012-.
10.2 Laddove, infatti, detto articolo prevede che debba essere
allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento
richiamato nella motivazione di esso, lo stesso non intende
riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e
legale conoscenza per effetto di precedente notificazione,
ponendosi la contraria interpretazione in contrasto con il
2

esaminare il processo verbale del 15.12.2004, regolarmente

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n 131 TAi3.
– 19. 5

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criterio ermeneutico basilare

che limita al massimo le cause

d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli” (cfr.
Corte Cass. 5^ sez. 2.7.2008 n. 18073).
10.3 Orbene, nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che
l’amministrazione doganale ha notificato alle parti ritenute
debitrici il processo verbale di constatazione e che l’avviso di
pagamento conteneva un espresso riferimento a detto processo
interessati -Mixer s.r.l. e ICS Italia s.r.l. quali società
fornitrice-.
10.4 Ha quindi errato la CTR nell’annullare gli atti sul
presupposto di un’inesistente vizio di motivazione.
11.L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l’esame
delle restanti censure.
12. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio ad
altra sezione della CTR e Venetq per nuovo esame delle restanti
\
questioni non esaminate dal giudice di appello tanto coi
riferimento alla pretesa sostanziale che alla sanzione irrogata,
il cui esame la CTR aveva omesso sull’implicito presupposto che
il vizio di motivazione dell’atto di accertamento refluisse sulla
legittimità del successivo atto di contestazione per l’irrogazione
della sanzione.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR
p. t YR
TO
re-i—vern per nuovo esame, la quale pure provvederà alla
idazione delle spese del giudizio di legittimità.
deciso il 26 febbraio 2013 nella camera di consiglio della V

verbale ed alle notifiche effettuate nei confronti dei soggetti

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