Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9280 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/04/2021), n.9280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9268-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4178/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.A. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e art. 41; che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’utilizzo di criteri diversi nella determinazione di costi e ricavi;

che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, alla luce delle ragioni sostanziali dell’accertamento operato dall’Ufficio – avendo la parte omesso sia di presentare la dichiarazione annuale sia di rispondere all’apposito questionario, col quale era stata richiesta l’esibizione della documentazione contabile – è consentito il richiamo ai redditometri o ad altri criteri presuntivi, anche differenti fra loro;

che, d’altronde, nell’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli “standards” alla concreta realtà economica del contribuente. Se costui non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Sez. 5, n. 14981 del 15 luglio 2020; Sez. 5, n. 9484 del 12 aprile 2017);

che la CTR non si è conformata ai predetti principi;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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