Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 928 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25936/2013 proposto da:

G.D.D.D.L.M.L., (OMISSIS),

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GRILLO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GORIZIA N. 25/C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AURIEMMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LABRIOLA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.D.D.D.L.R.M., + ALTRI

OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 3294/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno promossa da M.A. ed altri proprietari di appartamenti nel complesso edilizio denominato (OMISSIS), nei confronti degli eredi di G.D.D.D.L.U. costruttore dei sopradetti immobili per essere venuto meno alle obbligazioni contrattualmente assunte con gli acquirenti ed aventi ad oggetto la realizzazione di opere di completamento e finitura.

2. Per quel che qui rileva, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 3294 del 15 ottobre 2012 ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva condannato G.D.D.D.L.R.. La Corte ha ritenuto intervenuta la rinunzia all’eredità da parte di G.R.. Quanto, invece, a G.D.D.D.L.M.L. ha confermato la condanna del giudice di primo grado, affermando che G.L. non aveva impugnato la sentenza del Tribunale, in quanto non poteva essere identificato come appello la “comparsa di costituzione e risposta” depositata a seguito della riassunzione del giudizio (interruzione avvenuta a causa del decesso dell’avvocato di alcuni degli attori).

3. Avverso tale pronunzia, G.D.D.D.L.M.L. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione della norme di cui all’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 521 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4.3. Con il terzo motivo, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con in tre motivi la ricorrente pone la medesima questione e cioè che nel costituirsi in giudizio a seguito della ricezione della notificazione del ricorso in riassunzione, ha evidenziato l’intervenuta rinuncia all’eredità del nonno paterno chiedendo l’estromissione. Quindi ha errato la Corte d’Appello laddove non l’ha estromessa dal giudizio.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

Il Giudice del merito non è incorso in nessuna delle violazioni addebitategli. Correttamente ha ritenuto che la ricorrente si è costituita in giudizio solo dopo la notifica della riassunzione. Quando ormai erano scaduti i termini per proporre appello incidentale.

R., invece, ha proposto appello principale proprio per far valere che aveva rinunziato all’eredità.

Nè è fondato, infine, il rilievo circa la contraddittorietà di motivazione con riferimento all’ordinanza collegiale dell’11 dicembre 2011, che ha riconosciuto la natura di appello incidentale alla comparsa di costituzione e risposta della ricorrente, avendo tale ordinanza natura istruttoria e come tale non idonea a pregiudicare la decisione del giudizio.

5. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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