Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 928 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12608/2019 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Roberto Maiorana, (PEC roberto.maiorana.avvocato.pe.it) e con

domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale Angelico

n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorso –

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 106/2019

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per errato/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata in Senegal, paese di provenienza del ricorrente;

– il secondo motivo denuncia l’omesso/errato esame, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente; l’omessa acquisizione di fonti informative attualizzate; l’omessa cooperazione istruttoria e l’omessa audizione;

– il terzo motivo si incentra ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sulla mancata concessione della protezione c.d. “umanitaria”, stanti le condizioni del paese di origine del richiedente; sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14; sull’omesso esame delle fonti informative e sull’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.;

– il quarto motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, difetto di motivazione e travisamento dei fatti;

– il quinto motivo, nuovamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dell’applicazione della protezione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, art. 19 del medesimo D.Lgs., che vietano l’espulsione dello straniero che corra gravi rischi se riportato al paese di origine, e dei connessi D.P.R. n. 249 del 1999, art. 28, L. n. 110 del 2017, dei principi di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU;

– tutti i motivi sono inammissibili in quanto privi di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– infatti, come si evince dalla lettura della stessa, la pronuncia della Corte d’appello si fonda sull’avvenuto accertamento in fatto, in forza di una dichiarazione prodotta in atti dal ricorrente nel giudizio di primo grado, apparentemente redatta proprio da questi ancorchè non formata, della “migrazione per motivi puramente economici, senza alcun cenno alla vicenda narrata dinanzi alla Commissione e al Giudice in primo grado, essendo anzi riferita la morte del padre ad una malattia” (pag. 5 della sentenza impugnata, penultimo periodo);

– ne deriva che poichè in motivazione si pone l’accento sul movente economico della emigrazione, tale ultima osservazione è sufficiente ad escludere in radice la possibilità di concedere la protezione c.d. “umanitaria” – così come la protezione internazionale – in quanto i c.d. migranti economici possono avere ingresso nel nostro Paese attraverso l’applicazione della diversa disciplina basata sulla periodica regolamentazione dei flussi migratori (vedi, per tutte: Cass. 17 maggio 2019, n. 13444); infatti, la protezione umanitaria, nel regime applicabile nella specie “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferire ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente, mentre non è ipotizzabile porre a fondamento di tale forma di protezione l’impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681);

– tal ratio decidendi relativa alla ragione puramente economica della migrazione non viene in alcun modo colpita dai motivi di ricorso; gli stessi quindi risultano inammissibili;

– pertanto, il ricorso è inammissibile;

– la soccombenza regola le spese;

– si dà atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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