Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 928 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 20/01/2010), n.928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO INTERNO, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO GORIZIA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo

studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 217/2004 della GIUDICE DI PACE di MONFALCONE,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Monfalcone ha accolto l’opposizione proposta da C.I. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il (OMISSIS) era stato notificato soltanto il 5.3.2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6.12.2003 presso l’indirizzo localita’ (OMISSIS) risultante dall’Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di (OMISSIS) all’Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27.10.2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29.9.2004 era risultato che l’archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell’opponente.

Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S., rilevando che il ritardo nell’aggiornamento dell’archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il (OMISSIS) era stato notificato soltanto il 5.3.2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall’interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell’archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell’amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24.9.2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della C..

Nella specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere ad essa incombente previsto dall’art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell’opponente in data 28.7.2003, ma altresi’ che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di (OMISSIS) all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27.10.2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.

Orbene,a seguito della dichiarazione di illegittimita’ dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziche’ da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non puo’ ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006), altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facolta’ per salvaguardare i propri interessi.

Orbene, l’inosservanza del termine prescritto dall’art. 201 c.p.c. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto ininfluente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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